Edilizia e Salva Casa: il testo del ddl di recepimento in Sicilia
La Giunta Regionale approva il disegno di legge di recepimento in Sicilia delle nuove disposizioni previste dal Salva Casa. Ecco come cambia la normativa regionale sull’edilizia
Con deliberazione dell’11 ottobre 2024, n. 326, la Giunta della Regione Siciliana ha approvato il disegno di legge di recepimento della Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), che ha previsto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia”.
Salva Casa all’esame dell’ARS
Il testo del disegno di legge è già in IV Commissione (Ambiente, Territorio e mobilità) dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) che ha calendarizzato l’esame per la giornata di oggi a cui sono stati invitati:
- l’On.le SAVARINO Giuseppa, assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
- l’Arch. BERINGHELI Calogero, dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica;
- l’On.le ARICÒ Alessandro, assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;
- l’On.le DI MAURO Giovanni, assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità;
- l’Arch. LIZZIO Salvatore, dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
- la Dott.ssa VALENTI Patrizia, dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente;
- il Dott. VALLONE Arturo, dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
Il ddl di recepimento
Il disegno di legge, allegato alla deliberazione unitamente alla relazione di accompagnamento, si compone di 6 articoli:
- Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
- Art. 2 - Recepimento degli articoli 34 ter, 36 e 36 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
- Art. 3 - Recepimento D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105
- Art. 4 - Norme finali e di coordinamento
- Art. 5 - Abrogazione di norme
- Art. 6 - Copertura finanziaria
- Art. 7 - Entrata in vigore
Nel dettaglio, i 7 articoli recano disposizioni di carattere puntuale in materia edilizia con particolare riguardo alle seguenti tematiche:
- edilizia libera;
- determinazione delle variazioni essenziali;
- interventi eseguiti in parziale difformità;
- accertamento di conformità;
- disposizione sulle entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’art.31 e all’art.36 bis del T.U.E;
- strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.
Nelle seguenti sezioni la relazione dei singoli articoli e le relative disposizioni con la specificazione degli eventuali oneri per la finanza regionale.
Art. 1 - Modifica alla legge regionale 10 agosto 2016, n.16
Con il comma 1 si recepisce la lettera a) dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, che modifica l’articolo 6, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 rubricato ’“Attività edilizia libera”. La disposizione in le esame è volta ampliare gli interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera, in particolare vetrate panoramiche e le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
Con il comma 2, si recepisce la lettera d-bis) dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, che modifica l’articolo 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 rubricato “Determinazione delle variazioni essenziali” inerente alla determinazione delle variazioni essenziali rispetto al progetto edilizio approvato. Con il comma 3 si recepisce la lettera e) dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, che modifica l’articolo 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 rubricato “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire” al fine di prevedere un incremento delle sanzioni, già dovute ai Comuni, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n.16.
Si precisa che si tratta di materia edilizia di competenza comunale e che gli interventi in edilizia libera non necessitano di alcun titolo abilitativo né di alcun pagamento di oneri al Comune nel cui territorio ricade l’intervento.
La norma riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, e anzi appare suscettibile di generare maggiori entrate nelle casse comunali, dall’incremento delle suddette sanzioni.
Art. 2 - Recepimento degli articoli 34-ter, 36 e 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.
La disposizione in esame, alla lett. a) recepisce l'art.34 bis del Testo Unico dell'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, di cui all'art.1, comma 1, lett. fbis) del Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105, in materia di casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo rilasciato, che possono essere regolarizzati con le modalità di cui al medesimo articolo.
Alla lett. b) recepisce dinamicamente l'art.36 del Testo Unico dell'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, di cui all'art. 1, comma 1, lett. g) del Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105, in materia di accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità.
Alla lett. c) recepisce dinamicamente l'art. 36-bis del Testo Unico dell'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, di cui all'art. 1, comma 1, lett. h) del Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. I05, in materia di accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità e di variazioni essenziali dal permesso di costruire o dalla segnalazione di inizio attività, volto al superamento dell'istituto della doppia conformità limitatamente alle ipotesi di parziale difformità degli interventi dal permesso di costruire.
Con particolare riferimento ai profili di natura finanziaria si segnala che il rilascio del permesso di costruire, di competenza dei Comuni, e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, è subordinato al pagamento agli stessi Comuni, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio del costo di costruzione ovvero dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi.
Tale previsione potrà determinare un maggior gettito a favore dei Comuni, allo stato non quantificabile. La norma riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica regionale.
Art. 3 - Recepimento D.L. 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105.
Al comma 1, la disposizione in esame recepisce dinamicamente l'art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105, che disciplina l'utilizzazione delle sanzioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, ultimo periodo, e all'articolo 36-bis, comma 5, primo periodo del T.U.E., come modificato dal Decreto Legge n. 69/2024, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale e per la realizzazione di opere e per gli interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi.
Al comma 2, recepisce dinamicamente l'art. 2 del Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105, che detta disposizioni in materia di strutture amovibili realizzate, sia da soggetti pubblici che privati, durante l'emergenza Covid 19 con la finalità di consentire il mantenimento di quelle strutture che si ritengono di utilità sociale, realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative.
Si specifica che le suddette entrate da utilizzare per gli eventuali interventi di demolizione o di riqualificazione sono di competenza comunale e non riguardano il bilancio regionale.
La norma riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica regionale.
Art. 4 - Norme finali e di coordinamento
La disposizione in esame recepisce dinamicamente l'art. 3 recante: "Norme finali e di coordinamento", del Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105, che detta disposizioni di coordinamento in materia tolleranze costruttive (art 34-bis del T.U.E.), di trasferimento di immobili da parte delle Regioni e precisa che la presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione di inizio attività in sanatoria ai sensi dell'art. 36-bis del T.U.E. non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione all'erario o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall'amministrazione comunale. Pertanto, fermo restando che le somme di cui sopra sono state versate nelle casse del Comune nel cui territorio ricade l'immobile, la norma non prevede alcun introito di ulteriori somme né alcuna minore entrata nelle casse comunali e, pertanto non riguarda il bilancio regionale.
La norma riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica regionale.
Art. 5 - Abrogazione di norme
In linea con quanto prescritto dall'articolo 2 del presente disegno di legge, che prevede il recepimento dell'articolo 36 del TU.E., rubricato " Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità" si abroga l'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 che recepiva con modifiche il medesimo articolo 36 del T.U.E..
La norma riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica regionale.
Documenti Allegati
Deliberazione Giunta Regione Siciliana 11 ottobre 2024, n. 326