Patente cantieri edili: ecco il modulo per l'autocertificazione

Il modello è allegato alla Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che fornisce i primi chiarimenti sul sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi tramite crediti

di Redazione tecnica - 25/09/2024

Seppure quasi al fotofinish, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili tramite patente a crediti, che entrerà in vigore dal prossimo 1° ottobre sta iniziando a prendere corpo.

Patente a crediti: la Circolare dell'INL con le indicazioni operative

Dopo la pubblicazione del DM 18 settembre 2024, n. 132, è il turno della Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 23 settembre 2024, n. 4, recante appunto le prime indicazioni sul Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 29 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha modificato l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), introducendo la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.

La Circolare chiarisce alcuni aspetti operativi sul rilascio e sulla gestione della patente in relazione a:

  • Rilascio della patente
    • Soggetti interessati
    • Requisiti
    • Modalità operative e tempistiche
    • Invio autocertificazione tramite PEC
  • Revoca e sospensione della patente
    • Provvedimento di sospensione cautelare
    • Presupposti e attività di indagine
    • Sospensione in caso di evento infortunistico mortale
    • Sospensione in caso di inabilità permanente
    • Durata della sospensione
  • Attribuzione di crediti ulteriori
  • Decurtazione dei crediti
  • Patenti con punteggio inferiore a 15 crediti
  • Modalità di recupero dei crediti.

Alla Circolare è anche allegato il modulo per l'autocertificazione del possesso dei requisiti, da inviare tramite PEC e che avrà efficacia fino al 31 ottobre 2024, vincolando l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro questa data. 

A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere, ma bisognerà avere richiesto il rilascio della patente tramite il portale.

Vediamo qui di seguito i dettagli della Circolare.

 

Rilascio della patente

Soggetti interessati

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Per espressa previsione normativa sono esclus:

  •  i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
  • le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
  • le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea in che dichiarino il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. Senza un documento equivalente o riconosciuto anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

Requisiti

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  • a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  • c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Spiega la Circolare che non sono richiesti tutti i requisii a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”.

Per esempio, il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori mentre in riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Modalità operative e tempistiche

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Specifica l’INL che le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo o da un soggetto delegato.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Segnala l’INL che il portale, secondo la categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.

Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

Ok all'autocertificazione tramite PEC

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v. In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del d.Lgs. n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato tramite PEC.

L’INL precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Contenuti informativi della patente

La patente contiene le seguenti informazioni:

  • a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  • c) data di rilascio e numero della patente;
  • d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
  • g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Possono accedere alle informazioni contenute nella patente:

  • i titolari della patente o loro delegati;
  • le pubbliche amministrazioni;
  • i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
  • gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008;
  • il responsabile dei lavori;
  • i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
  •  i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

 

Patente: revoca e sospensione

Revoca della patente

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’INL, previo confronto con l’impresa sui mancati adempimenti rispetto agli obblighi dichiarativi.

Provvedimento cautelare di sospensione della patente

Il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.

Presupposti e attività di indagine

I presupposti per l’adozione del provvedimento, sono dati dal verificarsi di infortuni:

  • “da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”;
  • da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave”.

L’attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente compete anche al personale diverso da quello dell’Ispettorato nazionale del lavoro tant’è che, secondo il D.M.. Le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente.

Specifica l’INL che, pur tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso all'Autorità Giudiziaria, l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

A tal fine, in linea generale, va ricordato che la “colpa grave” è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Secondo INL la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico.

Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato. Laddove, invece, dall’istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l’annullamento, il competente Ispettorato archivierà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell’Ufficio.

Sospensione in caso di evento infortunistico mortale

La sospensione della patente legata ad un evento infortunistico con esiti mortali, “è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata”. Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni già indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità. I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell’Ufficio.

Sospensione in caso di inabilità permanente

La sospensione derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell’INAIL, il quale dovrà comunicare alla competente sede dell’Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente.

L’INL dovrà necessariamente attendere l’adozione del suddetto provvedimento da parte dell’INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per “colpa grave”, della durata della sospensione.

Il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente presenta poi maggiori caratteri di discrezionalità. In particolare, non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008.

Durata della sospensione

La sospensione della patente può durare sino a dodici mesi. La durata della sospensione della patente è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Pertanto per determinare la durata occorrerà tenere conto sia delle conseguenze dell’evento infortunistico, sia della gravità delle violazioni, sia delle eventuali recidive. Sul punto si evidenzia la necessità di acquisire dall’INAIL eventuali informazioni legate a precedenti eventi infortunistici.

Ricorso contro il provvedimento di sospensione e verifica del rispristino delle condizioni di sicurezza

Contro il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di ricorrere ai sensi dell’art. 14, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008, che già disciplina i ricorsi avverso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Va proposto entro trenta giorni e altrettanti ha la Direzione interregionale per esprimersi. L’eventuale silenzio determina l’inefficacia della sospensione.

Terminata l’efficacia del provvedimento, l’INL provvede a verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione in modo che possa riprendere o meno i lavori.

 

Attribuzione dei crediti ulteriori

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.

Come segnala la Circolare, la richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo quando sarà implementata la piattaforma informatica, e verranno attribuiti con eventuale efficacia retroattiva.

L'art. 5 stabilisce anzitutto che:

  • in ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024;
  • in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti. Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, l’incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81/2008;
  • a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all’Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981;
  • in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a 30 crediti, secondo la tabella allegata alla Circolare;
  • in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nell'apposita tabella, possono essere attribuiti fino a 10 crediti.

 

Decurtazione dei crediti

Ai sensi del comma 6, dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008 .

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive e che tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

Ferma restando l’ipotesi delle ordinanze-ingiunzione, l'INL invita le sedi territoriali a contattare le competenti sedi giudiziarie per la trasmissione delle eventuali sentenze passate in giudicato relative agli illeciti indicati e commessi da datori di lavoro, dirigenti e preposti.

I provvedimenti sanzionatori devono evidentemente riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre, a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

 

Patente dotata di un punteggio inferiore a 15 crediti

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.

Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti si applicherano:

  • una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6mila euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008;
  • l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. L’adozione della sanzione va comunicata ad ANAC e al MIT.

Inoltre il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

 

Modalità di recupero dei crediti decurtati

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.

Il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, tenuto conto:

  • dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
  • della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132 del 18 settembre 2024all’art. 5, comma 4 lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l’attribuzione di crediti ulteriori.

Le modalità tecniche per l’accreditamento dei crediti saranno comunicate a completamento della implementazione dell’applicazione da parte dell'INL.

Fusioni e trasformazioni di impresa

infine INL segnala che in caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle trasformazioni societarie previste dagli artt. 2500 e ss. del Codice civile o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Le operazioni di fusione o trasformazione di interesse sono quelle avvenute tra soggetti che abbiano quantomeno già inoltrato la richiesta di rilascio della patente.

 

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