Qualificazione SA: emanato il regolamento per l'accreditamento degli enti di formazione

Il regolamento disciplina le modalità di accreditamento delle istituzioni pubbliche o private che svolgono attività formative, come previsto dal Codice Appalti

di Redazione tecnica - 14/10/2024

Con il decreto del 9 ottobre 2024, n. 176, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione ha emanato il Regolamento che disciplina gli aspetti operativi ed attuativi relativi alle "Linee guida sui requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative”, ai sensi dell’articolo 63, comma 10, del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Contratti Pubblici e formazione SA: il regolamento per l'accreditamento delle istituzioni

Il Regolamento è frutto del lavoro di un gruppo composto da rappresentanti di Sna, Anac e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sul sito della SNA.

In fase di prima applicazione, con riferimento al requisito “Sistema di formazione e aggiornamento del personale” di cui alle Tabelle A e B dell’Allegato II.4 al d.Lgs. n. 36/2023 (“Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”), permane la validità della formazione realizzata ed autocertificata in base ai criteri di cui alle Linee Guida ANAC sulla qualificazione delle stazioni appaltanti (delibera n. 141/2022 e Delibera n. 441/2022 e specifiche FAQ pubblicate sul sito ANAC di cui ai nn.21-24) nel biennio di qualificazione in corso (2023/2024), nonché di quella avviata, anche successivamente alla pubblicazione del decreto della SNA, purché effettivamente erogata entro il 31 dicembre 2024.

Accreditamento istituti di formazione: come funziona

Secondo quanto previsto dal Regolamento, le istituzioni pubbliche e private, accreditabili ai sensi delle Linee-guida, possono presentare istanza di accreditamento alla SNA utilizzando la piattaforma PICA.

L’istanza di accreditamento si compone di due parti:

  • la prima relativa all’accreditamento dell’istituzione, da compilare una tantum solo nella fase del primo accesso alla piattaforma, relativa ai dati dell’istituzione e all’indicazione dei requisiti soggettivi;
  • la seconda relativa all’accreditamento del corso, con l’indicazione dei requisiti oggettivi delle attività formative.

L’istanza può essere quindi valutata, solo in presenza di accreditamento di almeno un corso utile ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.

Le istanze di accreditamento, possono essere proposte entro le seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre. Entro il bimestre successivo a ciascuna di tali date, le istanze vengono esaminate da una Commissione di valutazione costituita presso la SNA con invio successivo al presidente, che comunica via PEC l’avvenuto o il diniego di accreditamento.

L’accreditamento dell’Istituzione ha validità triennale. Per assicurarne la continuità, l’istanza per il nuovo accreditamento può essere presentata a partire da 60 giorni prima dell’inizio dell’ultimo trimestre di validità dell’accreditamento in essere.

La Commissione di valutazione è nominata con decreto del Presidente della SNA ed è composta da tre soggetti, che svolgono l’incarico a titolo gratuito e sono così individuati:

  • un rappresentante designato dal Presidente della SNA, con funzioni di Presidente;
  • un rappresentante designato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
  • un rappresentante designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

La Commissione di valutazione permane in carica per 3 anni ed è rinnovabile.

La revoca dell’accreditamento può essere proposta nei seguenti casi:

  • mancato possesso o la perdita dei requisiti soggettivi previsti nelle Linee Guida;
  • grave inadempimento degli obblighi previsti dal regolamento.

La revoca dell’accreditamento dell’Istituzione può comportare la revoca dell’accreditamento dei corsi.

 

 

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