Appalti di servizi e forniture: le novità sulla Vigilanza ANAC
Quali ambiti include e come si svolge l'attività di vigilanza prevista dal Codice dei Contratti Pubblici? A spiegarlo è la stessa Autorità Anticorruzione
Tra le attività a carico di ANAC rientra quella di vigilanza sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture, che si applica all’intero ciclo di vita dell'appalto, comprendendo la programmazione, la progettazione e la procedura di scelta del contraente, oltre che la fase esecutiva e quella di collaudo.
Vigilanza sugli appalti: l'attività ANAC
Un incarico che spesso si sostanzia nella verifica sulla legittimità della procedura di gara e sulla regolare esecuzione dell’appalto, in conformità alle norme del Codice dei contratti pubblici e degli allegati, oltre che alla lex specialis di riferimento.
Con la digitalizzazione degli appalti, sarà possibile effettuare un monitoraggio ancora più capillare e mirato dei singoli mercati degli affidamenti. A tal proposito ANAC ha pubblicato un interessante documento di sintesi sull’attività di vigilanza, focalizzato su Servizi e Forniture, comprendete le seguenti sezioni:
- Il potere di vigilanza sui Contratti Pubblici;
- Oggetto dell’attività di vigilanza dell’ANAC;
- Le competenze degli Uffici di vigilanza contratti in relazione ai settori dei servizi e delle forniture ed il mercato di riferimento;
- Il Regolamento di Vigilanza Contratti ed il Procedimento di vigilanza;
- La vigilanza d’ufficio e la vigilanza su segnalazione;
- L’impiego della piattaforma di B.I. dell’ANAC e le prospettive future.
Il potere di vigilanza
Il potere di vigilanza sui contratti pubblici previsto dalla direttiva comunitaria 24/2014 (appalti settori ordinari) al relativo art. 83 è declinato oggi dall’articolo 222 del d.Lgs. n. 36/2023 (ex art. 213 del Dlgs 50/2016) che così prevede al comma 3:
“nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’ANAC:
a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi all'ambito di applicazione del codice”.
Per quanto riguarda la vigilanza, il comma 3 prosegue prevedendo che:
“nell’ambito dell’attività di vigilanza nei settori di cui … alla lettera b) (ma anche f, l e m) … cioè sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici … può irrogare per le violazioni accertate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo il proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e l’eventuale recidiva sono valutate ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti ..."
Altre norme di rifermento sull’attività di vigilanza sono alcune fonti regolamentari secondarie:
- Regolamento sull'esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici approvato con delibera del 20 giugno 2023, n. 270, che si applica ai procedimenti di vigilanza relativi a procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 36/2023.
- Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità approvato con delibera del 20 giugno 2023, n. 271, che si applica con riguardo alle condotte concernenti le procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 36/2023 rilevanti ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità.
Oggetto delle attività di vigilanza dell’ANAC
La vigilanza dell’Autorità ha ad oggetto l’intera vita dell’appalto pubblico di lavori, servizi e forniture. Tale attività di vigilanza, si esplica al fine “di assicurare legalità, concorrenza ed evitare fenomeni corruttivi o uno sperpero di denaro pubblico con i conseguenti relativi danni all’erario”, secondo le indicazioni e nel rispetto dell’articolo 222 del d.Lgs. n. 36/2023.
In concreto, l’attività di vigilanza espletata dagli uffici si sostanzia, nella maggioranza dei casi, nel verificare che le procedure di scelta del contraente poste in essere dall’Amministrazione procedente e l’attività di direzione e controllo espletate dal RUP e dal DEC sulla regolare esecuzione dell’appalto siano conformi alle norme del Codice dei contratti pubblici e rispettose del precetto di dettaglio fornito dagli allegati I.2 e II.14 al Codice, nonché alla lex specialis di riferimento.
In particolare, l’Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture (UVSF) nel rispetto del «Regolamento concernente l’organizzazione e funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione», assicura la vigilanza sui contratti di forniture e servizi, nei settori ordinari e speciali e della difesa; sugli affidamenti di somma urgenza e sulle varianti inerenti agli appalti di servizi e forniture, assicurando anche lo svolgimento delle necessarie ispezioni sugli ambiti di propria competenza.
Tale competenza sui servizi e le forniture non è tuttavia esclusiva, dovendosi rilevare che:
- la vigilanza sui servizi di progettazione (servizi di architettura e ingegneria) è svolta dall’Ufficio Vigilanza Lavori (UVLA);
- la vigilanza sui contratti affidati dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori è di competenza dell’Ufficio Vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e centrali di committenza (UVS);
- la vigilanza sull’affidamento delle concessioni di servizi, sugli affidamenti di appalti di servizi nell’ambito dei servizi pubblici locali, delle società partecipate ed in house è di competenza dell’Ufficio Vigilanza concessioni e PPP (UVCP).
Il Regolamento di Vigilanza Contratti e il procedimento di vigilanza
Il procedimento di vigilanza si snoda, tanto che si agisca su segnalazione dei soggetti istituzionali o di soggetti terzi, che d’ufficio (cfr. art 4 del Regolamento), in diverse successive fasi:
- fase preistruttoria (eventuale) con richiesta di documenti e informazioni utili alla Stazione appaltante;
- fase istruttoria avviata tramite comunicazione formale di avvio del procedimento di vigilanza alla Stazione appaltante ed ai controinteressati (cfr. art. 12 del Regolamento);
- fase di contraddittorio con acquisizione delle controdeduzioni della Stazione appaltante e dei controinteressati (in questa fase è anche possibile effettuare delle audizioni);
- eventuale comunicazione di risultanze istruttorie (CRI) in casi di particolare gravità o di particolare rilevanza o nel caso in cui nel corso dell’attività di vigilanza siano emersi fatti nuovi, ulteriori e diversi da quelli indicati nella fase di avvio;
- conclusione del procedimento di regola con delibera del Consiglio.
Il procedimento può concludersi:
- con nota a firma del dirigente di presa d’atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella comunicazione di avvio del procedimento, oppure di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità;
- in fase preistruttoria attraverso una nota di conclusione in forma semplificata (art. 21 del vecchio Regolamento di vigilanza/art. 20 del nuovo Regolamento) quando non sussistono dubbi interpretativi o quando è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell’Autorità. Di norma questo tipo di conclusione in forma semplificata avviene con nota a firma del dirigente;
- sotto forma di atto a firma del Presidente, previa autorizzazione del Consiglio, nei casi di particolare rilevanza o tenuto conto della peculiarità della fattispecie, nonché in tutti i casi in cui si ritiene opportuna la pubblicazione del pronunciamento sul sito istituzionale dell’Autorità anche in considerazione della relativa valenza generale.
Attività di vigilanza: il ruolo della BI e della BDNCP
L’attività di vigilanza relativa ai contratti può essere attivata d’Ufficio oppure su segnalazione dei soggetti istituzionali previsti e/o di soggetti terzi, come indicato all’art. 4 del vigente Regolamento.
La vigilanza d’Ufficio può essere avviata assumendo elementi a mezzo della consultazione della BDNCP con l’impiego della Piattaforma di Business Intelligence ad oggi implementata ed in via di ulteriore sviluppo. In particolare, tramite l’applicazione “Indicatori complessi” è possibile accedere ad un cruscotto di cosiddetti indicatori complessi, di fatto elaborazioni preimpostate, già specializzate nella ricerca di possibili elementi di anomalia/irregolarità che possono essere ulteriormente customizzate con l’inserimento, anche in questo caso, di opportuni filtri di interesse dell’utente.
L’implementazione della piattaforma, conclude ANAC, permetterà un monitoraggio ancora più efficiente del mercato di riferimento, con la possibilità di affiancare, alle attività di vigilanza, azioni di stimolo e supporto nei confronti di S.A. ed imprese nel pieno rispetto degli obiettivi istituzionalmente previsti in capo all’Autorità.