Terrazzo chiuso con veranda: ci vuole il permesso di costruire
La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile che si unisce a un preesistente organismo edilizio, trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie
La chiusura totale del balcone tramite superfici verticali e tettoia, con la realizzazione di una veranda, configura un incremento volumetrico per il quale è necessario il permesso di costruire.
Veranda chiusa su tre lati: non è edilizia libera
Il Consiglio di Stato ribadisce così un importante principio di giurisprudenza in ambito di abusi edilizi, con la sentenza del 23 luglio 2024, n. 6627, con cui ha confermato la legittimità del diniego di sanatoria opposto da un’Amministrazione Comunale per un intervento di completamento di opere edilizie, consistenti nella chiusura totale di un balcone con apposizione anche di infissi e finestre.
Secondo il ricorrente, il diniego sarebbe stato illegittimo in quanto la Commissione comunale, in passato, aveva rilasciato la concessione edilizia sull’opera, senza che fosse calcolata la cubatura né previsti degli oneri di urbanizzazione. Sostanzialmente, la concessione avrebbe già autorizzato la creazione di nuovi volumi urbanistici e quindi l’intervento di completamento era legittimo.
Di diverso avviso prima il TAR e poi il Consiglio di Stato, in quanto l’intervento realizzato successivamente ai progetti assentiti ha portato alla chiusura della veranda su almeno tre lati, con un chiaro incremento dei volumi urbanistici.
Chiusura totale balcone: è incremento volumetrico
Spiega Palazzo Spada che la successiva chiusura dei balconi, a prescindere dai materiali utilizzati - comunque idonei a garantirne la conservazione nel tempo - determina un incremento della superficie e del volume dell’appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico.
Tale circostanza è idonea a qualificare l’abuso in termini di significativo ampliamento dell’immobile preesistente, necessitante, quindi, del previo rilascio del permesso di costruire.
Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ai sensi dell'art. 10, comma l, lettera c), del testo unico dell'edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001), le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume, dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee, comportino mutamenti della destinazione d'uso (ristrutturazione edilizia). Ebbene, le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico".
La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile, che viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie
Doveva essere l’appellante a provare che gli interventi fossero stati realizzati in forza della concessione ottenuta, fatto che non si è verificato: ne consegue che l’incremento dei volumi urbanistici è stato realizzato in un secondo momento, motivo per cui è legittimo il diniego di sanatoria su area in cui erano vietate nuove costruzioni.
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Sentenza