Superbonus e obbligo di comunicazione a Enea e al PNCS: una criticità
L’esperto risponde sulla necessità di comunicare i dati a Enea e al PNCS nel caso di CILAS inviata prima del 31 dicembre 2023 ma con lavori mai avviati
Alla luce del recente Dpcm del 17 Settembre 2024, l’obbligo di comunicazione a Enea e al PNCS deve essere applicato anche alle CILAS inviate prima del 31 dicembre 2023 ma che non hanno avuto un seguito nella realizzazione dei lavori?
L’esperto risponde
Il nuovo obbligo di comunicazione previsto per il Superbonus dall’art. 3, comma 4 del D.L. n. 39/2024 (Decreto taglia cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024, e disciplinato dal recente DPCM 17 settembre 2024, porta con sé alcune problematiche applicative dovute ancora una volta ad un legislatore poco attento.
Problematiche che riguardano diversi aspetti, tra i quali quello evidenziato nella domanda posta a “L’esperto risponde” e sul quale proveremo a ragionare.
Come già evidenziato su queste pagine dal collega Ing. Cristian Angeli, il D.L. n. 39/2024 ma soprattutto il suo provvedimento attuativo (il DPCM) lasciano ampi margini di interpretazione per un obbligo che, ricordiamo, prevede due livelli sanzionatori nel caso non sia soddisfatto:
- una sanzione amministrativa di euro 10.000 per gli interventi avviati sulla base di un’istanza presentata prima dell’entrata in vigore del nuovo DPCM (quella della sua pubblicazione sul sito del Governo, il 26 settembre 2024);
- la decadenza dall’agevolazione fiscale (senza possibilità di sanatoria per la comunicazione) per gli interventi avviati sulla base di un’istanza presentata dopo l’entrata in vigore del nuovo DPCM.
Da rilevare che, mentre la decadenza dell’agevolazione è una sanzione che naturalmente colpisce il beneficiario del bonus, non è chiaro se la sanzione amministrativa di 10.000 euro sarà a carico dello stesso o dei professionisti incaricati (la ratio è che sia il primo ma la norma non lo dispone espressamente).
I dati da comunicare
Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, il D.L. n. 39/2024 e il nuovo DPCM obbligano alla trasmissione degli stessi dati, sia che si tratti di interventi di superecobonus che di supersismabonus. I dati da comunicare sono i seguenti:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Tali informazioni vanno trasmesse:
- a Enea come integrazione dei dati da fornire alla conclusione dei lavori;
- al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), già in fase di asseverazione ai sensi del DM n. 58/2017.
Chi deve comunicare i dati ed entro quando
I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sono coloro i quali:
- entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- dall’1 gennaio 2024 hanno presentato la CILAS ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
A questo punto si può passare alle tempistiche per la trasmissione. In questo caso la norma non è chiarissima.
Per il superecobonus, l’art. 4 del nuovo DPCM dispone:
- che i nuovi dati siano trasmessi unitamente alle asseverazioni del rispetto dei requisiti minimi e di congruità delle spese sostenute e costituiscono parte integrante delle stesse;
- che le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse a partire dal 26 settembre includono già una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, per la trasmissione dei nuovi dati;
- che tale sezione aggiuntiva “non è richiesta per le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del presente decreto e relative a interventi soggetti all’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2024”.
Tale ultimo punto risulta molto dubbio. Significa che per il superecobonus, nel caso di asseverazioni inviate prima del 26 settembre 2024, non è necessario inviare i dati richiesti dall’art. 3 del D.L. n. 39/2024?
Come specificato all’art. 6, comma 1, del nuovo DPCM, le informazioni da comunicare sono soggette alle stesse tempistiche che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni del rispetto dei requisiti minimi e di congruità delle spese sostenute.
L’aspetto si complica per il supersismabonus. In questo caso, l’art. 5 del nuovo DPCM dispone solo:
“I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, di cui all’articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, trasmettono al PNCS le informazioni elencate all’articolo 2 del presente decreto, conformemente alle linee guida di cui all’allegato 2 del presente decreto, entro i termini fissati dal successivo articolo 6”.
Si prevede, dunque, che le comunicazioni possano essere effettuate dai professionisti incaricati:
- della progettazione strutturale;
- della direzione dei lavori;
- del collaudo statico.
Relativamente alle pratiche di progettazione, uno dei suddetti professionisti dovrà compilare all’interno del PNCS le seguenti sezioni:
- Dati progettista
- Dati immobile
- Dichiarazioni del progettista
- Dati ante intervento
- Dati post intervento
- Riepilogo
Dopo aver generato la pratica “strutturale”, si potranno inserire i dati economici richiesti.
Il problema, però, sono le tempistiche (e le sanzioni se non si ottempera in tempo!).
L’art. 6, comma 2, del nuovo DPCM dispone che le informazioni relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS entro i termini perentori di seguito indicati:
- 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
- entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.
Non dimentichiamo che nel superbonus il SAL si può fare solo nel caso di utilizzo con le opzioni alternative di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Dunque, se non esiste un “SAL” cosa succede? Si può pensare che il 31 ottobre 2024 valga anche per tutti i lavori conclusi entro l’1 ottobre 2024? Teoricamente si, ma la norma non è chiarissima.
La risposta al quesito
Fatta questa dovuta premessa, si può passare al quesito iniziale che riguarda un caso molto comune: quello delle CILAS “dormienti” mai attivate per l’assenza di imprese disponibili alla realizzazione dell’intervento.
In questo caso la CILAS è stata presentata prima del 31 dicembre 2023 e non è mai stato avviato alcun intervento. Il problema di comunicare i nuovi dati a Enea non si pone perché la norma dice che gli stessi vanno inviati con le stesse tempistiche previste per le asseverazioni del rispetto dei requisiti minimi e di congruità delle spese sostenute. Se queste ultime non si effettuano per assenza dell’intervento, vuol dire che non esiste una scadenza per la comunicazione dei nuovi dati.
Il problema, invece, si pone per il supersismabonus. La norma, infatti, dispone che la comunicazione si fa per i soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS ed entro la stessa data non hanno concluso i lavori.
Il caso del nostro lettore è proprio questo: CILAS presentata entro il 31 dicembre 2023 e lavori mai completati (perché non avviati). La soluzione migliore (perché cautelativa) è procedere con l’archiviazione della CILAS (il costo è marginale, si pagano solo i diritti di segreteria).