IL RIMBORSO ICI HA VALORE RETROATTIVO
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 11094 del 7 maggio 2008 ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Positano contro un cittadino residente nel mede...
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 11094 del 7 maggio 2008 ha
rigettato il ricorso proposto dal Comune di Positano contro un
cittadino residente nel medesimo comune, che chiedeva il rimborso
del ICI su un’immobile che nel 1996 era stato assegnato dall’UTE
nella categoria catastale A/7 e che la Commissione Tributaria
inquadrava nella categoria catastale A/2 riducendone pertanto la
rendita catastale.
Nel 2001 il contribuente riceveva il parere favorevole anche dai Giudici di II grado e una volta decorsi i termini per l’impugnativa in Cassazione, nel 2003 presentava il rimborso dell’Imposta Comunale sugli immobili (ICI) per il periodo 1996-2002.
Secondo il comune il rimborso dell’ICI non è retroattivo ovvero il contribuente non può richiedere il rimborso su tutto il periodo 1996-2002 bensì esclusivamente per il triennio antecedente all’istanza prodotta.
Il ricorso del Comune di Positano si fonda essenzialmente su tre motivi:
Nel 2001 il contribuente riceveva il parere favorevole anche dai Giudici di II grado e una volta decorsi i termini per l’impugnativa in Cassazione, nel 2003 presentava il rimborso dell’Imposta Comunale sugli immobili (ICI) per il periodo 1996-2002.
Secondo il comune il rimborso dell’ICI non è retroattivo ovvero il contribuente non può richiedere il rimborso su tutto il periodo 1996-2002 bensì esclusivamente per il triennio antecedente all’istanza prodotta.
Il ricorso del Comune di Positano si fonda essenzialmente su tre motivi:
- con il primo motivo il Comune lamenta l’omessa e/o comunque insufficiente e carente motivazione sui punti decisivi della controversia, nonché l’insufficiente motivazioni dei giudici di II grado che si sono limitati a riferire la bontà dell’operato dei primi giudici, senza riferire di una norma, di un principio, del perché i primi giudici avrebbero operato correttamente
- con il secondo motivo il Comune denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 secondo cui la la diminuzione della rendita catastale ha efficacia solo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’annotazione nei registri catastali.
- con il terzo motivo il Comune denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del medesimo D.Lgs. 504/1992 secondo cui Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione
a cura di Vincenzo
Palumbo
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