Superbonus e bonus edilizi: l’obbligo del CCNL Edilizia

La fruizione dei bonus edilizi è soggetta ad adempimenti di diversa natura, alcuni dei quali necessari e senza i quali la detrazione fiscale decade

di Gianluca Oreto - 01/10/2024

Il settore delle costruzioni ha da tempo bisogno di importanti riforme legislative, in particolare riguardo la regolamentazione dell'attività edilizia e i bonus fiscali legati alla riqualificazione energetica e strutturale. Queste agevolazioni, come il Superbonus, sono cruciali per sostenere la crescita del settore e incentivare interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli edifici esistenti.

Testo Unico Edilizia e Bonus fiscali: urge una riforma

Da un lato, il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), in vigore da oltre vent'anni, non risponde più alle attuali esigenze della società. Se due decenni fa l'obiettivo principale era la regolamentazione delle nuove costruzioni, oggi è necessario dotarsi di strumenti adeguati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sempre più datato e con rilevanti esigenze di adeguamento strutturale ed energetico.

Dall’altro lato, l’esperienza dimostra che il settore dell’edilizia non si sviluppa senza un adeguato sistema di incentivi fiscali. Negli ultimi anni, il settore edilizio ha beneficiato di numerosi incentivi fiscali, come il Bonus ristrutturazioni, l’Ecobonus, il Sismabonus, e il Bonus facciate. Tra tutti, il Superbonus ha giocato un ruolo centrale, ma nonostante la loro efficacia, manca ancora un Testo Unico dei bonus edilizi, che riunisca in modo organico i criteri di accesso alle agevolazioni. Questo vuoto normativo causa confusione e difficoltà burocratiche per chi intende usufruire di questi incentivi.

Superbonus e bonus edilizi: occhio al CCNL Edilizia

Per accedere ai bonus edilizi, è fondamentale rispettare alcuni adempimenti di natura tecnica previsti dalle norme che hanno messo a punto ogni singola detrazione fiscale, oltre che altri obblighi “burocratici” introdotti dal legislatore con diverse motivazioni. Tra questi al fine di accrescere e salvaguardare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ultimo anno è stata introdotta la patente nei cantieri edili (obbligatoria a prescindere dall’utilizzo dei bonus) e, meno recentemente, l’obbligo di applicare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) del settore edile.

Quest’ultimo è stato introdotto dal comma 43-bis, art. 1, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), modificato dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione del D.L. n. 21/2022, e riguarda i lavori edili sopra i 70.000 euro. Tali lavori devono essere eseguiti da aziende che applicano i contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale.

Nella sua versione vigente, il citato comma 43-bis dispone:

Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Da ricordare che l’Allegato X, punti 1 e 2, al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro o TUSL) annovera tra i lavori edili che necessitano dell’indicazione del CCNL i seguenti:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Per quali detrazioni è obbligatorio indicare il CCNL

Premesso che l’obbligo di indicare il CCNL nell'atto di affidamento dei lavori (il contratto tra impresa e committente) e nelle fatture emesse riguarda esclusivamente i “lavori edili” (e non ad esempio quelli impiantisti o le forniture) di importo superiore a 70.000 euro, la norma impone il soddisfacimento di questa condizione per l’utilizzo dei seguenti bonus:

  • superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020);
  • bonus barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020);
  • adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120, D.L. n. 34/2020);
  • recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), d.P.R. n. 917/1986);
  • ecobonus (art. 14, D.L. n. 63/2013);
  • sismabonus (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013);
  • bonus facciate (art. 1, commi 219 e 220, Legge n. 160/2019);
  • installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera h), d.P.R. n. 917/1986);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter, comma 1, lettera h), d.P.R. n. 917/1986);
  • bonus mobili (art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013);
  • bonus verde (art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017).

Cosa dice l’Agenzia delle Entrate

L’argomento CCNL è stato oggetto di numerosi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, tra i quali la Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E all’interno della quale è stato precisato che il nuovo obbligo è in vigore dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

Dal 27 maggio 2022, dunque, il datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all’allegato X al TUSL, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del TUSL stesso.

Sono in possesso dei richiamati requisiti, i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall’INPS:

  • F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);
  • F015;
  • F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).

È onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

Relativamente ai General Contractor (soluzione ampiamente utilizzata nel superbonus) o di contratti stipulati con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, il Fisco ha chiarito devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

L’obbligo riguarda i lavori edili realizzati da imprese che si sono avvalse di lavoratori dipendenti. La norma, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, chiarito che ai sensi del citato comma 43-bis, il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.

L'applicazione del CCNL Edilizia, dunque, è un requisito essenziale per ottenere i benefici fiscali derivanti dai vari bonus edilizi, in particolare il Superbonus. Una riforma che semplifichi il quadro normativo e garantisca maggiore chiarezza in termini di applicazione di contratti e bonus fiscali è ormai urgente per sostenere il settore edilizio.

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