Contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL): cosa cambia con il correttivo al Codice dei contratti?
Con una modifica all’art. 11 e l’inserimento del nuovo Allegato I.01 cambiano le disposizioni presenti nel Codice dei contratti relative all’applicazione dei contratti collettivi nazionali del lavoro
Benché, come sempre ho sostenuto, siano apprezzabili i lavori preparatori che hanno condotto alla redazione del nuovo Codice dei contratti, lo stesso sconta almeno 2 peccati originali. Il primo è relativo al poco tempo dato a disposizione del Consiglio di Stato per preparare lo schema di Decreto Legislativo (comprensivo di allegati) che è poi confluito nel D.Lgs. n. 36/2023. Il secondo riguarda il fatto che il nuovo Codice dei contratti è diretta derivazione del quadro normativo composto dal D.Lgs. n. 50/2016 ed i suoi innumerevoli provvedimenti attuativi (alcuni dei quali mai pubblicati).
La riforma della riforma del Codice dei contratti
Proprio per queste due motivazioni, il D.Lgs. n. 36/2023 più che riformare il quadro normativo sui contratti pubblici, l’ha “riorganizzato” ed allineato ad alcuni principi pacifici della giurisprudenza ed eurocomunitari.
Fatta questa dovuta premessa, sin dai primi mesi dopo la sua efficacia, era chiaro a tutti che al Codice dei contratti sarebbe servito un restyling complessivo ed è per questo motivo che non stupisce (a me in realtà si) che la bozza di Decreto Legislativo approvata il 21 ottobre 2024 dal Consiglio dei Ministri per correggere il D.Lgs. n. 36/2023 interviene modificando 78 articoli (oltre il 34%), inserendone 3 nuovi e sostituendone 1, oltre che modificando 1 allegato, inserendone 3 nuovi e sostituendone 1.
Codice dei contratti e CCNL: cosa dicono ANAC e il TAR
Con questo articolo cominceremo l’analisi delle modifiche apportate al Codice dei contratti a partire dall’art. 11 e dal nuovo Allegato I.01 che fanno riferimento al “delicato” tema dei contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni.
Un tema sul quale sono recentemente intervenuti:
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la delibera 30 luglio 2024, n. 392;
- il TAR Lombardia, con la sentenza 1 ottobre 2024, n. 773.
Nel primo caso, l’Anticorruzione ha confermato la possibilità di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante che, di contro, è tenuta ad accertare che lo stesso garantisca al personale impiegato nell’appalto lo stesso trattamento economico previsto dal CCNL indicato nel bando, in relazione alle componenti della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:
- retribuzione tabellare annuale: indennità di contingenza;
- Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste.
Nel secondo, di contro, il Tribunale Amministrativo Regionale ha affermato che il principio di equivalenza dei CCNL non richiede la parità di retribuzione che sarebbe impossibile, data la varietà di contenuti normalmente osservabile nei diversi settori della contrattazione collettiva, e anche discriminatoria, avendo quale risultato l’imposizione dei soli CCNL presi come riferimento negli atti di gara.
Codice dei contratti e CCNL: cosa cambia con il correttivo
Il correttivo al Codice dei contratti, come anticipato, interviene modificando l’art. 11 e inserendo il nuovo Allegato I.01 rubricato “Contratti collettivi”. Sostanzialmente, alla luce delle difficoltà operative, il nuovo Allegato fornisce alle stazioni appaltanti un vero e proprio vademecum che disciplina i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi e negli inviti, del contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.
Nel dettaglio, il nuovo Allegato I.01 si compone dei seguenti articoli:
- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Identificazione del contratto collettivo applicabile
- Articolo 3 - Presunzione di equivalenza
- Articolo 4 - Indicazione da parte dell’operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro
- Articolo 5 - Verifica della dichiarazione di equivalenza
L’Allegato I.01 conferma (e non poteva essere altrimenti) che le stazioni appaltanti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell’invito l’applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.
La scelta del CCNL e il principio di equivalenza
Per la scelta del CCNL, la stazione appaltante si dovrà affidare a due criteri:
- l’attività da eseguire, identificando il rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nel bando o nell’invito. L’ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro da indicare nel bando o nell’invito è individuato in relazione ai sottosettori con cui sono stati classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
- la maggiore rappresentatività comparata delle associazioni sindacali e delle associazioni datoriali firmatarie.
Per quanto concerne l’equivalenza di altri CCNL, l’art. 3 del nuovo Allegato I.01 considera equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa.
Quando l’operatore economico indica nell’offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative. La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:
- retribuzione tabellare annuale;
- indennità di contingenza;
- elemento distinto della retribuzione (EDR);
- eventuali mensilità aggiuntive
- eventuali ulteriori indennità previste.
La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:
- disciplina concernente il lavoro supplementare;
- clausole relative al lavoro a tempo parziale;
- disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
- disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;
- durata del periodo di prova;
- durata del periodo di preavviso;
- durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
- disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;
- disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l’astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
- monte ore di permessi retribuiti;
- disciplina relativa alla bilateralità;
- previdenza integrativa;
- sanità integrativa.
Documenti Allegati
Bozza correttivo