Bonus edilizi: il convivente può detrarre le spese sostenute sull’abitazione del coniuge

L’esperto risponde sui soggetti che possono detrarre le spese per gli interventi agevolati dai bonus edilizi

di Luciano Ficarelli - 25/10/2024

Devo cambiare gli infissi nell’appartamento di proprietà di mia moglie dove vivo abitualmente con lei e mia figlia. Posso utilizzare le detrazioni fiscali a mio nome, considerato che ho la residenza in un’altra città? Purtroppo, mia moglie non avendo capienza fiscale non può farlo.

L’esperto risponde

Il dubbio del gentile lettore è ricorrente e merita attenzione, soprattutto da quando le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura non sono più ammesse. Il rischio di perdere parte o tutte le detrazioni qualora non ci sia capienza fiscale è alto e, perciò, occorre predisporre sin dal principio la documentazione in modo accurato.

Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 121 dell'11 maggio 1998 che, al paragrafo 2.1, chiarisce cosa si intenda per “familiari conviventi” nell’ambito delle detrazioni per interventi edilizi:

"2.1. Familiari conviventi. La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate). A tale riguardo è opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s'intendono, a norma dell'articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Va, inoltre, chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che legittima è costituito dall'essere "un familiare”, nel senso sopra chiarito, convivente con il possessore intestatario dell'immobile”.

In quanto convivente, non c’è bisogno di stipulare un contratto di comodato per giustificare il possesso dell’unità immobiliare su cui si realizzano i lavori. È consigliabile, comunque, conservare della documentazione che accerti la sua convivenza (intestazioni di utenze, domiciliazione di utenze) o, in mancanza, redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i fatti in questione in modo da esibirla o trasmetterla in caso di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria.

Si precisa, infine, che la detrazione compete anche se le abilitazioni comunali (Cila o Scia) risultano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente che fruisce della detrazione.

Il concetto di convivenza

La risposta 5.1 della Circolare 50 del 12 giugno 2002, chiarisce ancora il concetto di convivenza:

"La detrazione per interventi di recupero di cui all'art. 1 della 27 dicembre 1997 n. 449 spetta anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori. Da una lettura combinata della Circolare n. 121 dell'11 maggio 1998 e della Risoluzione n. 136 del 6 maggio 2002, è possibile ricavare che il familiare può usufruire dell'agevolazione, se risultino a suo carico le spese dei lavori e se risulti essere convivente del possessore o detentore dell'immobile già all'avvio della procedura, ossia all'atto di invio della dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione Finanziaria. Non è invece richiesto che tale immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza".

Sul tema, c'è anche un interessante chiarimento dell'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7 del 2018 in tema di detrazioni per interventi di ristrutturazione. Essa ha precisato che "poiché ai fini dell'accertamento della stabile convivenza la legge n. 76 del 2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al DPR n. 223 del 1989 (Risoluzione 28.07.2016 n. 64), tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n .445 del 2000".

In conclusione, il gentile lettore potrà portare le spese in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi avendo cura di provvedere, con bonifico parlante, ai pagamenti delle fatture a lui intestate e di conservare accuratamente la documentazione.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

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