Bonus Mobili 2025: si va verso la conferma

Quasi certa la proroga dell'agevolazione fiscale per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazioni edilizie

di Redazione tecnica - 18/10/2024

Dopo la conferma del Bonus Casa - seppure con delle importanti differenze rispetto a quanto previsto fino al 31 dicembre 2024 - in molti tireranno un sospiro di sollievo anche per il Bonus Mobili 2025.

Bonus Mobili 2025: cosa prevede la nuova legge di Bilancio

Dalle dichiarazioni del viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo sul ddl di Bilancio 2025, emerge infatti una nuova proroga, anche per l’anno prossimo, dell’agevolazione fiscale per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazione ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Diversamente dal Bonus Casa, per il quale sono previste due aliquote di agevolazione (50% nel caso di immobili adibiti ad abitazione principale, 36% per tutte le altre abitazioni), il Bonus Mobili conferma la percentuale del 50%, su un massimale di spesa di 5mila euro.

Si tratta comunque nel plafond più basso che ha caratterizzato negli anni lo sconto fiscale, con una punta di 16mila euro nel 2021, sceso a 10mila nel 2022, a 8mila nel 2023, fino ai 5mila attuali.

Nessuna doppia aliquota quindi: anche nel caso di ristrutturazioni al 36%, per il Bonus Mobili spetterà una detrazione al 50%.

Condizioni di accesso Bonus Mobili 2025

Mentre sul Bonus Casa si prevedono anche delle ulteriori condizioni di accesso, al momento in fase di definizione, per il Bonus Mobili si confermano quelle attuali, ovvero che:

  • la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere precedente a quella di acquisto dei beni;
  • l’intervento sull’abitazione deve essere almeno riconducibile alla manutenzione straordinaria, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);
  • l’intervento di ristrutturazione sia iniziato al massimo entro l’anno precedente a quello in cui sostengono le spese;
  • il pagamento per l’acquisto dei beni deve essere tracciabile e quindi effettuato tramite bonifico, carta di debito o credito. Non sono ammissibili pagamenti effettuati con assegni bancari, contanti o altri mezzi non tracciabili;
  • i beni acquistati siano nuovi e, nel caso degli elettrodomestici, appartengano a classi energetiche efficienti (classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, classe F per i frigoriferi e i congelatori).

Spese ammesse

Sono ammesse alla detrazione le spese sostenute per l’acquisto di: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per l’acquisto di: porte, pavimentazioni (per esempio il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di grandi elettrodomestici delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe F o superiore (A per i forni), nel caso in cui per quelle tipologie sia obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di prodotti sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se non è previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Nell’importo possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché esse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste.

 

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