Gara non aggiudicata: la Stazione Appaltante deve fornire motivazioni valide
Il TAR Liguria chiarisce i limiti dell'arbitrarietà della SA nella scelta di non aggiudicare la gara, nonostante l’unica offerta presentata sia valida
La decisione di non aggiudicare una gara, nonostante l’offerta tecnica sia regolare, è legittima soltanto in presenza di un’adeguata motivazione, diversamente l’operato della SA non è conforme a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
Questo perché, anche quando il bando concede una facoltà discrezionale all’amministrazione, essa non può essere esercitata in modo arbitrario o senza un adeguato supporto documentale che giustifichi la decisione. La motivazione, infatti, deve sempre essere congruente con le finalità esplicitate nel bando di gara, pena l’annullamento del provvedimento.
Non aggiudicazione della gara: le motivazioni della SA
A dichiarare manifestatamente fondato il ricorso di un operatore, contro la scelta di una stazione appaltante di non aggiudicare una gara per l’affidamento in subconcessione di un compendio immobiliare, è stato il TAR Liguria, con la sentenza del 9 ottobre 2024 n. 655.
L’OE aveva presentato un’offerta conforme alle specifiche del bando, che non richiedeva un punteggio minimo per l’assegnazione e riguardava unicamente il comparto destinato alla ristorazione all'interno di un edificio destinato ad attività museali e culturali. Nonostante ciò, la Stazione Appaltante, dopo aver valutato la regolarità dell’offerta, aveva deciso di non procedere all'assegnazione, giudicando la proposta "non adeguata alle future linee strategiche dell’Amministrazione".
Da qui l'impugnazione del provvedimento da parte dell'OE, sottolineando che il bando non richiedeva ulteriori requisiti specifici, come la valorizzazione culturale del compendio, e che la propria offerta tecnica era conforme alle prescrizioni, suddivisa in tre sezioni come richiesto. Il diniego della SA, basato su presunte "linee strategiche future", è stato definito privo di una motivazione concreta e, quindi, meramente apparente.
La decisione del TAR: le facoltà discrezionali della SA devono essere motivate
Una tesi condivisa dal giudice, il quale ha evidenziato che, nonostante il bando concedesse alla SA la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, tale facoltà non poteva essere esercitata in modo arbitrario. Il provvedimento di diniego deve essere infatti sempre accompagnato da una motivazione concreta che dimostri la non convenienza o l'inidoneità dell’offerta rispetto agli obiettivi della gara.
Un punto centrale della decisione è l'assenza, nel bando, di specifici obblighi relativi alla valorizzazione culturale del compendio immobiliare, limitandosi a ribadire che l'offerta tecnica potesse riguardare anche solo una parte del complesso destinata alla ristorazione, mentre non vi era menzione dell'obbligo di prevedere attività culturali o altri requisiti extra rispetto a quelli economici e tecnici. Di conseguenza, la decisione della SA, che ha posto al centro della sua valutazione future e non definite "linee strategiche", non era in linea con quanto stabilito dal bando di gara.
Ne deriva come la decisione della stazione appaltante sia stata viziata da un difetto di motivazione: l'iter logico che ha portato a ritenere l'offerta "non adeguata" non era ricostruibile, anche in assenza di una soglia minima di punteggio per l'offerta tecnica. Non solo: il diniego non sarebbe stato motivato da una reale valutazione dell’inadeguatezza dell’offerta, bensì dalla volontà di non assegnare la concessione a un operatore con cui vi erano stati in passato contenziosi per il recupero di canoni concessori non corrisposti.
Il ricorso è stato quindi accolto, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno per l’OE, unico offerente nella procedura. Considerato che non sussistevano motivazioni legittime per il diniego di aggiudicazione, il ricorrente ha quindi avuto diritto all'assegnazione della subconcessione.
Documenti Allegati
Sentenza