Superbonus tra SAL, cessione del credito e sconto in fattura

L’esperto risponde sulla possibilità di utilizzare le opzioni alternative nonostante l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 39/2024

di Luciano Ficarelli - 07/10/2024

Il caso: Cantiere Superbonus di edificio con unico proprietario e composto da due unità immobiliari avviato con CILAS presentata il 24 novembre 2022. Il progetto unitario presentato nella CILAS prevede lavori di miglioramento sismico e di efficienza energetica. Il 30 ottobre 2023 viene effettuato il SAL n. 1 corrispondente ad un avanzamento del 90% dei lavori antisismici con pagamento dei crediti a mezzo sconto in fattura del 100%. I lavori Ecobonus sono iniziati a giugno 2024, dopo l’entrata in vigore del D.L. 39/2024. Ad oggi, sebbene siano stati effettuati buona parte dei lavori di efficienza energetica, non è stato ancora emesso il SAL in attesa di chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate circa la possibilità di fruire della cessione del credito/sconto in fattura.

Il quesito: Il beneficiario può usufruire dello sconto in fattura al 70% sia per il SAL finale dei lavori sismabonus sia per i SAL (intermedio e finale) dei lavori ecobonus effettuati e da effettuare fino a dicembre 2024?

L’esperto risponde

Il comma 5, art. 1, del Decreto Legge n. 39 del 29 marzo 2024 e convertito in L. 23 maggio 2024, n. 67, continua a tenere banco tra gli addetti ai lavori e tra i committenti per le importanti conseguenze che ne derivano nel caso in cui lo sconto in fattura e la cessione dei crediti siano applicati in mancanza dei requisiti richiesti.

Come linea-guida si riporta il testo del citato comma 5:

Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 (sono i requisiti che devono sussistere per applicare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito) non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo (interventi previsti dal superbonus), e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 (altri interventi diversi dal superbonus) per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024), non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.

Il comma richiamato è ormai noto a tutti nella sua formulazione ma contiene delle insidie interpretative che, in mancanza degli attesi chiarimenti, lasciano nel dubbio gli operatori su diversi aspetti, tra cui la tipologia di spesa, la data, la realizzazione dei lavori.

Per entrare nel merito del quesito del gentile lettore, ci sono altri dubbi che non derivano dalla formulazione del testo normativo in commento, bensì dal contesto normativo in cui ci si muove. Nel caso oggi trattato, ci si chiede se gli interventi di miglioramento del rischio sismico siano considerati distinti rispetto a quelli di efficientamento energetico con la conseguenza che, in caso positivo, le spese sostenute per l’uno non contino per l’altro. In particolare, ci si chiede se il pagamento delle fatture che riguardano il sismabonus effettuate prima del 30 marzo 2024 possano o meno permettere di mantenere in vita l’applicazione delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito anche per le spese che si sostengono successivamente a quella data per gli interventi di efficientamento energetico.

Superbonus tra eco e sisma nel progetto unitario

Nel silenzio delle istituzioni, si ritiene di dare una risposta positiva. La motivazione di fondo è data dal fatto che il superbonus di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 convertito con modifiche in L. 77/2020 prevede una serie di interventi agevolati, tra cui gli interventi di efficientamento energetico e gli interventi di miglioramento sismico. La CILAS presentata prima del 17 febbraio 2023, data spartiacque per l’applicazione delle opzioni, contiene tutti gli interventi previsti dall’art. 119 sopra richiamato, nel caso specifico sia quelli antisismici che quelli di efficientamento energetico. Di conseguenza, i pagamenti effettuati prima del 30 marzo 2024 per gli interventi di miglioramento sismico con l’applicazione dello sconto in fattura consentono al committente, senza soluzione di continuità, di ricevere dai fornitori fatture con sconto del 70% anche per gli interventi di efficientamento energetico che sono o saranno realizzati nel 2024 e con sconto del 65% per gli interventi da realizzare nel 2025.

Interventi fuori CILAS

A parere di chi scrive, la stessa cosa non si può dire per gli interventi non contemplati nello stesso titolo edilizio anche se realizzati contestualmente a quelli del superbonus. Infatti, tali interventi, ad esempio quelli di ristrutturazione edilizia che sono agevolati con il bonus casa al 50%, sono consentiti a seguito della presentazione di un altro titolo edilizio che viaggia in parallelo con la CILAS. In pratica, il pagamento di una fattura relativa al miglioramento sismico effettuato, ad esempio, il 20 febbraio 2024, non consente di poter applicare lo sconto sulla prima fattura emessa a maggio 2024 per interventi diversi dal superbonus, anche se l’altro titolo edilizio, ad esempio una CILA, sia stato presentato prima del 17 febbraio 2023. Per questi ulteriori interventi non resta che la detrazione in dichiarazione dei redditi.

Il dubbio resta quando il titolo edilizio presentato per il superbonus non sia una CILAS ma sia un Permesso di Costruire oppure una Scia (demoricostruzione). In tal caso, nel titolo potranno essere descritti anche interventi di ristrutturazione edilizia non compresi nel superbonus e soggetti alla detrazione del 50%. Sembra sostenibile la tesi che le fatture di ristrutturazione edilizia pagate dopo il 29 marzo 2024 possano essere emesse con sconto in fattura o essere oggetto di cessione del credito in virtù dell’indicazione di tali interventi nell’unico titolo edilizio presentato presso gli enti competenti. Peraltro, il legislatore ha voluto contemplare nello stesso comma entrambe le categorie di interventi soggetti ad agevolazioni fiscali e prevedere per essi un pagamento ante 30 marzo 2024 relative a fatture emesse per interventi realizzati. Tale considerazione, avvalora la tesi a vantaggio del gentile lettore.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

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