Salva Casa e accertamento di compatibilità paesaggistica: le indicazioni della Regione Lazio

Pubblicate le indicazioni operative sull'accertamento di compatibilità paesaggistica nell'ambito della sanatoria di parziali difformità e di variazioni essenziali

di Redazione tecnica - 09/10/2024

Le disposizioni del Salva Casa (D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con legge 24 luglio 2024, n. 105) attendono una traduzione operativa delle norme, con il recepimento delle novità da parte di Comuni e Regioni.

È adesso il turno della Regione Lazio che, con la Delibera della Giunta Regionale del 3 ottobre 2024, n. 742, ha fornito le Indicazioni operative per i procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica nell'ambito del procedimento per la sanatoria nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali, di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Accertamento di compatibilità paesaggistica: le previsioni del Salva Casa

Tra le modifiche al Testo Unico Edilizia introdotte dal Salva Casa ricordiamo:

  • la disciplina sulle variazioni essenziali di cui all’art. 32;
  • la disciplina dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36;
  • l'inserimento dell’art. 36-bis ha previsto il nuovo istituto dell’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali.

In particolare, la disciplina dell’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali di cui all’art. 36-bis prevede una specifica fase endoprocedimentale volta all’accertamento di compatibilità paesaggistica nel caso in cui le opere oggetto di istanza ricadano in area sottoposta a vincolo paesaggistico, disciplinata dai commi 4 e 5-bis dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 che prevedono:

“4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio- assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.

5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Rimane esclusa dall’applicazione della sanzione di cui all’art. 5-bis l’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del d.Lgs. n. 165/2001.

Infine, le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell'articolo 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica, esclusi gli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.

 

Le indicazioni operative della Regione Lazio

Ricostruito il quadro normativo dell’accertamento di compatibilità paesaggistica nell'ambito del procedimento di sanatoria di cui all'art. 36-bis, la Giunta Regionale ha deliberato che, nelle more di un adeguamento normativo delle funzioni amministrative in materia paesaggistica delegate ai Comuni (disciplinate dalla L.R. n. 8/2012), le funzioni sono esercitate dalla Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare.

Queste le indicazioni operative che le Amministrazioni sono tenute a seguire:

  • le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui ai commi 4 e 5-bis dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 dovranno pervenire alla Regione esclusivamente tramite i Comuni, secondo apposita modulistica che verrà predisposta dalla Direzione, contenente anche l’elenco della documentazione da trasmettere ai fini dell’istruttoria;
  • prima dell’invio dell’istanza alla Regione, il Comune dovrà attestare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 36-bis del d.P.R. 380/2001;
  • su richiesta dell’interessato, le istanze già presentate alla Regione ovvero ai Comuni delegati ai sensi dell’articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 1, commi 37, 38 e 39, della legge n. 308/2004 potranno essere archiviate con provvedimento espresso al fine di potersi avvalere della normativa più favorevole;
  • qualora sia necessario per l’espressione del parere, la Direzione potrà richiedere integrazioni documentali assegnando il termine di 45 giorni per provvedere; qualora nel termine assegnato non siano pervenute le integrazioni richieste, la Direzione competente provvede a trasmettere al Comune parere negativo in merito alla compatibilità paesaggistica delle opere;
  • ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 5-bis dell’art. 36-bis del DPR n. 380/2001:
    •  il “danno arrecato” è determinato calcolando la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in pristino delle opere eseguite secondo il “Tariffario Regionale per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche” vigente al momento dell’emissione del provvedimento finale;
    • il “profitto conseguito” è determinato in base all’incremento del valore dell’immobile calcolato secondo i criteri dell’IMU/ICI risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti;
    • la sanzione minima è determinata in € 2.000,00;
    • in caso di opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico, la sanzione pecuniaria non è dovuta in quanto non si configura un illecito paesaggistico;
  • le istanze saranno esaminate in ordine cronologico, fatte salve eventuali deroghe, da concedersi con provvedimento espresso, per le seguenti motivazioni:
    • procedimenti penali in corso o pendenti;
    • realizzazione di opera di pubblica utilità;
    • opera soggetta a finanziamento pubblico;
    • lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza;
    • eliminazione di barriere architettoniche;
    • esigenze occupazionali o economiche comprovate;
    • atti giudiziari pendenti; ·
    • finanziamenti bancari in corso;
    • perfezionamenti di atti relativi alla cessione/acquisizione del bene oggetto dell’istanza;

Infine, la Regione specifica che resta salva la facoltà per l’interessato di presentare l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui all’art. 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. 42/2004 e del Protocollo d’Intesa del 18/12/2007 stipulato fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio.

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