Superbonus e variazione catastale: scadenze e adempimenti

Quali aggiornamenti sulle mappe è necessario fare ed entro quando? In quali casi non è necessario procedere con la variazione?

di Donatella Salamita - 21/10/2024

È del mese di gennaio 2024 l’articolo riguardante le variazioni catastali per gli immobili fruitori del Superbonus, un adempimento già esistente e da espletare laddove ne ricorrano le circostanze, a cui è stato dato “maggior peso” alla luce delle disposizioni introdotte con la Legge del 30 dicembre 2023, n. 213.

Superbonus e variazioni catastali: gli adempimenti previsti

La Legge di Bilancio 2024, al comma 86 dell’articolo 1, specifica infatti che, al termine degli interventi relativi all’agevolazione nota come “Superbonus” di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e successive modifiche, è necessario procedere con la variazione catastale. 

Inoltre, il decreto-legge del 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modifiche dalla Legge del 23 maggio 2024, n. 67, introduce un rafforzamento dei controlli da parte dei comuni.

Il riferimento è alle “unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, sulle quali l’amministrazione finanziaria verificherà se sia stato assolto l’adempimento di cui all’ art. 1, commi 1 e 2, del Decreto del MEF n. 701 del 19 aprile 1994 “Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”.

Allo stato attuale, prossimi alla Legge di Bilancio 2025, sebbene non sembrano emergere ulteriori disposizioni in merito, il Ministro dell’Economia Giorgetti ha evidenziato in conferenza stampa che l’aggiornamento delle rendite catastali, già normalmente previsto, rappresenta uno degli impegni presenti nel Piano Strutturale di Bilancio e che “chi ha usufruito del superbonus deve fare l’aggiornamento delle mappe catastali e per chi non ha mai dichiarato la casa andremo con gli strumenti a disposizioni a vedere se esiste e non esiste”.

 

Variazioni catastali dopo interventi Superbonus: come procedere

Vediamo quindi cosa è necessario fare.

1. Nel caso riguarda di interventi di demolizione e ricostruzione, nonché quelli che comportano ampliamenti, riduzioni o variazioni della sagoma dell’edificio, è necessario aggiornare la mappa catastale.  Il completamento di tale adempimento è previsto entro il quarto trimestre dell’anno 2027. Dal punto di vista tecnico, ciò implica la presentazione telematica del Pregeo presso l’Agenzia del Territorio.

2. Per quanto riguarda tutti gli altri progetti soggetti a agevolazione è necessario rpocedere con la variazione catastale, il cui completamento è previsto entro la fine dell’anno 2028. Dal punto di vista tecnico, si tratta della presentazione telematica del Docfa presso l’Agenzia del Territorio.

Queste date non dovranno essere considerate perché, una volta formalmente conclusi gli interventi e comunicato il termine dei lavori, è necessario rispettare i limiti temporali stabiliti dalla normativa specifica per evitare eventuali sanzioni. Ad esempio, nel caso di variazione catastale, esiste un termine di trenta giorni, superato il quale l'Agenzia delle Entrate è autorizzata a inviare al contribuente una lettera di compliance.

Interventi che non incidono sulla rendita catastale

Inoltre è fondamentale prestare attenzione agli interventi che non richiedono alcun adempimento, poiché non incidono sull’aumento della rendita catastale.

Tale verifica può essere effettuata dal contribuente mediante la simulazione della variazione nel software Docfa, o attraverso il proprio tecnico di fiducia. Si tratta di un'atttività di controllo importante e necessaria laddove si dovesse eccepire quanto disposto al comma 87 della Legge di Bilancio 2024 per i casi di verifica di cui al comma 86 nei quali non risulti trasmessa la variazione, con conseguente comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art.1, commi da 634 a 636, della Legge n.190 del 2 dicembre 2014.

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