Il Decreto Omnibus è legge: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 113/2024. Tante le novità in materia per gli investimenti degli enti locali e sull'attuazione del PNRR
È già in vigore la Legge del 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione del D.L. n. 113/2024 (c.d. “Decreto Omnibus”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2024, n. 236.
Decreto Omnibus: pubblicata la legge di conversione
La versione definita del provvedimento, recante "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico", è così articolata nel testo coordinato:
Capo I - DISPOSIZIONI FISCALI
- Art. 1. Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica
- Art. 2. Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia
- Art. 2 - bis Disposizioni in materia di benefìci corrisposti ai lavoratori dipendenti
- Art. 2 - ter Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono
- Art. 2 - quater Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale
- Art. 3. Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche
- Art. 4. Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche
- Art. 5. Modifiche alla disciplina in materia di IVA
- Art. 6. Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri
- Art. 6 - bis Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente
- Art. 6 - ter Introduzione dell’articolo 174 -sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI NORMATIVI
- Art. 7. Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione
- Art. 7 - bis Proroga di termini in materia di acquisti di beni e servizi per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
- Art. 7 - ter Proroga di termini per l’affidamento dei lavori
- Art. 7 - quater Proroga del termine per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale
Capo III MISURE DI CARATTERE ECONOMICO
- Art. 7 - quinquies Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto
- Art. 7 - sexies Disposizioni in materia di regime dell’IVA per prestazioni di chirurgia estetica
- Art. 8. Misure in materia di Piano nazionale per gli investimenti complementari
- Art. 8 - bis Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali
- Art. 8 - ter Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana
- Art. 9. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l’anno scolastico e accademico 2024/2025 e misure urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2024/2025
- Art. 10. Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR
- Art. 10 - bis Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
- Art. 11. Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura
- Art. 11 - bis Finanziamento dell’investimento «Partenariati per la ricerca e l’innovazione-Orizzonte Europa»
- Art. 11 - ter Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale
- Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di promozione dell’attività di ricerca svolta dalle università
- Art. 13. Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito
- Art. 14. Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali
- Art. 15. Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri
- Art. 16. Utilizzo da parte dell’organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni
- Art. 16 - bis Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo
Capo IV MISURE ECONOMICHE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI
- Art. 17. Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali
- Art. 17 - bis Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso di entrate proprie delle province e delle città metropolitane
- Art. 17 - ter Proroga dell’utilizzo libero delle economie da mutuo
- Art. 18. Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali
- Art. 18 - bis Deroga ai vincoli di utilizzo dell’avanzo di amministrazione previsti dall’articolo 187, comma 3- bis, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
- Art. 18 - ter Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche
- Art. 18 - quater Disposizioni in materia di segretari comunali
- Art. 18 - quinquies Disposizioni finanziarie in materia di PNRR
- Art. 19. Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni
- Art. 20. Sostegno al turismo nei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica
- Art. 21. Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato «Le Vele» dell’area di Scampia
Capo V DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 21 - bis Clausola di salvaguardia
- Art. 22. Entrata in vigore
Vediamo alcune interessanti novità per gli enti locali in termini di investimenti infrastrutturali e di interventi di rigenerazione urbana.
Le novità per gli enti locali
Investimenti in opere pubbliche
Viene modificato il comma 140 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) relativo al contributo per i Comuni in investimenti infrastrutturali, che adesso può riguardare investimenti destinati a opere pubbliche in materia di:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.
Ciascun Comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di:
- 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
- 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
- 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
Rigenerazione urbana
Con l’art. 8-ter si dà invece attenzione agli interventi di rigenerazione urbana: entro il 31 ottobre 2024, verrà adottato un decreto interministeriale che individua attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse previste dal comma 42 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale e che dovranno terminate i lavori entro il 31 dicembre 2027. Nello stesso Decreto, si indicheranno gli interventi revocati, per i quali al 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento lavori.
Contributi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale
Novità anche per i contributi cui al comma 29 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), assegnati ai Comuni per opere pubbliche in materia di:
- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
L’art.10-bis stabilisce infatti che:
- il superamento del termine per la consegna dei lavori (15 settembre di ogni anno) non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori;
- viene prorogato il termine per l’inserimento dei CUP al 30 novembre 2024;
- Per il 2024, il termine di aggiudicazione dei lavori è il 31 dicembre 2024;
- il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori riferito alle annualità dal 2020 al 2024, è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 28 febbraio 2025.
Infine, inserite delle disposizioni finanziarie sul PNRR: l’art. 18-quinquies prevede che per assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle risorse finanziarie ovvorrenti, fino al limite cumulativo del 90% del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle richieste.
I soggetti attuatori nella richiesta attestano l’ammontare delle spese risultanti dai SAL, l’avvenuto espletamento dei controlli di competenza e le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il MEF emanerà un decreto attuativo destinato ad Amministrazioni e soggetti attuatori.
Documenti Allegati
Legge