Incentivi funzioni tecniche: chiarimenti dalla Corte dei Conti

Come applicare gli incentivi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in caso di accordi quadro e per quali attività? Ecco la risposta dei magistrati contabili

di Redazione tecnica - 16/09/2024

Come si effettua il calcolo dell’incentivo alle funzioni tecniche in caso di accordo quadro? Quali attività inoltre sono incentivabili?

Si tratta due interessanti quesiti posti alla Sezione di Controllo Regionale del Veneto della Corte dei Conti che, con la Delibera del 4 settembre 2024, n. 297, ha chiarito le modalità di applicazione degli incentivi nell'ambito di accordi quadro come Convenzioni Consip e quali tipologie di attività possano essere incentivate.

Incentivi funzioni tecniche: le previsioni del nuovo Codice Appalti

Ricorda la Corte dei Conti che la questione degli incentivi alle funzioni tecniche è sempre stata un argomento che ha impegnato la giurisprudenza e la dottrina sin dalla legge Merloni del 1994; la legge n. 114/2014ha introdotto il fondo per la progettazione e l’innovazione che, successivamente, il D.Lgs. n. 50/2016 ha trasformato in fondo che incentiva le funzioni tecniche.

Proprio sul d.Lgs. n. 50/2016 si è espressa, a più riprese, la giurisprudenza contabile, la quale ha individuato alcuni principi di diritto che hanno inciso sulla concreta e corretta applicazione dell’istituto.

Nello specifico:

  • la complessità dell’attività che giustifichi la deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico;
  • la tassatività delle attività incentivabili;
  •  la necessità di un apposito regolamento, che operi anche retroattivamente;
  •  la natura giuridica dell’incentivo non riconducibile a spesa del personale.

Più recentemente, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), sono state superate alcune delle lacune presenti nella previgente disciplina e che erano state oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, anche interpretative.

In particolare è stato ampliato l’ambito delle attività tecniche incentivabili, a qualunque tipologia di affidamento; resta ferma, tuttavia, come già specificato dalla giurisprudenza prevalente, la valorizzazione della “complessità” dell’attività posta in essere, quale presupposto legittimante per l’erogazione del contributo in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione.

Il nuovo codice degli appalti conferma le precedenti disposizioni, con una previsione del 2% dell’importo dei lavori. Di questa percentuale bisogna fare un’ulteriore ripartizione: l’80% viene destinato ai tecnici, il restante 20% può essere utilizzato per acquisti di beni, strumenti e servizi oppure per tirocini formativi. Possono essere finanziate anche strumentazioni e tecnologie finalizzate a progetti di innovazione per l’uso progressivo di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture.

La finalità dell’art. 45 del codice è quella di stimolare, attraverso l’erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il conseguente risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. Inoltre, con il nuovo codice, il tetto retributivo individuale viene elevato fino al 100%; di contro, gli importi complessivamente maturati nel corso dell’anno di competenza non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

Altra importante novità è l’incremento ulteriore del 15% per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto.

Infine, l’allegato include un elenco tassativo di attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure che prima (comma 1 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) venivano definite in maniera generica, solo “funzioni tecniche”. La misura resta confermata nel 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base di gara. Del 2% previsto, l’80% è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri di riparto e quelli di eventuale riduzione a fronte di incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti. L’incentivo è corrisposto dal dirigente in accordo con il RUP, a coloro che hanno svolto le funzioni tecniche, secondo quanto disciplinato dalle stazioni appaltanti.

 

Applicazione degli incentivi negli accordi quadro

Andando ai quesiti in esame, si fa riferimento alla deliberazione n. 110/2020/PAR della Sezione regionale di controllo Lombardia e alla risposta del MIT n. 1573/2022, la quale specifica che “ove, dunque, oggetto dell’accordo quadro riguardi una delle attività previste dal legislatore (lavori, servizi e forniture), e sia stato assegnato con gara, i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell’accordo quadro in questione”.

Ne deriva che, in caso di accordo quadro, per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo, appunto, l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati. I relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo.

Quest’orientamento, coniugato con l’applicazione di alcuni principi cardine della materia, quali semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa, conducono a ritenere corretto il calcolo dell’incentivo sulla base “dell’importo totale di affidamento al netto di iva così’ come riportato nell’ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto” e non già “l’importo dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario nella gara Consip”. Questo perché tutta la fase di gara non viene gestita dall’amministrazione che procede ad effettuare l’ordine e pertanto non avrebbe senso che i dipendenti beneficiassero di un incentivo che deriverebbe da attività di altri soggetti.

 

Le attività incentivabili

In riferimento al secondo quesito si ribadisce che il “nuovo” codice conferma il principio secondo cui le attività tecniche sono, tassativamente, quelle elencate nell’allegato I.10, e precisamente:

  • programmazione della spesa per investimenti;
  • responsabile unico del progetto;
  • collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
  • redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  • redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  • redazione del progetto esecutivo;
  • coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  • verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  •  predisposizione dei documenti di gara;
  • direzione dei lavori;
  • ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  • coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  • direzione dell’esecuzione;
  • collaboratori del direttore dell’esecuzione;
  • coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  • collaudo tecnico-amministrativo;
  • regolare esecuzione;
  • verifica di conformità;
  • collaudo statico (ove necessario).

Sulla base di queste premesse, facendo anche riferimento ad altre deliberazioni della stessa Sezione, è da escludere l’incentivabilità di funzioni o attività diverse da quelle considerate dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - ora all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 - il cui elenco è da considerarsi tassativo, di stretta interpretazione e, pertanto, non suscettibile di estensione analogica.

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