Superbonus e bonus edilizi: detrazione in dichiarazione delle spese 2022 e 2023
L’esperto risponde sulle possibilità di integrare il Modello 730/2024 per l’inserimento delle spese relative al superbonus e agli altri bonus edilizi
Abbiamo dimenticato di inserire le spese per interventi edilizi nella dichiarazione dei redditi già inviata? Nessun problema, possiamo ancora recuperarle con la presentazione della dichiarazione correttiva o integrativa.
Precompilata, correttiva e integrativa
Il Modello 730/2024 può essere presentato entro il 30 settembre 2024 nella versione precompilata tramite l’applicazione Web oppure rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), ai professionisti abilitati o al sostituto d’imposta (cioè al proprio datore di lavoro).
Se il contribuente si accorge che i dati inseriti non sono corretti (può capitare soprattutto in caso di utilizzo dell’applicazione Web quando la dichiarazione precompilata viene modificata dal contribuente stesso), può presentare una dichiarazione 730 “correttiva” entro il 31 ottobre 2024. Oltre questo termine, si ha sempre diritto a presentare il Modello Redditi “integrativo” se inviato entro il 31 dicembre 2029. Infatti, la dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione a patto che non siano stati notificati atti di contestazione per la dichiarazione da integrare.
Le istruzioni delle dichiarazioni sono estremamente complesse e di difficile lettura anche per gli addetti ai lavori, tanto che in sede dell’ultimo evento “Telefisco” l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a rispondere su alcuni dubbi posti dai professionisti su dove inserire alcune spese.
Per cui, occorre fare molta attenzione nel riportare gli importi esatti nei righi successivamente indicati per non ricorrere ad una successiva correzione che, in caso di minor credito spettante, obbligherebbe ad una restituzione dell’imposta con sanzioni ed interessi.
Istruzioni per l’uso
I righi delle dichiarazioni interessati all’inserimento dei dati sono:
Nel modello 730:
- Da E41 a E43 della sezione III A (Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, comprese quelle per cui è possibile fruire del superbonus, e spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde);
- E56 della sezione III C (Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%, del 90% e del 110% tra cui le spese per le strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica);
- Da E61 a E62 della sezione IV (Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico).
Nel modello Redditi PF:
- Da RP41 a RP 47 della sezione III A (Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, comprese quelle per cui è possibile fruire del superbonus, e spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde);
- RP56 della sezione III C (Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%, del 90% e del 110% tra cui le spese per le strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica);
- Da RP61 a RP64 della sezione IV (Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico).
In entrambi i modelli si deve compilare anche la sezione III B dove inserire i dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione.
L’eccessivo uso di decreti legge da parte dei Governi non ha fatto che confondere molti contribuenti alle prese con il recupero delle spese sostenute per gli interventi edilizi. In ultimo, il recente decreto 39/2024, che ha bloccato la cessione dei crediti, ha costretto tutti coloro che avevano in corso trattative di cessione a ripiegare sulla detrazione in dichiarazione dei redditi e che resta l’ultima opportunità per recuperare le spese ma che spesso comporta la perdita di gran parte del credito a causa dell’incapienza fiscale. Stessa sorte per coloro che al primo stato di Avanzamento Lavori non erano ancora arrivati e non hanno alternative diverse che portare in detrazione diretta le spese sostenute nel 2023.
Come funziona per il superbonus
Nell’ambito superbonus l’errore può capitare, ad esempio, quando il primo o unico Stato di Avanzamento Lavori non si è ancora raggiunto con la conseguenza che le spese sostenute nel 2023 non vengono ancora asseverate dai tecnici (si ricorda che l’asseverazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori). Ciò comporta che la spesa, per esempio, dei ponteggi relativa ad una fattura pagata nel 2023 non può essere portata in detrazione relativamente ad una sola tipologia di intervento perché spesso coinvolge più interventi previsti dal progetto, come la riduzione del rischio sismico e l’isolamento termico. In attesa dell’asseverazione che certifichi quale parte di spesa è computata all’uno e all’altro intervento sulla base del computo metrico a SAL e in assenza di un preciso quadro economico a consuntivo che indichi con esattezza gli importi, il contribuente potrebbe rischiare di inserire nei righi sopra menzionati una spesa in eccesso per un intervento e in difetto per un altro.
Le dichiarazioni correttive o integrative serviranno a sanare l’errore che, nel caso del superbonus con aliquota di detrazione al 110%, è ininfluente per il calcolo dell’importo rimborsabile, ma lo è in caso di utilizzo di altri bonus ordinari. Nell’esempio fatto, le spese sostenute nel 2023 per gli interventi di riduzione del rischio sismico hanno aliquote di detrazione che vanno dal 50% all’85% ripartite in 5 anni, mentre le spese sostenute nel 2023 per interventi di isolamento termico hanno generalmente un’aliquota di detrazione del 65% ripartita in dieci anni. Di conseguenza, l’imputazione di una maggiore spesa al primo comporta un maggior rimborso che dovrà essere restituito in caso di rettifica.
Esempio pratico
Un contribuente ha speso nel 2023 per la riduzione del rischio sismico 20.000 euro e 10.000 euro per l’isolamento termico del suo immobile. La fattura dell’unica impresa emessa e pagata nel 2023 di 30.000 euro comprende anche le spese di ponteggio e gli oneri di sicurezza per un totale di 10.000 euro che non sono distintamente indicate in fattura per tipologia di intervento, a differenza degli interventi che vengono invece indicati separatamente per 15.000 euro di riduzione rischio sismico e 5.000 euro per l’isolamento termico. Il contribuente indica nel rigo E41 € 25.000 e nel rigo E61 € 5.000 pensando che solo questi ultimi sono da attribuire all’isolamento termico. Quando i lavori saranno terminati, il tecnico assevera gli importi di 20.000 euro come interventi realizzati per la riduzione del rischio sismico e 10.000 euro per l’isolamento termico. Il contribuente dovrà, allora, ricorrere alla dichiarazione correttiva o integrativa con effetti diversi se riferiti a superbonus o ad altri bonus edilizi:
- Superbonus: con la dichiarazione correttiva o integrativa bisognerà indicare gli importi esatti ma nulla cambierà in termini di risultato finale poiché entrambe le spese fruiscono della detrazione del 110% con ripartizione in quattro anni, indipendentemente dagli importi inseriti;
- Altri bonus edilizi: con la dichiarazione correttiva o integrativa bisognerà indicare gli importi esatti. La correzione comporterà una variazione del risultato finale con un minor credito determinato dalla differenza di quanto detratto con la dichiarazione originaria e quanto risulta dalla dichiarazione correttiva o integrativa. Ipotizzando che si tratti di sismabonus ordinario all’80% e di efficientamento energetico al 65%, nella prima dichiarazione la rata indicata in E41 è di € 4.000,00 (€ 25.000,00 x 80% / 5 rate), mentre la rata indicata in E61 è di € 325,00 (€ 5.000,00 x 65% / 10 rate) per un totale detratto di € 4.325,00. Nella dichiarazione che corregge l’errore si dovranno inserire i seguenti importi: € 3.200,00 in E41 ed € 650,00 in E61 per un totale da detrarre di € 3.850,00. La differenza di € 475,00, se già riscossa, dovrà essere restituita con sanzioni ed interessi.
In conclusione si può affermare che l’eccesso di colpevolizzazione utilizzato dal governo nei confronti del contribuente che ha utilizzato in buona fede i bonus edilizi non deve scoraggiare gli italiani onesti ad usare tutti gli strumenti fiscali normativamente previsti per recuperare le spese sostenute.
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità