Patente a crediti in edilizia: parte countdown per il nuovo obbligo
Dal Ministero del Lavoro il regolamento con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili
Imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili in allerta per il nuovo obbligo che scatterà il 1° ottobre 2024: la patente a crediti. Un obbligo normativamente anticipato dall’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024 (in Gazzetta il 2 marzo 2024), convertito con modificazioni in Legge n. 56/2024 (in Gazzetta il 30 aprile 2024), sul quale le aspettative del comparto edile erano ben altre.
Patente nei cantieri: in vigore dal 1° ottobre 2024
Mentre l’obbligo si conosceva già dai primi di marzo del 2024, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha avuto tempo già dal 30 aprile 2024 (quando il Decreto Legge è stato convertito) per la pubblicazione del Decreto previsto all’art. 29 del D.L. n. 19/2024 con:
- le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente;
- i contenuti informativi della patente nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione;
- i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Non avendo previsto scadenze per la sua emanazione (anche perché l’esperienza insegna che queste scadenze non sono mai rispettate), il Decreto Ministero del Lavoro 18 settembre 2024, n. 132 è approdato in Gazzetta Ufficiale solo il 20 settembre 2024, ovvero 142 giorni dopo la Legge n. 56/2024 e appena 10 giorni prima l’entrata in vigore dell’obbligo.
Le richieste di proroga
La pubblicazione del nuovo Regolamento per la patente a crediti nei cantieri ha subito una forte accelerazione, soprattutto a seguito del parere del Consiglio di Stato del 29 agosto 2024, n. 1154, che ha fornito alcune importanti indicazioni al Ministero del Lavoro
Sul regolamento di cui al nuovo Decreto, infatti, pendeva la data dell’1 ottobre 2024 prevista direttamente dalla normativa di rango primario. Una indicazione chiara che, nel caso di emanazione tardiva del DM n. 132/2024, avrebbe generato una pericolosa vacatio legis.
Ma non solo. Il Consiglio di Stato aveva anche ricordato quanto disposto dall’art. 10 delle Preleggi (Disposizioni sulla legge in generale) premesse al Codice Civile (sconosciute al legislatore), a seguito delle quali l’entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti è infatti subordinata a un termine di 15 giorni decorrente dalla relativa pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. Periodo funzionale a consentirne la conoscenza da parte di tutti i destinatari.
Sulla base di queste evidenti criticità, da più parti era stata avanzata la richiesta di proroga dell’1 ottobre 2024 per consentire una più cauta e serena pubblicazione del Regolamento e, quindi, comprensione delle nuove regole da parte degli operatori.
Richieste che non sono state accolte ma che hanno portato ad una decisa spinta sull’acceleratore da parte del Ministero del Lavoro.