Patente cantieri edili: da oggi scatta l'obbligo
In vigore l'obbligo per imprese e lavoratori autonomi di possesso della patente per operare nei cantieri edili. Ecco chi deve richiederla e come funziona
Il tanto “temuto” 1° ottobre 2024 è arrivato, aprendo a una nuova stagione per la sicurezza nei cantieri edili, con l’entrata in vigore della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi del settore.
Patente cantieri edili: da oggi in vigore
Nello specifico, con l’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024, convertito in legge n. 56/2024, è stato integralmente sostituito l’art. 27 del Testo Unico Sicurezza Lavoro (d.Lgs. n. 81/2008), che disciplina la patente a crediti nei cantieri edili, ovvero il titolo abilitante obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi per operare nei cantieri temporanei o mobili.
Per rispondere al nuovo obbligo normativo e così come previsto nella nuova versione dell’art. 27 del TUSL, sono stati emanati i seguenti provvedimenti:
- il Decreto
del Ministero del Lavoro 18 settembre 2024, n. 132 che ha
stabilito:
- le modalità di presentazione della domanda;
- i contenuti informativi della patente;
- i presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente;
- le modalità di attribuzione dei crediti e dei crediti ulteriori;
- la sospensione dell’incremento dei crediti;
- le modalità di recupero dei crediti decurtati.
- la Circolare dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro (INL) del 23 settembre 2024, n. 4,
contenente:
- alcuni chiarimenti su diversi aspetti operativi legati al rilascio e alla gestione della patente;
- il modulo per l'autocertificazione del possesso dei requisiti, da inviare tramite PEC e che potrà essere utilizzato solo fino al 31 ottobre 2024, vincolando l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la stessa data.
Vediamo i soggetti interessati e i requisiti per il rilascio, le modalità di attribuzione e decurtazione dei crediti, i casi di sospensione della patente e i controlli a carico del committente o del responsabile dei lavori.
Patente cantieri edili: come presentare la domanda e i requisiti richiesti
Sono obbligati al possesso della patente le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Sono esonerati dalla richiesta:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023);
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE è necessario il possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.
La patente è rilasciata a fronte del possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
La patente va richiesta sul portale dell’INL attraverso SPID personale o CIE, tramite domanda del legale rappresentante dell’impresa, del lavoratore autonomo, oppure da un soggetto delegato.
In fase di prima applicazione è possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti, da inviare via PEC. L’autocertificazione sarà valida fino al 31 ottobre 2024 e vincolerà l’operatore a richiedere sul portale dell’INL il rilascio della patente entro la stessa data.
A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Patente cantieri edili: crediti iniziali, criteri di premialità e decurtazione
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti, secondo i criteri di premialità definita all’art. 5 del DM n. 132/2024.
La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, su cui si attendono maggiori informazioni da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Criteri di premialità
I criteri di premialità sono suddivisi in:
- in ragione della storicità dell'azienda, fino ad un massimo di dieci crediti;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio nell’arco di ciascun biennio successivo al rilascio della patente, sino ad un massimo di 20 crediti;
- in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sino a trenta 30 crediti;
- in relazione ad attività, investimenti o formazione, fino a 10 crediti.
Decurtazione crediti
Ai sensi del comma 6 dell’art. 27, del D.lgs. n. 81/2008 il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis allo stesso D.lgs. n. 81/2008.
Ecco la tabella di riferimento:
FATTISPECIE |
DECURTAZIONE DI CREDITI |
|
1 |
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: |
5 |
2 |
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: |
3 |
3 |
Omessi formazione e addestramento: |
2 |
4 |
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: |
3 |
5 |
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: |
3 |
6 |
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: |
2 |
7 |
Mancanza di protezioni verso il vuoto: |
3 |
8 |
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: |
2 |
9 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: |
2 |
10 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: |
2 |
11 |
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): |
2 |
12 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: |
2 |
13 |
Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto: |
1 |
14 |
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28: |
3 |
15 |
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: |
3 |
16 |
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: |
3 |
17 |
Omessa valutazione del rischio di annegamento: |
2 |
18 |
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: |
2 |
19 |
Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi: |
3 |
20 |
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: |
1 |
21 |
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: |
1 |
22 |
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: |
2 |
23 |
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: |
3 |
24 |
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: |
1 |
25 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni: |
5 |
26 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: |
8 |
27 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro: |
15 |
28 |
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: |
20 |
29 |
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: |
10 |
Qualora nell'ambito dello stesso accertamento ispettivo vengano contestate più violazioni i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Ai fini della decurtazione, si considerano provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive. Questi provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'INL ai fini della decurtazione dei crediti.
I provvedimenti sanzionatori devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024 a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.
Sospensione patente e controlli
In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti le imprese e i lavoratori autonomi non possono operare nei cantieri temporanei o mobili, fatta eccezione per il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 14 del TUSL stesso.
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.
Il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, tenuto conto:
- dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132 del 18 settembre 2024all’art. 5, comma 4 lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l’attribuzione di crediti ulteriori.
Le modalità tecniche per l’accreditamento dei crediti saranno comunicate a completamento della implementazione dell’applicazione da parte dell'INL.
Sospensione patente per morte o inabilità permanente dei lavoratori
Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, l’adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata.
L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all’adozione del provvedimento di sospensione tiene conto, secondo quanto previsto dall’art. 2700, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.
Nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti (datore di lavoro, delegato o dirigente) almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori o all’articolo 321 del c.p.c.
Così come disposto all’art. 14, comma 14, del TUSL, è possibile presentare ricorso all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente avverso i provvedimenti di sospensione adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che dovrà pronunciarsi nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Verifica possesso della patente
Infine, ai sensi dell’art. 157 del TUSL, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.