Bonus Natale, concordato preventivo, modifiche catastali: tutte le novità del Decreto Omnibus

Tante le integrazioni e modifiche inserite nella legge di conversione del D.L. n. 113/2024, tra cui l'una tantum in tredicesima per lavoratori dipendenti

di Redazione tecnica - 11/10/2024

Con la conversione in legge n. 143/2024 del “Decreto Omnibus” (D.L. n. 113/2024), recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, sono state inserite alcune interessanti novità, tra cui un bonus “una tantum” per alcune categorie di lavoratori dipendenti  già definito come “Bonus Natale”, e alcune importanti disposizioni sul concordato preventivo biennale e sulla rilevanza catastale degli allestimenti mobili nelle strutture ricettive all’aperto.

Lavoratori dipendenti: nuovo Bonus Natale

Sulla novità introdotta dall’art. 2-bis l’Agenzia delle Entrate ha già emanato la Circolare del 10 ottobre 2024, n. 19/E recante chiarimenti sull’utilizzo del bonus di 100 euro destinato ai lavoratori dipendenti, a fronte del possesso di alcuni requisiti specifici.

L’una tantum sarà erogata con la tredicesima mensilità ed è riservata ai lavoratori:

  • con un reddito complessivo annuo non superiore a 28mila euro;
  • con un coniuge a carico, non separato e almeno un figlio;
  • oppure con un figlio a carico in assenza dell’altro genitore.

Il bonus sarà corrisposto a fronte della richiesta scritta del lavoratore al proprio datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta. Come specifica il Fisco, non concorrerà alla formazione della base imponibile, quindi l’importo netto sarà interamente percepito dai lavoratori. Nel caso di erroneo percepimento, verrà restituito tramite conguaglio fiscale.

Concordato preventivo biennale

Previste delle semplificazioni nelle procedure relative al concordato preventivo biennale, con l’obiett vo di incentivare il rispetto degli obblighi fiscali, in particolare per coloro che non hanno beneficiato del ravvedimento operoso.

Secondo quanto previsto dagli articoli 2-ter e 2-quater, verranno ridotte le sanzioni accessorie di cui all’art. 2-ter per chi non ha accolto la proposta di concordato preventivo biennale o non abbia rispettato gli obblighi previsti dall'accordo. Inoltre, per chi ha aderito agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e sceglie di partecipare al concordato entro il 31 ottobre 2024, è previsto un regime di ravvedimento agevolato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi e sull’Irap.

Inoltre si riduce del 30% la base imponibile per gli anni 2020 e 2021, per compensare gli effetti della pandemia di Covid-19. Le modalità di pagamento prevedono la possibilità di versare l'imposta in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o in 24 rate mensili, con scadenze precise e meccanismi di decadenza per chi non rispetta i termini. Il Fisco ricorda che l’imposta dovuta non può comunque essere inferiore a mille euro.

Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto

Novità anche per il regime catastale delle strutture ricettive all’aperto: dal 1° gennaio 2025, roulotte, case mobili e caravan collocati in campeggi o altre strutture all’aperto saranno esclusi dal calcolo della rendita catastale. Questo significa che tali allestimenti mobili non verranno considerati ai fini del censimento catastale, riducendo così gli oneri fiscali per i gestori delle strutture turistiche.

Tuttavia, i gestori delle aree attrezzate per questi allestimenti mobili vedranno aumentare del 85% i valori catastali di riferimento, mentre per le aree non attrezzate l’aumento sarà del 55%.

I titolari di queste strutture dovranno aggiornare la loro posizione catastale entro il 15 giugno 2025, pena l'intervento d’ufficio dell'Agenzia delle entrate, con conseguenti sanzioni.

Solo per l’anno di imposta 2025, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

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