Bonus ristrutturazioni edilizie, Sismabonus, Bonus mobili, Ecobonus e Superbonus: ecco come cambiano con la Manovra 2025

La bozza di Legge di Bilancio 2025 prevede importanti novità per l’utilizzo delle detrazioni fiscali previste per ristrutturazione edilizia, riduzione del rischio sismico, riqualificazione energetica e acquisto mobili

di Gianluca Oreto - 25/10/2024

Nuovo giro di vite sui bonus edilizi. La bozza di Legge di Bilancio 2025 approvata dal Governo e bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS), che dovrà passare dal Parlamento prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre alle limitazioni per l’utilizzo del Superbonus nel 2025, prevede una nuova modifica alle detrazioni edilizie “ordinarie”: il bonus ristrutturazioni edilizie, il sismabonus e l’ecobonus.

Manovra 2025: cambiano i bonus edilizi ordinari

Mentre tutti attendevano una proroga dei bonus ordinari al 50% (il cui orizzonte temporale scade il 31 dicembre 2024), all’interno della bozza di Legge di Bilancio sono state inserite due importanti modifiche:

  • all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
  • agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013.

Il filo conduttore che lega le modifiche a questi due articoli è uno: l’aliquota del 50% sarà concessa unicamente nel caso le spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Niente più speculazioni o investimenti per il recupero del patrimonio immobiliare.

Bonus ristrutturazioni edilizie

Entrando nel dettaglio, la prima modifica riguarda il comma 3-ter, art. 16-bis, del TUIR, che ricordiamo era stato introdotto dall’art. 9-bis, comma 8, del D.L. n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024.

Tale comma 3-bis, nella sua attuale versione, dispone che l’aliquota del bonus ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 16-bis del TUIR, che a partire dal 1° gennaio 2025 diminuisce dal 50 al 36%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 (escluse quelle per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione) sarà ulteriormente ridotta al 30%.

Nella sua attuale versione, dunque, sono previste le seguenti aliquote:

  • 50% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
  • 36% sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027;
  • 30% sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033;
  • 36% sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

L’art. 8 della bozza di Legge di Bilancio 2025, al comma 1, con la modifica del citato comma 3-bis, anticipa al 1° gennaio 2025 la riduzione dell’aliquota al 30%;

Il successivo comma 2, alla lettera b), 1) dispone una modifica all’art. 16 del D.L. n. 63/2013 a cui viene sostituito il comma 1. Di seguito il testo a fronte con l’attuale versione del citato comma 1 e quello nuovo previsto dalla bozza di manovra 2025:

Art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013
Versione vigente

Art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013
Versione modificata dalla manovra 2025

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare . Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Con questa modifica viene previsto l’innalzamento del limite di spesa a 96.000 euro (anziché 48.000 euro) per gli anni 2025, 2026 e 2027. L’aliquota resta al 36% per il 2025 e diminuisce al 30% per gli anni 2026 e 2027.

Nel caso, però, in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’aliquota aumenta:

  • al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025;
  • al 36% spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Sismabonus

L’art. 8, comma 2, lettera b), 2), della bozza di Legge di Bilancio 2025, aggiunge all’art. 16 del D.L. n. 63/2013 il nuovo comma 1-septies.1 che conferma il sismabonus:

  • al 36% per le spese sostenute nel 2025;
  • al 30% per le spese sostenute nel biennio 2026-2027.

Tali aliquote sono incrementate rispettivamente al 50% e al 36% nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Bonus mobili

Per quanto riguarda il bonus mobili di cui all’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, viene prevista una proroga per tutto il 2025 e confermata sia l’aliquota al 50% che il limite di spesa a 5.000 euro (lo stesso di quello attualmente previsto per il 2024).

Ecobonus

L’art. 8, comma 2, lettera a), 2), della bozza di Legge di Bilancio 2025, dispone una modifica all’art. 14 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica) del D.L. n. 63/2013.

In particolare, viene aggiunto il nuovo comma 3-quienquis a mente del quale l’ecobonus potrà essere utilizzato nel triennio 2025-2026-2027 alle seguenti condizioni:

  • 36% per le spese sostenute nel 2025;
  • 30% per le spese sostenute nel 2026-2027.

Anche in questo caso, nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, le aliquote aumentano rispettivamente:

  • al 50% per le spese sostenute nel 2025;
  • al 36% per le spese sostenute nel 2026-2027.

Superbonus

Come anticipato nei giorni scorsi su queste pagine, l’art. 8, comma 3, della bozza di manovra, prevede una nuova modifica all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ovvero al regime per l’utilizzo del superbonus nel 2025 (ultimo anno) la cui aliquota diminuisce al 65% e i cui soggetti beneficiari sono esclusivamente:

  • i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Nel dettaglio, con l’aggiunta al citato art. 119 del nuovo comma 8-bis.2, viene previsto che i suddetti soggetti potranno utilizzare il superbonus 65% a condizione che al 15 ottobre 2024 risulti:

  • presentata la CILAS, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILAS, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
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