Riforma fiscale: nuova razionalizzazione delle imposte

Diventeranno efficaci dal 1° gennaio 2025 le novità sulle imposte di registro, sulle successioni e donazioni, sull’imposta di bollo e sugli altri tributi indiretti diversi dall’IVA

di Redazione tecnica - 04/10/2024

Si aggiunge un altro tassello alla riforma fiscale prevista con la Legge delega del 9 agosto 2023, n. 111, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, n. 231, del decreto legislativo del 18 settembre 2024, n. 139 recante “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA”.

Riforma fiscale: in vigore le nuove norme su imposta di registro, bollo, successioni e donazioni

Il decreto è già in vigore, anche se le disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 2025 e si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti sempre a partire da tale data.

Il decreto è così composto:

  • Art. 1. Modifiche alle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni
  • Art. 2. Modifiche alle disposizioni concernenti l’imposta di registro
  • Art. 3. Modifiche di coordinamento in materia di imposte ipotecaria e catastale
  • Art. 4. Disposizioni in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine
  • Art. 5. Norme in materia di tasse per i servizi ipotecari e catastali
  • Art. 6. Modifiche ai tributi speciali
  • Art. 7. Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale
  • Art. 8. Modifiche alle modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali
  • Art. 9. Disposizioni finali e abrogazioni
  • Art. 10. Disposizioni finanziarie
  • Art. 11. Entrata in vigore

Il provvedimento contiene anche 3 allegati:

  • ALLEGATO 1 (Art. 1, comma 1, lettera fff): Prospetto dei coefficienti
  • ALLEGATO 2 (Articolo 5, comma 1, lettera b): Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali
  • ALLEGATO 3 (Articolo 6, comma 1, lettera a): Titolo I - Tributi speciali per i servizi resi dagli uffici dell'agenzia delle Entrate

Vengono così apportate modifiche:

  • al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
  • al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
  • al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell’imposta di bollo;
  • al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
  • al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, recante disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell’Amministrazione dello Stato.

Oltre a specificare che le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2025, il decreto stabilisce che per le rendite costituite anteriormente al 3 ottobre 2024 - data di entrata in vigore del decreto - nonché per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data - ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie di cui all’articolo 46, comma 2, lettera c) , del d.P.R. n. 131/1986  e all’articolo 17, comma 1, lettera c) , del d.Lgs. n. 346/1990 relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti sempre alla data di entrata in vigore del decreto, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1%, vanno utilizzati i coefficienti risultanti dal prospetto allegato DM Economia e Finanze 21 dicembre 2015.

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