Gravi illeciti professionali: chiarimenti dal MIT sui carichi pendenti
Il supporto giuridico spiega in quali casi e con quali modalità la SA è tenuta a chiedere agli OE il certificato del casellario dei carichi pendenti
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023) ha espressamente introdotto la richiesta del certificato del casellario dei carichi pendenti relativamente a gravi illeciti professionali (art. 95, comma 1, lett. e), elencati all’art. 98 e come previsto dall'articolo 27 del d.P.R. n. 313/2002.
Certificato carichi pendenti: quando va richiesto
A questo proposito, una SA chiede se la richiesta del certificato vada sempre fatta, oppure se sia necessaria solo in caso di fondato dubbio (per esempio: articoli di giornale, notizie sul web, segnalazioni, etc.), o, ancora qualora venga indicato nel DGUE dall'operatore economico.
Sulla questione il MIT, con il parere del 26 settembre 2024, n. 2722, ha spiegato che, in generale, in relazione ai controlli delle situazioni che non determinano automaticamente l’esclusione dalla gara, è rimessa alla stazione appaltante la valutazione di procedere o meno alla richiesta del certificato dei carichi pendenti, il cui esito sarà eventualmente ripreso nella motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione.
Al riguardo, il supporto giuridico rimanda alla Delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 262 (e ai relativi allegati), che disciplina il funzionamento del FVOE, le modalità di integrazione con gli Enti certificanti e di utilizzo da parte dei soggetti abilitati, i requisiti e le cause di esclusione verificabili e infine i dati e le informazioni disponibili e trattate a tali fini.
Inoltre qualora l’operatore economico nel DGUE dichiari la pendenza di un processo in corso, oppure qualora ricorrano fondati elementi, la stazione appaltante dovrà procedere alla richiesta del certificato dei carichi pendenti nel luogo dove è pendente la situazione, sempre per motivare il provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara.
Documenti Allegati
Parere