Superbonus e comunicazione al PNCS: tutte le FAQ aggiornate

Il 31 ottobre 2024 scadono i termini per l’invio della comunicazione al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS). Ecco tutte le FAQ aggiornate

di Gianluca Oreto - 25/10/2024

Così come stabilito all’art. 3, comma 4 del Decreto Legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024, è stato pubblicato il DPCM 17 settembre 2024 che, retroattivamente, ha previsto un nuovo obbligo per gli interventi di Superbonus.

Superbonus e nuova comunicazione

La nuova comunicazione è obbligatoria per tutti gli interventi di superbonus:

  • “energetici” (superecobonus), da trasmettere a Enea;
  • “strutturali” (supersismabonus), da trasmettere al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS).

Il nuovo DPCM ha, però, previsto delle regole differenti a seconda che si tratti di superecobonus o supersismabonus. Nel primo caso, infatti, la nuova comunicazione è integrata direttamente nell’asseverazione da trasmettere ad Enea, all’interno della quale è stata prevista una sezione aggiuntiva. Proprio per questo motivo, l’art. 4, comma 4, del nuovo DPCM ha previsto che tale sezione aggiuntiva (e quindi la nuova comunicazione dei dati) non è richiesta per le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del nuovo DPCM anche se relative a interventi soggetti all’obbligo della comunicazione. Oltretutto, il successivo art. 6, comma 1, del nuovo DPCM, dispone che la comunicazione segue le stesse tempistiche per l’invio all’ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

I problemi per il Supersismabonus

Nel caso di supersismabonus, invece, la situazione si complica parecchio a causa di una formulazione normativa abbastanza confusa oltre che controversa. L’art. 6, comma 2, del nuovo DPCM, dispone che la comunicazione relativa agli interventi antisismici che “non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023” oppure che “sono stati avviati nel corso del 2024”, è trasmessa al PNCS entro i termini perentori di seguito indicati:

  • 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
  • entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

Si fa, infatti, sempre riferimento ai SAL senza considerare che gli stessi, nel superbonus, sono previsti esclusivamente nel caso di utilizzo con le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio. Si potrebbe, però, ipotizzare che il fine lavori possa essere considerato un SAL (quello finale).

Sembrerebbe, dunque, che anche chi non ha emesso alcun SAL e che abbia terminato i lavori di supersismabonus entro il 31 dicembre 2023 (con tutte le relative asseverazioni, fatture e bonifici), sia obbligato alla comunicazione se entro la stessa data non ha chiuso il cantiere con il formale “fine lavori”.

Le sanzioni

La notevole difficoltà degli operatori a comprendere chi sia obbligato alla comunicazione al PNCS va di pari passo con le sanzioni previste all’art. 3, comma 5, del D.L. n. 39/2024, per l’omessa trasmissione entro i termini indicati, ovvero:

  • una sanzione amministrativa di euro 10.000 per tutti gli interventi con CILAS o titolo abilitativo precedente alla data di pubblicazione del nuovo DPCM sul sito del Governo (26 settembre 2024);
  • la decadenza dell’agevolazione per tutti gli interventi con CILAS o altro titolo presentati a partire dal 26 settembre 2024.

Al fine di comprendere meglio le caratteristiche di questa comunicazione, sul PNCS sono state pubblicate delle FAQ che in realtà, in alcuni casi, complicano la situazione. Nella seguente sezione si riportano tutte le FAQ aggiornate pubblicate ad oggi, ricordando che la prima scadenza del 31 ottobre 2024 per l’invio della comunicazione è ormai alle porte (e siamo certi che nei 2 giorni precedenti il portale andrà down più volte per sovraccarico).

Le FAQ del PNCS

FAQ 1 - Considerate le novità normative 2024, è possibile inserire le asseverazioni degli anni passati sul PNCS?

Il nuovo obbligo normativo introdotto dal Dl 39/2024 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 richiede, per un’esigenza di completezza di informazioni, che, per tutti i progetti non ancora conclusi alla data del 1° gennaio 2024, siano caricate sul Portale le asseverazioni dei progettisti anche se prodotte in anni passati.

Non sono ammesse modalità di trasmissione dei dati diverse da quelle che sono definite nel Dpcm del 17 settembre 2024 che definisce modalità e tempistiche per l'invio dei dati al Portale.

Tra le novità, la nuova versione del Portale in linea con il Dl n. 39 del 2024 consente di riferire a una sola pratica più riferimenti catastali.

FAQ 2 - È obbligatorio il conferimento dell’asseverazione del Progettista al PNCS?

L’obbligo deriva dal disposto congiunto dei commi 2 e 3 dell’articolo 3 del Dl 39/24. In particolare, si prevedono un obbligo di trasmissione di informazioni inerenti agli interventi agevolati (comma 2) in parte rilevati al momento della progettazione e una tempistica per il conferimento che prevede (comma 3): “Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni i soggetti:

  • che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024”.

FAQ 3 - È possibile inserire sul Portale l’asseverazione del collaudatore statico?

Attualmente l’asseverazione del collaudatore statico è in fase di sviluppo e verrà resa disponibile nei prossimi mesi.

FAQ 4 - Nella scheda dei dati economici del direttore lavori gli importi da indicare sono comprensivi di IVA o meno?

I dati vanno sempre inseriti comprensivi di IVA.

FAQ 5 - È possibile caricare sul Portale pratiche con più particelle o subalterni?

La nuova versione del Portale in linea con il Dl n. 39 del 2024 consente di riferire a una sola pratica più riferimenti catastali.

FAQ 6 - Nel caso siano stati emessi più SAL quante schede di dati economici occorre predisporre?

Una scheda per ogni SAL emesso.

FAQ 7 - Nella scheda dati economici è obbligatorio indicare la data di fine lavori anche se l’intervento non è ancora stato concluso?

Sì, è sempre obbligatoria; la data di fine lavori nei primi SAL è ovviamente una data stimata e può essere modificata nei SAL successivi; nel SAL finale è la data reale di fine lavori.

FAQ 8 - Quale data di conclusione dei lavori deve essere utilizzata come riferimento per comprendere se sussiste l’obbligo di comunicazione del DL 39/24?

Il PNCS considera come data di conclusione dei lavori quella di emissione del SAL finale.

FAQ 9 - La riga delle “Spese sostenute nel periodo dal 01/01/2024 al 30/03/2024” è obbligatoria anche se non sono state sostenute spese nel periodo indicato?

Sì, è sempre obbligatoria per gli interventi che abbiano almeno una spesa sostenuta nel 2024. Nel caso non si siano sostenute spese nel periodo i campi vanno comunque valorizzati inserendo 0,00.

FAQ 10 - Quali valori bisogna immettere nell'allegato B?

Per ragioni di coerenza la progettazione consegnata al PNCS deve essere conforme a quanto già consegnato agli Enti preposti. Per quanto riguarda le attestazioni (ad esempio quelle relative al possesso della polizza assicurativa) è necessario che fossero valide al momento dell’elaborazione e della consegna al Genio Civile e al Comune.

FAQ 11 - È possibile inserire sul Portale il SAL (Stato di avanzamento lavori)?

No, perché il Portale non raccoglie i dati presenti nel modulo del SAL, ma la scheda di dati economici i cui contenuti fanno riferimento al SAL.

FAQ 12 - La scheda di dati economici corrisponde ad un’asseverazione?

No, riporta una parte dei contenuti del SAL.

FAQ 13 - Per chi è valido l’obbligo di inserimento dei dati sul Portale la cui scadenza è il 31 ottobre 2024?

L'obbligo normativo riguarda le pratiche i cui lavori non sono stati terminati prima del 31 dicembre 2023.

La data di riferimento per definire l'applicazione dell'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'articolo 3 del DL 39 del 2024 coincide con la data di sottoscrizione del modello B1 relativo alla attestazione di ultimazione dei lavori, come previsto dal Dm 58 del 2017 e s.m.i.

FAQ 14 - Se è previsto un solo Sal, quante schede di dati economici devono essere compilate?

Nel caso in cui si ricada nell’obbligo normativo, si deve creare una “scheda dati economici” per ogni SAL emesso. Nel caso di specie, va prodotto un solo SAL.

FAQ 15 - È possibile inserire più righe per le spese sostenute e quelle previste?

In ciascuna scheda di dati economici si possono aggiungere più righe, distinte per anno o per tipologia di spesa, a seconda dell’esigenza del compilatore.

FAQ 16 - Come creare schede per inserire i SAL successivi?

Una volta che la scheda dati economici relativa al SAL 1 risulta nello stato INVIATA, il sistema permetterà di creare una scheda per il SAL successivo (SAL 2 o SAL Finale), nella quale, per agevolare il Direttore Lavori, verranno riportati in automatico i dati già dichiarati nel SAL precedente. Nel SAL corrente sarà possibile aggiornare i dati già inseriti o si potranno aggiungere nuove righe, al fine di completare la rendicontazione delle spese sostenute sino alla data di emissione del corrente SAL.

FAQ 17 - Dove si possono inserire le spese relative al periodo gennaio - marzo 2024?

Le spese sostenute nel 2024 vanno inserite nella tabella delle spese sostenute come quelle di qualsiasi altra annualità. Nel momento in cui viene inserita una spesa per l'anno 2024, il sistema mostrerà, in conformità con quanto richiesto dal DL 39 del 2024, una riga a parte in cui riportare la quota parte delle spese sostenute nel periodo dal 01/01/2024 al 30/03/2024, che potranno essere eventualmente nulle, e rappresentano un parziale delle spese sostenute nel 2024. Tali cifre, rappresentano un di cui delle spese sostenute nell’anno e non si cumulano con quelle inserirete nella sezione spese sostenute. Il DL 39/24 prevede che sia obbligatoria l’invio della quota parte dei dati economici spesi dal 01/01/2024 al 31/03/2024.

FAQ 18 - Per inserire sul Portale l'asseverazione di cui all'allegato “B”, il progettista deve essere coperto dalla polizza professionale?

L’inserimento sul portale dell’allegato “B” deve avvenire in maniera conforme a quanto già consegnato agli Enti preposti. Ciò non impone alcun obbligo di copertura assicurativa per le pratiche pregresse al momento di inserimento sul Portale.

FAQ 19 - Nel caso di intervento congiunto di sisma bonus ed ecobonus con conclusione differente dei lavori, come determinare se si è soggetti all’obbligo normativo?

L’intervento relativo al sisma bonus si considera concluso con l’emissione del SAL finale; se oltre ad esso sono previsti interventi di efficientamento energetico con scadenza successiva, l’obbligo normativo si applica per il solo ecobonus secondo le regole e le modalità di trasmissione definite da ENEA.  La stessa regola, con i dovuti distinguo, vale nel caso in cui siano i lavori del sisma bonus a concludersi dopo quelli dell’ecobonus.

FAQ 20 - Nella sezione "Monitoraggio della spesa" vengono richiesti i dati dei beneficiari: cosa si intende per “dato del beneficiario”?

Devono essere indicati i codici fiscali di tutti i beneficiari, sia persone fisiche che persone giuridiche (es: C.F. del Condominio per la imputazione del beneficio fiscale sulle parti comuni).

FAQ 21 - Nelle sezioni "spese sostenute" e "Spese previste" sono indicate due caselle "Costo complessivo" e "Spesa ammissibile". Cosa si intende?

Il costo complessivo costituisce il costo complessivamente sostenuto per lavori e spese tecniche, la spesa ammissibile è invece pari alla quota parte agevolabile con il beneficio fiscale.

FAQ 22 - Per i SAL successivi al primo si devono sommare gli importi della spesa o va indicata la quota di quel singolo SAL?

Nessuna delle opzioni richieste. Nei SAL successivi gli importi già comunicati sono riportati in automatico con facoltà di aggiornamento al fine di comunicare il dato complessivo della spesa sostenuta sino all’emissione del SAL corrente, con riferimento alla tipologia e all’anno di maturazione.

FAQ 23 - Quando risulta regolarmente inviata la pratica di progettazione sul PNCS?

Si veda al riguardo la procedura descritta nell'allegato 2 al DPCM 17 settembre 2024, nella sezione "scheda progettista".

FAQ 24 - La data di emissione del SAL finale è da intendersi come emissione del modello B-1? O come data della contabilità finale del DL?

La data di emissione è quella di emissione del modello B-1 che è l'asseverazione dello stato finale. La stessa data è presa a riferimento al fine di determinare l’obbligo normativo di comunicazione dei dati economici sul PNCS.

FAQ 25 - Cosa succede se non è mai stato creato un SAL per una pratica?

La data di riferimento per l’applicazione dell’obbligo normativo coincide con quella di adozione di ciascun SAL; in assenza di SAL emessi tale obbligo resta temporalmente indeterminato.

FAQ 26 - Come devono essere inseriti regolarmente i dati Istat sul Portale?

I dati ISTAT devono essere compilati nell’ordine gerarchico regione, provincia, comune. Nel singolo campo può immettere o il codice numerico o il nome della regione, provincia, comune interessata (inserendo i primi caratteri il sistema suggerisce i valori disponibili).

FAQ 27 - Chi può entrare nell’area riservata?

Tecnici e Progettisti iscritti al CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri), al CNG (Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati), al CNPI (Consiglio Nazionale dei Periti Industriali) e al CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori).

Nell’area riservata ai tecnici e progettisti è possibile generare in formato digitale la dichiarazione di asseverazione relativa alla classificazione sismica dell’edificio (come da Allegato B del D.M. 329/2020) per richiedere la detrazione fiscale del Sisma Bonus.

FAQ 28 - Come entrare nell’area riservata?

Attraverso l’autenticazione SPID.

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