Il Correttivo al Codice dei contratti piace alle professioni tecniche

Architetti, Ingegneri e Geologi plaudono l’approvazione del correttivo al Codice dei contratti che promuoverebbe l’eccellenza progettuale

di Gianluca Oreto - 24/10/2024

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo di modifica del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), sono cominciate le analisi e i commenti da parte di tutti gli operatori di settore.

Correttivo Codice appalti: le note positive e negative

Un plauso alla bozza di correttivo è arrivato dai Consigli Nazionali degli Architetti PPC, Ingegneri e dei Geometri (spicca l’assenza delle altre professioni tecniche e della nota "Rete delle Professioni Tecniche"). In un comunicato congiunto dei 3 Consigli Nazionali sono rimarcate le novità principali che arriveranno dal correttivo, sul quale si ricorda che si dovrà attendere prima il parere della Conferenza unificata e dei due rami del Parlamento. In particolare:

  • le modifiche che riguardano l’equo compenso;
  • i requisiti di partecipazione per i servizi di ingegneria e architettura;
  • l’incentivo ai dirigenti tecnici della pubblica amministrazione;
  • il partenariato pubblico-privato.

Non sono, però, mancate alcune critiche che riguardano:

  • l’introduzione obbligatoria del premio di accelerazione;
  • la mancata stretta all’applicazione del subappalto a cascata;
  • il mancato accoglimento delle proposte per rendere i concorsi di progettazione in due fasi quale strumento d’eccellenza per promuovere una valutazione più approfondita e ponderata delle proposte progettuali.

La modifica all’equo compenso

Entrando nel dettaglio, l’art. 9, comma 1, lettere h) e i) del correttivo, modificano l’art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) del Codice dei contratti. In particolare:

  • viene soppresso il secondo periodo del comma 15 che dispone “I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l’allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice;
  • sono inseriti i nuovi commi 15-bis, 15-ter e 15-quater che dispongono:
    • 15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all’articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
      a) per il 65 per cento dell’importo determinato ai sensi del primo periodo l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma 5;
      b) il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo 2-bis dell’Allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
    • 15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 54 e all’allegato II.2.
    • 15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

L’impegno del Governo – rilevano Architetti, Ingegneri e Geologi – si è concentrato sul promuovere un quadro normativo che incentivi, al contempo, la professionalità e la competitività nelle procedure di affidamento. Con l’obiettivo di tutelare sia la collettività che la committenza, il correttivo stabilisce un limite massimo del 20% alla riduzione dei corrispettivi negli affidamenti diretti, salvaguardando così il valore del lavoro svolto. Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore ai 140 mila euro, la soglia del massimo ribasso consentito rimarrà sostanzialmente allineata a quella degli affidamenti diretti, mantenendo un equilibrio che evita distorsioni nel mercato, mediante l’introduzione di appositi meccanismi, che, tra l’altro, premiano l’offerta tecnica rispetto a quella economica”.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Altra importante disposizione viene prevista con l’art. 83 della bozza di correttivo che modifica l’Allegato II.12 (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura) del Codice dei contratti. Tra queste, spicca la modifica all’art. 40 (Verifica dei requisiti e delle capacità) dell’Allegato II. 12 con l’inserimento del nuovo comma 1-bis che dispone:

Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.”.

In questo modo, affermano di 3 consigli nazionali, viene data “la possibilità alle stazioni appaltanti, nell’affidamento dei servizi tecnici, di considerare, quali requisiti di capacità tecnica e professionale, l’esecuzione di contratti analoghi, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara. A ciò si accompagna la possibilità di dimostrazione dei requisiti economico-finanziari tramite una copertura assicurativa o, in alternativa, mediante un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto”.

Incentivi alle funzioni tecniche

Secondo Architetti, Ingegneri e Geometri, altra modifica degna di attenzione è quella disposta dall’art. 12 del correttivo che interviene sull’art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche) del Codice dei contratti che consente di destinare l’incentivo non più ai “dipendenti” delle stazioni appaltanti e deli enti concedenti, ma al “proprio personale”. Viene, inoltre, sostituito il comma 4 con il seguente:

L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo di cui al comma 2. L’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

Partenariato pubblico-privato

Altra modifica evidenziata dalle 3 professioni riguarda l’art. 175 (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio) del Codice con:

  • la sostituzione del comma 3 con il seguente: “Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza”;
  • l’inserimento del comma 9-bis che dispone: “Il DIPE predispone contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, di concerto con l’ANAC, con riferimento ai contratti di cui alle parti II, III, IV e V del presente Libro”.

Risulta altrettanto importante, con riferimento ai lavori – rilevano Architetti, Ingegneri e Geologi - aver meglio definito il partenariato pubblico - privato, che rappresenta uno strumento fondamentale nella gestione delle opere pubbliche e nell’intercettazione di capitali privati e sul quale sarà necessario lavorare ancora; infatti, si tratta di un aspetto sovente sottovalutato, ma che costituisce un essenziale sistema per la realizzazione delle grandi opere pubbliche. Di pari rilevanza l’aver definito, con specifico allegato, le procedure di revisione dei prezzi, per evitare applicazioni anomale e disomogenee, nonché contenzioso, come avvenuto con le recenti norme emergenziali”.

Le criticità del correttivo

Passando, invece, alle criticità, ciò che preoccupa le 3 professioni è una delle modifiche all’art. 126 (Penali e premi di accelerazione) del Codice ed, in particolare, l’inserimento del comma 2-bis che dispone: “Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell’avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l’oggetto dell’appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, in modo chiaro e inequivoco, i casi in cui sia riconosciuto il premio di accelerazione e ne determina l’ammontare in conformità con i criteri di cui al comma 2”.

Una disposizione che, secondo Architetti, Ingegneri e Geometri, “talvolta porta a esecuzioni affrettate di singole lavorazioni o dell’intero appalto”.

Altro nodo riguarda l’auspicata stretta all’applicazione del subappalto a cascata che non viene trattata all’interno del correttivo oltre che il “mancato accoglimento delle proposte per rendere i concorsi di progettazione in due fasi quale strumento d’eccellenza per promuovere una valutazione più approfondita e ponderata delle proposte progettuali”.

Conclusioni

Nonostante tali ombre – affermano i 3 Consigli Nazionali – gli interventi correttivi costituiscono, senza dubbio, un ulteriore passo in avanti nel garantire maggiore certezza all’esecuzione dei lavori pubblici. Il processo di consultazione e collaborazione degli interlocutori istituzionali ha svolto un ruolo fondamentale a definire un quadro normativo che risponda alle esigenze del settore. La sinergia venutasi a creare rappresenta, altresì, un esempio di come il lavoro di squadra possa portare a risultati concreti e vantaggiosi per l’intera collettività. Per questo è fondamentale che le professioni tecniche continuino a collaborare attivamente per garantire che le riforme siano in grado di promuovere un cambiamento che non solo risponde alle necessità immediate, ma crei un sistema di progettazione e affidamento sempre più trasparente e orientato alla qualità, a beneficio dell’intero Paese”.

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