Vetrate panoramiche (VEPA) in edilizia libera: ecco le condizioni

La nuova versione dell’art. 6, comma 1, lettera b-bis) del Testo Unico Edilizia inserisce tra gli interventi che non necessitano di titolo edilizio le vetrate panoramiche (VEPA)

di Redazione tecnica - 16/09/2024

Tra gli articoli del Testo Unico Edilizia che negli ultimi anni sono stati arricchiti di nuovi contenuti, non può non annoverarsi l’art. 6 che definisce gli interventi cosiddetti di “edilizia libera”. Interventi che, “fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia” possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

L’edilizia libera

Una formulazione che non lascia spazio ad interpretazione: prima di pensare di eseguire gli interventi elencati all’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), è sempre necessario verificare concretamente la loro possibilità con particolare riferimento:

  • ai regolamenti edilizi;
  • alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico;
  • alle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali;
  • ai “diritti dei terzi”.

Condizioni che lasciano facilmente comprendere come l’edilizia “completamente libera” in realtà non esista.

Dal 2016 il legislatore ha avviato un processo di semplificazione (almeno così è stato chiamato) che ha portato alla pubblicazione di una serie di provvedimenti tra i quali ricordiamo:

  • il D.Lgs. n. 222/2016, all'interno del quale è riportata una tabella che effettua una ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi;
  • il DM 2 marzo 2018 che contiene il “glossario dell’edilizia libera” che individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia

Le Vetrate Panoramiche (VEPA)

Successivamente, con la Legge n. 142/2022 di conversione del Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), all'interno dell’art. 6, comma 1, del Testo Unico Edilizia è stata inserita la lettera b-bis), recentemente modificata dal Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito in Legge n. 105/2024.

Di seguito le due versioni della citata lettera b-bis), pre e post Salva Casa.

Art. 6 (Attività edilizia libera)

Testo vigente fino al 29 maggio 2024

Testo vigente dal 30 maggio al 27 luglio 2024

Testo vigente dal 28 luglio 2024

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (…) i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (…) i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (…) i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;

b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge o di porticati rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;

b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;

VEPA in balconi aggettanti, logge e porticati

Nella sua attuale versione, la lettera b-bis) prevede che le VEPA possano essere considerate interventi di edilizia libera a condizione che:

  • assolvano a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;
  • siano installate in:
  • in balconi aggettanti dal corpo dell'edificio;
    • in logge rientranti all’interno dell’edificio;
    • in porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche;
  • non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
  • favoriscano una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
  • abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente;
  • non modifichino le preesistenti linee architettoniche.

Preliminarmente occorre ricordare che il regolamento edilizio-tipo definisce:

  • Balcone: Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
  • Loggia/Loggiato: Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
  • Portico/Porticato: Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.
  • Superficie utile (SU): Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
  • Superficie accessoria (SA): Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:
    • i portici e le gallerie pedonali;
    • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
    • le tettoie con profondità superiore a 1,50 m; le tettoie aventi profondità inferiore a 1,50 m sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
    • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
    • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a 1,80 m, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
    • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
    • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
    • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.
  • Volume tecnico: Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, etc.).
  • Volume totale o volumetria complessiva: Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Occhio alla destinazione d’uso e alle linee architettoniche

Ciò premesso, occorre ricordare che l’istallazione all’interno delle VEPA di impianti termici è condizione sufficiente per il cambio della destinazione d'uso da superficie accessoria a superficie utile. Condizione che esclude apriori la VEPA tra gli interventi di edilizia libera.

L’argomento è stato oggetto di una recente sentenza del Consiglio di Stato (sentenza 23 luglio 2024, n. 6652) secondo la quale se la superficie, oltre che delimitata da vetrate richiudibili ed amovibili, è collegata agli impianti dell’appartamento e dotata di riscaldamento o altri impianti di areazione, allora si escluderebbe l’intervento da quelli di edilizia libera in quanto si creerebbe un volume chiuso potenzialmente abitabile.

Ultima, ma non meno importante, è la condizione legata alle preesistenti linee architettoniche che non devono essere modificate. Sul tema non esiste una giurisprudenza univoca anche perché il decoro architettonico non è di facile, immediata e univoca definizione. Nel caso si tratti di un condominio, il consiglio è quello di chiedere l’approvazione da parte dell’assemblea.

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