Colonnine di ricarica: arrivano due nuovi bandi MASE
Gli avvisi sono finalizzati all'assegnazione delle risorse PNRR per il 2024 per progetti di infrastrutture di ricarica su strade extraurbane e nei centri urbani
319 milioni di euro per le strade extraurbane, 209 milioni per i centri urbani. A tanto ammontano le risorse stanziate con i due nuovi avvisi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle strade extraurbane e nei centri urbani.
Colonnine di ricarica: i due avvisi MASE per le risorse PNRR 2024
I bandi per accedere ai fondi previsti dall'Investimento PNRR – M2C2 - 4.3 “Installazione di infrastrutture di ricarica” sono finalizzati alla realizzazione, entro il 31 dicembre 2025, di oltre 21mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici sulle strade extraurbane e nei centri urbani, con i criteri e modalità previsti nei due decreti del MASE del 18 marzo 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2024, n. 101.
Come segnala il MASE, rispetto a quelli precedenti i bandi di nuova pubblicazione sono stati modificati in modo di permettere la massima partecipazione da parte dei soggetti interessati ovvero imprese di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori o ai raggruppamenti temporanei.
Le istanze potranno essere presentate sulla piattaforma del GSE, che sarà accessibile dal 29 ottobre al 13 novembre 2024.
Progetti ammissibili
Sono ammissibili al beneficio i progetti:
- a) avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio;
- b) per la realizzazione del numero minimo di stazioni di ricarica per ciascuno dei lotti appartenenti all’ambito per il quale è proposta istanza al beneficio
- c) forniti del preventivo di connessione o di altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione, qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all’adeguamento di una connessione esistente;
- d) corredati da un accordo per l’esercizio di diritti sull’area per l’installazione della stazione di ricarica, ovvero in grado di consentire l’installazione e la gestione delle stazione di ricarica per almeno cinque anni,qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l’istanza di ammissione sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione;
- e) corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti sull’area per la realizzazione delle nuove stazioni, qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico;
- f) corredati del titolo attestante la disponibilità del suolo pubblico, ualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo pubblico;
- g) rispettosi del principio DNSH;
- h) rispettano il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;
- i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell’allegato 1 al Decreto.
Sono ammissibili al beneficio le spese, al netto di IVA, relative a:
- a) acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza nei centri urbani, 175 kW per quelle sulle strade extraurbane, compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per questa voce è ammissibile un costo massimo di 50mila euro per stazione di ricarica nei centri urbani e 81mila euro su strade extraurbane;
- b) costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 20% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, nel caso di colonnine nei centri urbani e del 40% per quelle su strade extraurbane;
- c) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della stazione di ricarica;
Non sono ammissibili al beneficio:
- a) i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica;
- b) le spese relative all’acquisizione di terreni e altri beni immobili, nonché gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo, l’affitto, la locazione e la servitù;
- c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;
- d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.
Con i nuovi avvisi, segnala il MASE, per agevolare la più ampia partecipazione, è stato ridotto il numero di stazioni di ricarica per ogni modulo d'ambito e macrolotto.