Superbonus: ecco il DPCM per la comunicazione a Enea e al PNCS
Tutto pronto per la comunicazione a Enea e al PNCS delle informazioni necessarie per utilizzare il superbonus per interventi di ecobonus e sismabonus
Tutto pronto per la trasmissione delle informazioni a Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), necessarie per utilizzare le detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (il superbonus) sulle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e antisismico (ecobonus e sismabonus).
Superbonus: nuovo provvedimento attuativo
È stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2024 recante “Definizione del contenuto, delle modalità e dei termini delle informazioni da trasmettere all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e per interventi di efficientamento antisismico”.
Un DPCM che sarebbe dovuto arrivare entro il 27 luglio 2024, così come stabilito all’art. 3, comma 4 del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto tagli cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67. Ricordiamo che il citato art. 3 del D.L. n. 39/2024, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di superbonus, ha introdotto l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere alla conclusione dei lavori una serie di dati all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.
Il nuovo DPCM è costituito dai seguenti 6 articoli:
- art. 1 - Oggetto e finalità
- art. 2 - Soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni
- art. 3 - Contenuto delle informazioni
- art. 4 - Trasmissione delle informazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
- art. 5 - Trasmissione delle informazioni relative alle spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
- art. 6 - Termini per la trasmissione dei dati
Soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni
Così come previsto all’art. 3, comma 3, del D.L. n. 39/2024, sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni i soggetti:
- che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
Tali soggetti, attraverso professionisti abilitati, dovranno trasmettere all’Enea e al PNCS le seguenti informazioni:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Termini per la trasmissione dei dati
Le informazioni relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del D.L. n. 34/2024.
Le informazioni relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS con le modalità stabilite dal nuovo DPCM e dai relativi allegati entro i termini perentori di seguito indicati:
- 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
- entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.
Documenti Allegati
DPCM 17 settembre 2024