Patente cantieri: occhio alle responsabilità del committente
La normativa approfondisce requisiti, responsabilità e sanzioni a carico di imprese e lavoratori autonomi. Ma ci sono altri aspetti da non sottovalutare
Manca ormai davvero poco all’entrata in vigore della patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili, ma ancora non ci sono certezze definitive sulle modalità applicative del sistema, tenendo conto anche delle modifiche suggerite dal Consiglio di Stato sulla bozza di Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Non solo: un aspetto che non è tenuto particolarmente in considerazione è la responsabilità a carico del committente sul controllo del possesso della patente da parte dell'appaltatore dei lavori, che diventa invece cruciale nel caso in cui in cantiere si verifichi qualche problema.
Patente a punti: il sistema attivo a breve
Ricordiamo che il D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni in legge n. 56/2024, ha integralmente sostituito, con l’art. 29, comma 19, l’art. 27 del Testo Unico Sicurezza Lavoro (d.Lgs. n. 81/2008), introducendo un sistema consistente nel possesso di una patente a punti da parte di imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili, ad esclusione dei soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, oppure in possesso di un documento equivalente di un altro Stato, oppure in possesso dell’attestazione SOA prevista dal codice dei contratti pubblici.
La patente, salvo eventuali proroghe, sarà attiva dal 1° ottobre 2024. Il punteggio iniziale sarà di 30 punti, mentre quello minimo per potere operare corrisponderà a 15 punti. Nel caso di violazioni di norme sulla sicurezza o di infortuni gravi o mortali in cantiere, i punti verranno decurtati, tenendo conto della tabella di riferimento indicata dal Ministero del Lavoro. Da questo punto di vista, un aspetto controverso e sottolineato dal Consiglio di Stato riguarda proprio la sospensione della patente in caso di infortunio mortale, attualmente prevista in via cautelare e obbligatoria esclusivamente qualora la morte del lavoratore sia imputabile “almeno a titolo di colpa grave”.
Allo stesso modo, i punti possono essere incrementati tenendo conto della storicità dell’azienda, delle attività di aggiornamento e formazione in ambito di sicurezza sul lavoro. Anche sull’incremento dei punti Palazzo Spada ha richiesto una revisione del regolamento.
Patente cantieri edili: le responsabilità del committente
Un aspetto ancora poco approfondito – o meglio assente – nel sistema delineato è la responsabilità dei committenti.
Se è vero che professionisti come i progettisti sono esclusi dall’obbligo di possesso della patente, è pur vero che rimane a carico dei committenti, ma anche del direttore dei lavori, verificare che l’impresa operante in cantiere abbia i requisiti richiesti dalla normativa e che quindi abbia adempiuto agli obblighi dichiarativi e che abbia almeno 15 punti per potere operare.
Un onere che discende dal concetto di “committente di un’opera edile” che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, è soggetto dotato di potere decisionale e di spesa per conto del quale un'opera viene realizzata da parte di imprese o lavoratori autonomi (e quindi dei soggetti con obbligo di patente)
Considerato che il committente è responsabile nella scelta dell’appaltatore è indispensabile che, per evitare eventuali conseguenze legate a violazioni della normativa sulla sicurezza o a infortuni in cantiere, anche questo soggetto verifichi che l’impresa e i lavoratori scelti siano in possesso della patente.