Patente cantieri: in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento. Ecco tutte le novità
Approda in Gazzetta il Regolamento del Ministero del Lavoro che individua le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti nei cantieri
Nonostante le perplessità del Consiglio di Stato e il tam tam di notizie che ne è conseguito, nessuna proroga per la patente nei cantieri che dall’1 ottobre 2024 sarà pienamente operativa.
Patente nei cantieri: in Gazzetta il regolamento
Soprattutto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministero del Lavoro 18 settembre 2024, n. 132 recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.
Il nuovo provvedimento del Ministero del Lavoro è attuativo di quanto previsto all’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni in Legge n. 56/2024, che ha sostituito l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro o TUSL) disponendo un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
Il nuovo art. 27 del TUSL, al comma 1, ha disposto che “A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Il successivo comma 3 ha previsto che “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8”.
La struttura del nuovo regolamento
Il nuovo Decreto del Ministero del Lavoro n. 132/2024 individua, dunque, le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Il DM n. 132/2024 si compone dei seguenti 10 articoli e un allegato:
- Art. 1. - Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
- Art. 2. - Contenuti informativi della patente
- Art. 3. - Presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente
- Art. 4. - Attribuzione dei crediti
- Art. 5. - Criteri di attribuzione di crediti ulteriori
- Art. 6. - Sospensione dell’incremento dei crediti
- Art. 7. - Modalità di recupero dei crediti decurtati
- Art. 8. - Ulteriori disposizioni
- Art. 9. - Copertura finanziaria
- Art. 10. - Entrata in vigore
- Allegato - Tabella assegnazione crediti aggiuntivi
Patente cantieri: presentazione della domanda
Come già previsto nel nuovo art. 27 del TUSL, ai fini del rilascio della patente nei cantieri in formato digitale, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, presentano domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. L’accesso al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso.
All’esito della presentazione della domanda, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale che riporta i contenuti informativi della patente stessa ovvero:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Si ricorda che, come previsto all’art. 27, comma 4, del TUSL “La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1”.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Attribuzione dei crediti
Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi nel seguente modo:
- in ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al nuovo decreto;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
- nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al
nuovo decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti
ulteriori, di cui:
- fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in
tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
- possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
- asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme (art. 30, TUSL) asseverato da un organismo paritetico e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1;
- investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
- utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell’Inail;
- adozione del documento di valutazione dei rischi (DVR), anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate;
- almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;
- fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei
seguenti casi:
- dimensione dell’organico aziendale;
- possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano (Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022);
- possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
- applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici con esito positivo;
- formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
- riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
- possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale (art. 109, D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti);
- certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
- fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in
tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione.
In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
Sospensione dell’incremento dei crediti
Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I -bis al TUSL, è sospeso l’incremento dei punti, fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale della stessa.
A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I -bis al TUSL, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento.
Modalità di recupero dei crediti decurtati
L’art. 27, comma 10, del TUSL prevede che “La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14”.
In tali casi, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I -bis al TUSL, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tabella assegnazione crediti aggiuntivi
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REQUISITO |
INCREMENTO CREDITI |
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ARTICOLO 5, COMMA 2 |
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1 |
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumu- labili con altri relativi alla storicità dell’azienda. |
3 |
2 |
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumu- labili con altri relativi alla storicità dell’azienda. |
5 |
3 |
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. |
8 |
4 |
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. |
10 |
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ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) |
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5 |
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. |
5 |
6 |
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza con- forme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organi- smo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile». |
4 |
7 |
i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione
di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai
rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche
tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I
suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli
obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati
dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto
legisla- tivo 9 aprile 2008, n. 81. |
i.) 6 |
8 |
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipen- denti specifica in materia di prevenzione e sicurezza. |
3 |
9 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i disposi- tivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazio- nale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. |
1 |
10 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i disposi- tivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazio- nale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. |
3 |
11 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i disposi- tivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazio- nale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro. |
6 |
12 |
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adot- tare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. |
3 |
13 |
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territo- rialmente competente |
2 |
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ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) |
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14 |
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavo- ratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con con- tratto di somministrazione presso l’utilizzatore. |
1 |
15 |
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occu- pati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. |
2 |
16 |
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. |
4 |
17 |
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 |
2 |
18 |
Possesso della certificazione SOA di classifica I. |
1 |
19 |
Possesso della certificazione SOA di classifica II. |
2 |
20 |
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
2 |
21 |
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al reper- torio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. |
2 |
22 |
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. |
2 |
23 |
Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. |
2 |
24 |
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affi- dabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di soste- nibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. |
2 |
25 |
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. |
2 |
Documenti Allegati
Decreto Ministero del Lavoro 18 settembre 2024, n. 132