Parere di compatibilità paesaggistica e falsa rappresentazione: l’annullamento d’ufficio

Il TAR Sicilia sui presupposti e le tempistiche per l’annullamento d’ufficio di un parere di compatibilità paesaggistica precedentemente emesso

di Redazione tecnica - 07/10/2024

L’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 è stato oggetto di parecchie pronunce della giustizia amministrativa che hanno provato a definire presupposti, tempistiche e deroghe alla regola dei 12 mesi prevista.

L’argomento è stato recentemente affrontato in una interessante relazione del Consigliere Maria Cappelano del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia dal titolo “L’affidamento in fattispecie tipiche: annullamento d’ufficio, SCIA, silenzio-assenso, revoca”.

Parere di compatibilità paesaggistica e annullamento d’ufficio: interviene il TAR

Sempre il TAR Sicilia ha fornito nuove indicazioni attraverso la sentenza 2 agosto 2024, n. 2378 che riguarda l’annullamento d’ufficio di un parere di compatibilità paesaggistica emesso dalla Soprintendenza.

Tralasciando il racconto del caso di specie che riguarda una complessa vicenda che dura da 30 anni, il TAR accoglie parzialmente il ricorso ritenendo illegittima (perché tardiva) la determina che ha provveduto all’annullamento d’ufficio di un parere di compatibilità paesaggistica oltre i 12 mesi previsti dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 di cui vale la pena ricordare i commi 1 e 2-bis:

comma 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

comma 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso di specie, la determinazione di annullamento è stata adottata dalla Soprintendenza ben oltre il termine di 12 mesi. Per giustificare l’utilizzo dell’annullamento si sarebbe fatto ricorso proprio al comma 2-bis e alla “falsa rappresentazione dei fatti” che avrebbe indotto l’amministrazione nell’errore.

Ai sensi del citato comma 2-bis, infatti, i provvedimenti amministrativi possono essere annullati eccezionalmente oltre il termine di 12 mesi qualora siano stati conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti oppure di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

Annullamento d’ufficio: la deroga ai termini

Il TAR Sicilia ha ricordato un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, a mente del quale l’art. 21-nonies, della Legge n. 241/1990, deve essere interpretato nel senso che il superamento del rigido termine, entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è consentito:

  • nel caso in cui la falsa attestazione, inerente i presupposti per il rilascio del provvedimento da annullare, sia il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive) accertata in modo definitivo in sede di giurisdizione ordinaria;
  • oppure quando l’acclarata erroneità dei presupposti non sia comunque imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione, piuttosto al dolo (equiparato, di solito, alla colpa grave e corrispondente alla mala fede oggettiva).

Non essendo, dunque, ragionevole pretendere dall’incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione dell’iniziativa di autotutela, si fa riferimento esclusivamente a un parametro di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco.

Oltretutto, chiarisce il TAR, il provvedimento tardivo di annullamento d’ufficio deve in motivazione dare compiutamente atto delle false rappresentazioni della realtà che hanno influito in modo determinante sui

La falsa rappresentazione dei fatti

Nel caso oggetto del nuovo intervento del TAR, nel gravato provvedimento di annullamento in autotutela, non è stato contestato all’istante la produzione di false attestazioni finalizzate al conseguimento del provvedimento favorevole. Neppure è emersa dalla documentazione grafica versata a corredo della domanda di accertamento della conformità paesaggistica delle opere una falsa rappresentazione dei luoghi tale da indurre, di per sé sola, in errore l’Autorità amministrativa procedente.

Secondo i giudici di primo grado, invece, l’Amministrazione ha rilevato una semplice imperfezione della documentazione grafica, ritenuta inidonea a rappresentare lo stato “autorizzato” dell’immobile ed a identificare gli abusi da regolarizzare, alla quale si sarebbe potuto tuttavia ovviare agevolmente mediante la richiesta agli interessati di integrazioni e di chiarimenti, nell’esercizio diligente dei poteri istruttori da parte del responsabile del procedimento.

Nel caso di specie, continua il TAR, la Soprintendenza possedeva tutte le informazioni relative all’iter autorizzativo, tanto da essere riuscita a ricostruire puntualmente i fatti occorsi dopo aver esaminato gli atti presenti nel suo archivio.

Per le suddette ragioni il TAR ha ritenuto mancante la prova (incombente sull’Autorità amministrativa) che le inesattezze della domanda e le lacune dell’apparato grafico a corredo della stessa (quantunque realizzate in violazione ai doveri di buona fede e correttezza dei privati nei rapporti con la P.A.), fossero di per sé idonee a trarre in errore l’Amministrazione; aggiungendo che tali mancanze non escludevano affatto la concorrente colpa della Soprintendenza nello svolgimento dell’attività istruttoria di sua competenza.

Conseguentemente non essendo possibile ravvisare i presupposti in presenza dei quali il comma 2-bis, dell’art. 21-nonies citato consente di derogare al termine di dodici mesi previsto per l’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio, il provvedimento, adottato oltre tale limine, è stato ritenuto illegittimo e pertanto annullato.

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