L'OFFERTA ECONOMICA NON VALE COME CRITERIO DI SELEZIONE

Nei concorsi di progettazione è vietato selezionare i concorrenti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Questo è quanto emerge dal Parere d...

27/05/2008
Nei concorsi di progettazione è vietato selezionare i concorrenti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Questo è quanto emerge dal Parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture n. 124 del 23 aprile 2008, in risposta ad un quesito presentato dall'Ordine degli Architetti , Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bolzano per la soluzione delle controversie inerenti un concorso di progettazione per la costruzione di un Polo scientifico e tecnologico suddiviso in tre compiti progettuali :la redazione di una proposta di edificazione di un'area industriale dimessa; la redazione di un progetto preliminare, parte architettonica, per la ristrutturazione degli edifici esistenti e di un altro progetto preliminare, sempre parte architettonica, per l'edificazione di un'altra area dimessa, per un costo stimato di realizzazione dell'intervento, in caso di realizzazione dell'opera, di circa 24 milioni di euro.

Il concorso si articolava nel seguente modo:
  • in una prima fase, aperta a tutti, si sarebbe dovuta effettuare una preselezione di 10 concorrenti sulla base del curriculum professionale, di due progetti referenziali (ritenuti paragonabili per caratteristiche architettoniche, integrazione urbanistica, funzionalità e complessità al tema del concorso) e dell'offerta economica per l'onorario inerente la prestazione professionale in caso di realizzazione dell'opera;
  • nella seconda fase sarebbe avvenuto il vero e proprio concorso di progettazione, anonimo fra i 10 concorrenti scelti.
I primi 4 progetti selezionati avrebbero dovuto ricevere un premio e, in caso di realizzazione dell'opera, al partecipante primo classificato, sarebbe stato affidato l'incarico della successiva progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva).

In particolare, l'Ordine professionale istante ha, tra le altre cose, contestato:
  • l'individuazione, fra i criteri di valutazione delle candidature, dell'offerta economica proposta per la prestazione professionale;
  • la clausola del bando che prevede che il premio corrisposto è da considerarsi quale acconto sull'onorario.
L'Autorità non si è fatta attendere e lo scorso 23 maggio ha reso noto il parere attraverso il quale viene ribadito un principio già affermato e secondo il quale l'amministrazione non può operare una illegittima commistione, preclusa dalla normativa comunitaria e nazionale, tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta, a fronte delle procedure conformi alle disposizioni della parte II del codice dei contratti.

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2007, recante Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, specifica la rigorosità della distinzione tra criteri di idoneità per la selezione dell'offerente e criteri di aggiudicazione per la selezione dell'offerta.

Per l'appunto, nel caso esaminato, nella fase di pre-qualificazione dei candidati, è stata inserita l'offerta economica per l'onorario inerente la prestazione professionale che verrà successivamente affidata al primo classificato, in contrasto con i principi della parte II del codice dei contratti, in quanto l'offerta economica non rientra tra i criteri di selezione della capacità ed idoneità di un candidato.

L'Autorità ha fatto, inoltre, presente che il concorso di progettazione si distingue nettamente dall'appalto di servizi di ingegneria e di architettura:
  • il primo identifica, infatti, una offerta al pubblico con la quale l'amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare, premiandola o meno, un progetto che normalmente è definito a livello di preliminare, ritenuto il migliore da una apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza;
  • mentre nell'appalto di progettazione oggetto del contratto è una prestazione professionale intesa ad un risultato e cioè alla redazione di un progetto, per cui la procedura tende alla selezione del relativo progettista.



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