Patente cantieri edili: pubblicate le nuove FAQ dell'INL
Nuovi chiarimenti dall'Ispettorato del Lavoro sulla presentazione delle istanze, sull'invio dell'autocertificazione e sugli ambiti soggettivi di applicazione
Dopo le prime FAQ dello scorso 4 ottobre, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce nuovi chiarimenti sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nei cantieri edili temporanei e mobili (c.d. “patente a crediti”), previsto dall’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito con legge n. 56/2024, che ha sostituito integralmente l’art 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).
Patente cantieri: l'INL aggiorna le FAQ
Ricordiamo che dal 1° ottobre 2024 sussiste l'obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili, di possesso della patente rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite richiesta sul portale dedicato.
Sono esclusi dall’obbligo di patente:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (a titolo esemplificativo: ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023);
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE in possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.
La patente viene rilasciata a fronte del possesso dei seguenti requisiti, che possono essere autocertificati esclsuivamente fino al 31 ottobre:
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile operare in forza dell’autocertificazione e senza avere presentato richiesta di rilascio della patente.
Nonostante le numerose richieste ricevute per il rilascio della patente, segno che comunque il sistema sta andando a regime, ancora molti operatori lavorano in forza dell'autocertificazione che, come più volte ribadito dall'INL, non corrisponde alla presentazione dell'istanza.
Non solo: tanti dubbi permangono sulla corretta applicazione della normativa, a cui l'INL ha inteso rispondere pubblicando altre 13 FAQ.
Ne pubblichiamo il testo integrale, suddividendole in due aree tematiche:
- FAQ relative all'autocertificazione e alla presentazione dell'istanza di rilascio;
- FAQ su ambiti soggettivi: soggetti obbligati o esonerati al possesso della patente.
Autocertificazione e presentazione istanza di rilascio
5) Ho inviato l'autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?
L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite
portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il
rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di
consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di
posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto
invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in
cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della
patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il
lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere
temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la
richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad
operare senza soluzione di continuità.
Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.
6) Nella circ. n. 4/2024 viene precisato che l’accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l’accesso? È necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.
7) L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all'entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.
8) Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell'INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l'autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?
Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.
9) Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.
La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possessodei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.
Possesso patente: ambiti soggettivi
10) Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?
Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori
autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui
all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in
parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo
in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile
il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove
le imprese indicate in domanda si trovino ad operare
all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato
Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove
le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di
contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto
o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente
a crediti.
11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l'iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l'obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?
Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.
12) Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?
Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
13) I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?
Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si
riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999
disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi
portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione
e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della
legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i
cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27
del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano
effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato
X dello stesso
d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano
devono essere dotate di patente a crediti.
14) Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?
L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede
l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti
elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e
riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria
civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri
di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione
ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano
in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia,
laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di
ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs.
81/2008, le
imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate
di patente a crediti.
15) Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”.
Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.
16) Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 36/2023.
Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III.
Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.
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