Salva Casa: la Sicilia recepisce le modifiche al Testo Unico Edilizia
Dopo la Circolare dello scorso agosto, si completa il quadro di recepimento a livello regionale delle novità previste dalla Legge n. 105/2024
È stato approvato dalla giunta regionale siciliana il ddl di recepimento della legge del 24 luglio 2024, n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”. Adesso il testo sarà inviato all’Assemblea Regionale Siciliana e inizierà l’iter che porterà alla versione definitiva e all’applicazione, anche sul territorio siciliano, dei punti del “Piano salva-casa” nazionale non immediatamente operativi in ambito regionale.
Salva Casa: in Sicilia arriva la legge di recepimento delle modifiche al Testo Unico Edilizia
Si tratta di un passaggio necessario, considerato che la Sicilia ha potestà legislativa esclusiva in materia di governo del territorio e che, nelle more dell’adozione della legge, ad agosto è stata emanata una Circolare per l'immediata applicazione di alcune delle novità in materia.
Come ha spiegato l’assessore al Territorio e all'Ambiente Giusi Savarino, le disposizioni, molto attese, puntano a una maggiore semplificazione relativa agli interventi abitativi maggiormente richiesti e alla possibilità di sanare quei piccoli abusi, che causavano la non commerciabilità delle abitazioni, sbloccando così il mercato immobiliare e rendendolo sicuro. Queste misure daranno anche una boccata d'ossigeno ai Comuni, grazie alle somme che saranno incassate con il Salva-casa e che potranno essere reinvestite nella riqualificazione del territorio”.
Il disegno di legge della Regione Siciliana
Il DDL “Recepimento DECRETO-LEGGE 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia” è così composto:
- Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
- Art. 2 - Recepimento degli articoli 34 ter, 36 e 36 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
- Art. 3 - Recepimento D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105
- Art. 4 - Norme finali e di coordinamento
- Art. 5 - Abrogazione di norme
- Art. 6 - Copertura finanziaria
- Art. 7 - Entrata in vigore
In particolare, il ddl consente di recepire la norma che prevede in edilizia libera gli interventi di realizzazione e installazione di VEPA, ovvero le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, di logge rientranti all'interno dell'edificio o porticati, di opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici come tende da sole o a pergola, purché non determinino la creazione di spazi stabilmente chiusi.
La legge inoltre recepirà:
- l'aumento delle sanzioni previste laddove non sia eseguibile la demolizione senza arrecare danno alle parti eseguite in conformità;
- le disposizioni che superano la cosiddetta “doppia conformità” in caso di parziale difformità dal permesso di costruire. Il recepimento della norma nazionale consentirà anche di destinare le entrate derivanti dalle sanzioni, nella misura di un terzo, alle demolizioni delle opere abusive presenti sul territorio comunale, al completamento o alla demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute, alla realizzazione di opere e interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero di immobili e spazi urbani dismessi, per iniziative economiche, sociali, culturali, di valorizzazione ambientale o per il consolidamento di immobili così da prevenire il rischio idrogeologico.
- il mantenimento delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza Covid, con la presentazione di una CILA.
Le norme già recepite in Sicilia
Ricordiamo che in Sicilia, grazie alla Circolare dell’8 agosto 2024 sono state definite come immediatamente applicabili le norme relative a:
- limiti di distanza tra fabbricati;
- documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili;
- mutamento d'uso urbanistico rilevante;
- interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;
- tolleranze costruttive;
- interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA.