Superbonus e Salva Casa: dubbi su una delle cause di decadenza dall’incentivo fiscale
Per la chiusura del cerchio e l’inserimento delle spese di superbonus all’interno della dichiarazione dei redditi occorre fare attenzione alle cause di decadenza e alle violazioni sostanziali
Ultimi giorni per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Entro il 30 settembre 2024, direttamente online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati o al sostituto d’imposta (il proprio datore di lavoro), sarà necessario inviare il modello 730 all’interno del quale dovranno essere inserite tutte le spese inerenti gli interventi di superbonus per i quali si richiede il credito maturato nel 2023.
Superbonus: la documentazione da conservare e presentare
Com’è noto, a prescindere dalla sua aliquota - che negli anni è progressivamente diminuita dal 110% al 70% e che nel 2025 andrà al 65% - a dalle sue forme di utilizzo (direttamente o tramite opzioni alternative, ovvero sconto in fattura e/o cessione del credito), la normativa che ha messo in piedi il superbonus (l’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio) ha previsto una serie di adempimenti e di documentazione da conservare/trasmettere.
Adempimenti e documentazione che, naturalmente, cambiano in funzione del soggetto che beneficia dell’agevolazione fiscale potenziata e della tipologia (superecobonus o supersismabonus).
Nel corso degli anni l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno fornito guide, circolari e check list, che è possibile utilizzare per verificare la correttezza della documentazione per l’utilizzo del superbonus, prima di trasmettere la dichiarazione dei redditi.
Una documentazione che è possibile sintetizzare nei seguenti punti:
- proprietà dell’immobile – occorre avere certezza che il soggetto che ha sostenuto le spese rientri tra quelli previsti dall’Agenzia delle Entrate;
- dati catastali dell’immobile;
- abilitazioni amministrative;
- comunicazioni, relazioni tecniche e asseverazioni;
- fatture e bonifici parlanti;
- polizza RC professionale del tecnico che sottoscrive le asseverazioni;
- visto di conformità del commercialista.
Per una panoramica completa consigliamo la lettura della Circolare Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023, n. 17/E.
Superbonus: cause di decadenza
Per quanto concerne le cause di decadenza dall’incentivo fiscale occorre fare la dovuta attenzione. L’art. 119, comma 5-bis, del Decreto Rilancio dispone “Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione”.
Il successivo comma 13-ter dispone:
“Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora
riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con
esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione
degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono
realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo
abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La
presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato
legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli
interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti
casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma
14”.
Il terzultimo periodo del comma 14 dispone:
“La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio”.
Le violazioni formali
Il tema delle violazioni formali, pur essendo ancora abbastanza “ambiguo”, è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E ad oggetto “Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) – Tregua fiscale”.
Per le violazioni formali è possibile attivare l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. Relativamente al superbonus (anima eco), tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria rientra quella all’Enea.
Secondo il Fisco, la comunicazione all’Enea costituisce uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus tradizionale o superbonus). Dunque, la sua tardiva od omessa comunicazione non rientra tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.
Asseverazioni e attestazioni
Importanti aspetti su cui fare attenzione riguarda la veridicità e precisione delle attestazioni e asseverazioni che, in questo caso, è opportuno suddividere tra ecobonus e sismabonus.
In caso di superbonus “energetico” serviranno:
- la scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’Enea
- gli attestati di prestazione energetica (APE) ante e post intervento (da cui si evince almeno il doppio salto di prestazione energetica);
- la relazione energetica (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 192/2005);
- l’asseverazione tecnica del rispetto dei requisiti minimi come previsto dal Decreto del MiSE 6 agosto 2020 e l’asseverazione di congruità delle spese sostenute, con ricevuta di trasmissione all’Enea.
In caso di superbonus “antisismico” servirà l’asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute, resa ai sensi del decreto del MIT n. 58/2017 come modificato dal decreto del MIT n. 329/2020.
Per un riepilogo completo della documentazione clicca qui.
La comunicazione all’ASL
Prima dell’avvio dei lavori è necessario inviare la comunicazione all’Azienda sanitaria locale (ASL) competente nel territorio in cui si svolgono i lavori. Tale comunicazione, inviata con raccomandata A/R o altre modalità stabilite dalla Regione prima di iniziare i lavori, deve contenere le seguenti informazioni:
- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
- natura dell’intervento da realizzare;
- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- data di inizio dell’intervento di recupero.
L’omissione della preventiva comunicazione alla ASL, al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente.
L’eventuale omissione non può essere sanata, ai fini della detrazione, mediante la c.d. remissione in bonis. La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui le disposizioni normative relative alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’ASL. Tale situazione, esclusivamente nei casi di interventi per i quali non è richiesto titolo abilitativo, può essere attestata dal contribuente mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il procedimento edilizio: il dubbio
A questo punto è possibile passare all’aspetto più delicato e relativo al procedimento edilizio sul quale occorre ricordare alcuni importanti aspetti relativi al citato comma 13-ter, art. 119, del Decreto Rilancio.
Questo comma ha previsto:
- una particolare procedura amministrativa (la CILAS), da utilizzare solo nel caso l’intervento non preveda l’integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio, che non prevede l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile;
- la deroga, solo per gli interventi che utilizzano la CILAS, alle cause di decadenza dell’incentivo previste all’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);
- delle diverse cause di decadenza dell’incentivo.
La formulazione del citato comma 13-ter ha indotto alcuni professionisti a credere che l’assenza dell’attestazione dello stato legittimo corrispondesse ad un via libera al superbonus nel caso di immobili con abusi edilizi. Convinzione che si è immediatamente scontrata con un principio consolidato della giurisprudenza (confermato da alcune sentenze dei TAR) per cui una CILAS presentata su un immobile privo dello stato legittimo deve essere considerata irricevibile/inefficace (rientrando così nella casistica di cui al comma 13-ter, lettera a)).
Relativamente alla lettera b) del comma 1-ter (interventi realizzati in difformità dalla CILAS) occorre comprendere (al momento non si hanno certezze) quali saranno le difformità dalla CILAS che fanno decadere il superbonus.
Il concetto di difformità edilizia, infatti, ha recentemente subito una importante modifica normativa con l’avvento della Legge n. 105/2024 di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa).
Un intervento in difformità dalla CILAS può, infatti, rientrare nelle nuove tolleranze costruttive-esecutive di cui all’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia. Tolleranze che, nei limiti e condizioni previste dalla norma, non costituiscono più una violazione edilizia da sanare.
Il problema, però, è che la citata lettera b), comma 13-ter, art. 119, del Decreto Rilancio non parla di violazioni o abusi edilizi ma solo di “difformità”.
Una difformità che rientra nel concetto di tolleranza può far decadere il superbonus? Ottimisticamente si potrebbe rispondere che non lo fa decadere, ma un chiarimento del legislatore non sarebbe affatto male.
Tra le ultime cause di decadenza sono stati previsti:
- l’assenza dell'attestazione dei dati che hanno legittimato l’immobile (una concessione edilizia o una sanatoria ordinaria/straordinaria)
- la non corrispondenza al vero delle attestazioni del rispetto dei requisiti minimi previsti per il superbonus energetico e antisismico.