Contratti Pubblici: verso le modifiche al Codice
Riprendono le audizioni sulle Risoluzioni al Governo per i correttivi al d.Lgs. n. 36/2023. Ecco le osservazioni e le proposte di FINCO
Dopo una breve pausa estiva, sono ricominciati i lavori nell’ambito delle modifiche al nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), con un’analisi dettagliata da parte degli stakeholders sulle risoluzioni 7-00220 Mazzetti, 7-00229 Manes, 7-00234 Santillo e 7-00247 Milani.
Modifiche al Codice Appalti 2023: l'audizione di FINCO
A partecipare ai lavori in VIII Commissione Ambiente alla Camera, c'è anche FINCO, la Federazione delle Industrie dei Prodotti, degli Impianti, dei Servizi e delle Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione Edile, Stradale e dei Beni Culturali.
La Federazione, recentemente audita, è scesa nel dettaglio di ogni singola Risoluzione, dando il proprio giudizio sui correttivi proposti nei documenti dei deputati su:
- Appalto integrato
- Affidamenti diretti
- Revisione dei Prezzi
- Subappalto
- Avvalimento
- Disposizioni transitorie e di coordinamento
- Applicazione CCNL
- Altre proposte
Appalti integrati
In relazione all’art. 44 sull’appalto integrato, FINCO condivide le perplessità sull’utilizzo estensivo di uno strumento che dovrebbe essere limitato ai soli lavori complessi e non essere utilizzato quale strumento per aggirare l’indicazione (doverosa) di alcune categorie di lavorazione all’interno dell’appalto, facendo, per esempio, passare per 4 servizi alcune tipologie di lavori che rientrano tra le attività propedeutiche alla progettazione esecutiva, come ad esempio i lavori di indagine geognostica o quelli archeologici.
Affidamenti diretti
Diverse le indicazioni sull’art. 50. FINCO propone di elevare da 5 a 15 il numero di operatori economici da invitare nelle gare tra 150.000 euro ed 1Milione di euro [art. 50, comma 1, lettera c) e di sostituire la lettera d) art. 50, comma 1, con la seguente “d) procedura di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salvo la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 25 operatori economici e adeguata motivazione”
Revisione prezzi
Per quanto riguarda l’art. 60 sulla Revisione Prezzi, FINCO ha richiamato l’attenzione sulla necessità che l’equilibrio contrattuale sia garantito lungo tutta la Filiera dell’appalto, con attenzione quindi anche ai subappaltatori (anche nel settore dei lavori) che dovrebbero poter beneficiare della Revisione Prezzi ove non vi siano accordi migliorativi in essere.
Inoltre si concorda sul fatto che la soglia di attivazione della Revisione venga ridotta al 2% e che il 90% della variazione complessiva debba essere riconosciuta, automaticamente, nonché sul fatto che l’indice ISTAT base da prendere a riferimento sia quello della data di presentazione dell’offerta. Per quanto riguarda la periodicità del riconoscimento, in caso di lavori, secondo FINCO dovrebbe però essere non annuale, ma legato all’andamento degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL).
Subappalto
Con riferimento all’119 comma 17 del Codice, si concorda sul fatto che il c.d. subappalto “a catena” debba essere limitato. Si ritiene che la migliore limitazione sarebbe, però, tornare a quanto già previsto dal DPR n. 207/2010 in merito ad alcune specifiche categorie che, per ragioni tecniche, necessitano di un ulteriore livello di affidamento da parte del subappaltatore;
Inoltre FINCO concorda con la necessità di tenere conto dei rinnovi contrattuali nella revisione prezzi, ma non si concorda con il riferimento ai soli contratti sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, dal momento che la “maggiore rappresentatività” non è concetto “oggettivo” e ci possono essere contratti legittimi e perfettamente aderenti all’attività che viene svolta (si pensi a quello del Restauro Specialistico siglato da ARI- FINCO ed UGL) che devono ugualmente essere presi in considerazione.
Avvalimento
Analizzando le modifiche all’art. 104, si concorda con l’utilizzo dell’avvalimento limitato alle sole risorse materiali mancati all’appaltatore per partecipare alla gara, senza che questo possa costituire un “vantaggio premiale” per il partecipante. A questo proposito FINCO evidenzia anche una poco felice formulazione dell’art. 104, comma 8 che sembra consentire a chi si è avvalso delle altrui risorse, non solo di eseguire attività in assenza di competenza, ma di potersi successivamente anche qualificare nell’attività che non è in grado di svolgere.
Disposizioni transitorie e di coordinamento: il ruolo dei direttori tecnici
In relazione all’art. 225, si ritiene opportuno che alcune categorie professionali, come, per esempio i laureati in geologia per le Indagini Geognostiche (OS20B) o i laureati in archeologia per i Lavori Archeologici (OS25), possano continuare ad essere Direttori Tecnici se già ricoprivano questo ruolo in precedenza.
Applicazione del CCNL
Per FINCO è critica invece la proposta sull’art.11, comma 3, (CCNL) con l’inserimento di una specifica che invece il Legislatore non ha ritenuto di prendere in considerazione nel codice vigente allorquando ha fatti salvi i diversi Contratti Collettivi di Lavoro applicabili negli appalti. E’ evidente che il CCNL deve essere pertinente e relativo alle attività che devono essere svolte, ma ribadire che lo stesso deve essere “sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”, oltre a quanto già scritto sopra sullo stesso tema, di fatto, rende quasi impossibile l’applicazione dei contratti specifici per le attività svolte. L’art. 11 dovrebbe, invece, garantire la libera applicazione del contratto scelto dall’impresa e non già dalla stazione appaltante, con l’eliminazione, viceversa, del comma 2 dell’articolo 11 che questa libertà comprime.
Ulteriori proposte
Infine, FINCO propone di prendere in considerazione altre tematiche meritevoli di prioritaria attenzione da parte della scrivente.
In particolare:
- eliminare la possibilità per l’appaltatore di utilizzare i lavori subappaltati per qualificarsi (Allegato II.12, art 23, comma 1, lettera b), punto 2)), previsione assolutamente dannosa per l’intero sistema di qualificazione, per la qualità dei lavori e la sicurezza in cantiere; oltre che contraria ai principi della Legge Delega che chiaramente faceva riferimento alle “attività effettivamente eseguite” ai fini della qualificazione (art.1, comma 2, lettera s) Legge 78/22).
- Inserire un contratto di subappalto tipo che impedisca agli appaltatori di scaricare sui subappaltatori una serie di oneri che essi stessi non hanno nei confronti della stazione appaltante.
- separare nei Raggruppamenti Temporanei di Imprese di tipo Verticale le responsabilità delle Mandanti da quelle della Mandataria rispetto al resto della filiera (art. 68, comma 9), allorquando non c’è un rapporto diretto tra l’impresa che partecipa al RTI e la filiera stessa;
- prevedere nel subappalto (art. 119):
- anche per le lavorazioni di cui all’art. 104, comma 11 (SIOS) siano previsti gli stessi limiti di subappaltabilità della categoria prevalente;
- che l’inadempimento che consente il pagamento diretto sia riconosciuto sulla base delle condizioni contrattuali, senza necessariamente un giudizio di accertamento; che il RUP possa verificare che il prezzo applicato al subappaltatore sia congruo; che, ai fini della qualificazione, i lavori vengano riconosciuti solo a chi li ha materialmente eseguiti, in quanto qualificato.
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