Superbonus: nuovi obblighi, vecchie abitudini

Con la pubblicazione del DPCM 17 settembre 2024 è obbligatoria una nuova comunicazione ad Enea e al PNCS per l’utilizzo del superbonus

di Gianluca Oreto - 02/10/2024

Chi ha seguito l’evoluzione del Superbonus in Italia sa che le sue difficoltà derivano da una normativa complessa, instabile e copiosamente modificata dai vari Governi (Conte II, Draghi, Meloni). Negli oltre 4 anni di applicazione, il Superbonus ha subito 38 correttivi, a partire dalla legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che ha introdotto anche le opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito).

Superbonus: l’ultimo obbligo

L’ultimo correttivo in ordine temporale è arrivato dal noto Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto taglia cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67, che tra le altre cose ha eliminato completamente qualsiasi forma di opzione alternativa prevista dall’ordinamento fiscale. Ma non solo.

Con la solita tecnica “retroattiva”, l’art. 3 del D.L. n. 39/2024 ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione per l’utilizzo delle detrazioni di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili i seguenti soggetti:

  • che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • che hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024;

devono comunicare alcuni dati ad Enea e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, differenziando tra interventi di riqualificazione energetica (i cui dati dovranno essere trasmessi ad Enea) e antisismica (i cui dati dovranno essere trasmessi al PNCS), sarà necessario inviare (tramite le relative piattaforme), dovranno essere comunicate le informazioni relative:

  1. ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  2. all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  3. all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
  4. alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Il DPCM attuativo

Così come previsto all’art. 3, comma 4, del citato D.L. n. 39/2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha recentemente (il 26 settembre scorso) pubblicato il DPCM 17 settembre 2024 che ha definito contenuto, modalità e termini delle informazioni da trasmettere.

Benché il DPCM sia in linea con quanto previsto dal D.L. n. 39/2024, una novità riguarda i termini per l’invio delle comunicazioni. Il D.L. n. 39/2024 dispone, infatti, solo che l’omessa comunicazione nei termini individuati dal DPCM comporta:

  • l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000 per gli interventi per i quali la CILAS o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è stata presentata entro il 29 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024);
  • la decadenza dall’agevolazione fiscale per gli interventi per i quali la CILAS o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dal 30 marzo 2024.

In quest’ultimo caso, oltretutto, la norma prevede che non si applicano le disposizioni dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012, di cui appare utile ricordare il contenuto:

1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Sostanzialmente l’omessa comunicazione entro i termini preclude l’accesso al superbonus senza possibilità di appello.

Tempistiche e problematiche

Il nuovo DPCM, invece, definisce le tempistiche entro le quali comunicare i dati:

  • relativamente al superecobonus:
    • le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del nuovo DPCM includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, conforme all’allegato 1 del DPCM stesso;
    • la sezione aggiuntiva non è richiesta per le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del nuovo DPCM.
  • relativamente al supersismabonus:
    • i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, trasmettono al PNCS le informazioni conformemente alle linee guida di cui all’allegato 2 del nuovo DPCM, entro i termini fissati.

Sembra, dunque, che mentre per il superecobonus non ci sia alcun obbligo retroattivo, così non sia per il supersismabonus. La norma (dubbia) prevede, infatti, che tale obbligo scatti:

  • per chi entro il 31 dicembre 2023 ha presentato la CILAS ed entro questa data non ha concluso i lavori;
  • per chi entro il 31 dicembre 2023 ha presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici ed entro questa data non ha concluso i lavori;
  • per chi ha presentato la CILAS ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Chi ha avviato un intervento di supersismabonus tramite CILAS o tramite l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici entro il 31 dicembre 2023, ed entro la stessa data “ha concluso i lavori antisismici” ma “non ha concluso i lavori” (il fine lavori), si ritroverà nella situazione di dover rincorrere i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, per la trasmissione della nuova comunicazione che, evidentemente, considerate le responsabilità avrà anche un costo da supportare.

Una rincorsa che potrebbe non creare problematiche nel caso l’intervento non abbia avuto intoppi o conflitti tra le parti, ma che potrebbe risultare difficile nel caso di contenzioni di varia natura.

In definitiva, il lungo addio del superbonus è ancora in corso e le vecchie abitudini del legislatore sono rimaste.

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