Equo compenso e servizi tecnici: legittimo il ribasso su spese e oneri accessori
Se l'importo a base d'asta non è soggetto a ribasso e risponde ai criteri del DM 17 giugno 2016 l'offerta tecnica non è anomala
Un ribasso del 100% sulla voce “spese e accessori” nell’ambito dell’affidamento di un servizio di direzione lavori non costituisce una violazione dei principi sull’equo compenso, quando invece l’importo a base d'asta non sia ribassabile e abbia un valore congruo.
Affidamento direzione lavori: legittimo il ribasso del 100% su spese generali
A spiegarlo è il TAR Sicilia con la sentenza dell’8 ottobre 2024, n. 3319, respingendo il ricorso di un RTI contro l’aggiudicazione di una procedura aperta per l’affidamento dell'incarico di direzione lavori, disciplinata dal d.Lgs. n. 36/2023 e dalla legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, espressamente richiamata nella lex specialis.
La stima del servizio di direzione dei lavori e contabilità era di € 363.944,15, con un importo a base d’asta calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016 pari a 303mila euro, i restanti 60mila per spese e oneri accessori, gli unici soggetti a ribasso.
Secondo il ricorrente, era illegittimo il ribasso del 100% su quest'ultima voce che era stato applicato dal raggruppamento aggiudicatario, in quanto sarebbe stato impossibile non dovere sopportare alcuna spesa per l’espletamento della prestazione.
Non era quindi comprensibile quindi come la SA non avesse valutato l'offerta come anormalmente bassa.
Equo compenso: i principi di riferimento
Sulla questione il TAR ha ricordato che la legge n. 49/2023 disciplina l’equo compenso e stabilisce, in particolare, che:
- per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (art. 1);
- le disposizioni della legge si applicano alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione (art. 2, terzo comma), in disparte il rilievo che nella specie il richiamo a tale disciplina era anche contenuto nella lex specialis;
- sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tal fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera, e sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale (art. 3, secondo comma).
Spese e oneri accessori: cosa prevede il DM 17 giugno 2016
Inoltre, ai sensi dell’art. 5 del DM 17 giugno 2016, l'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria:
- per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso;
- per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso;
- per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.
Non sono stati acquisiti elementi di prova, né sussistono conducenti elementi deduttivi, per ritenere che l’importo di 300mila euro a base d’asta non costituisca, con riferimento al caso di specie, un compenso equo alla luce della disciplina che è stata menzionata, anche tenuto conto delle spese e degli oneri accessori.
Secondo il giudice quindi, appare lecito ritenere, in difetto di prova o di puntuale e concreta allegazione di segno contrario, che l’importo di 300mila euro costituisca un equo compenso a norma di legge, in esso ricomprese le spese e gli oneri accessori, nè si riscontra alcun vincolo normativo che potesse impedire al concorrente di effettuare un ribasso del 100% sulla voce ulteriore.
Non solo: la stazione appaltante ha formalmente denominato la voce "spese e oneri accessori", senza, però, dimostrare che l’importo relativo a tali accessori fosse effettivamente imprescindibile ai fini della determinazione di un compenso equo secondo la disciplina normativa, anche perché, se così fosse, su tale voce nessun concorrente avrebbe potuto praticare alcun ribasso, pena la nullità dell’offerta.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell'aggiudicazione e della valutazione dell'offerta come non anomala.
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Sentenza