Detrazioni fiscali: il riordino in base alla Legge di Bilancio 2025

Il ddl di Bilancio 2025 introduce l'art. 16-ter al TUIR, che prevede dei limiti di accesso alle detrazioni legati a reddito e quoziente familiare

di Luciano Ficarelli - 26/10/2024

È stato presentato alla Camera il testo definitivo della Legge di Bilancio per il 2025 che presenta importanti novità nel campo delle detrazioni fiscali.

Detrazioni fiscali: cosa cambia con la legge di Bilancio 2025?

Al netto delle eventuali modifiche che il testo potrà subire in sede parlamentare, la novità è tutta nell’introduzione dell’art. 16-ter nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), denominato “Riordino delle detrazioni”, di cui analizziamo i primi cinque commi.

Il primo comma inserisce un limite alla detrazione d’imposta legata al reddito dichiarato. È previsto che “per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, dal presente testo unico o da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico”.

Il secondo comma specifica quali sono gli importi base: “L’importo base di cui al comma 1 è pari a:

  • a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
  • b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro”.

Il terzo comma indica i coefficienti da utilizzare: “Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

  • a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;
  • b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;
  • c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;
  • d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che si trovi nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2”.

La machiavellica disposizione di difficile lettura si traduce con degli esempi. Ma prima, occorre completare il quadro normativo:

  1. richiamando il comma 2 dell’art. 12 del TUIR
  2. anticipando la spiegazione del quinto comma del nuovo articolo 16-ter del TUIR.

Il comma 2 dell’art. 12 del TUIR indica quali sono i limiti di reddito per considerare i figli a carico, vale a dire coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. Si ripete che per “figli” si intendono anche i nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

Il quinto comma del neonato art. 16-ter chiarisce che per le spese detraibili la cui detrazione è ripartita in più annualità, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese soggette a limitazioni in base ai parametri sopra commentati, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

 

Limiti alle detrazioni: alcuni esempi di applicazione

Primo esempio

Il Sig. Moretti ha sostenuto spese pari ad € 150.000 per ristrutturare la sua abitazione principale. Il suo reddito complessivo è di € 75.001 e non ha figli.

Pertanto, i dati da prendere in considerazione sono i seguenti:

Comma 1 - reddito superiore a 75.000 euro: si applica il limite alle detrazioni

Comma 2 – importo base € 14.000 (limite di spesa massimo)

Comma 3 – coefficiente da applicare: 0,50 (senza figli)

Si procede al calcolo in base ai dati del primo, secondo e terzo comma:

€ 14.000 x 0,5 = € 7.000 (detrazione massima)

Pertanto, il Sig. Moretti ha la possibilità di detrarre ogni anno al massimo 7.000 euro. Considerato che ha speso € 150.000 per interventi sull’abitazione principale, tenuto conto della detrazione decennale pari al 50% in 10 anni, egli potrà portare in detrazione al massimo 7.000 euro invece di 7.500 euro (€ 150.000 al 50% = € 75.000/10), con una perdita netta di 5.000 euro complessivi (€ 500 x 10 anni), oltre a perdere la possibilità di “scaricare” altri oneri e spese detraibili.

Secondo esempio

Il Sig. Costa ha sostenuto spese per € 80.000 per ristrutturare la sua abitazione principale. Il suo reddito complessivo è di € 75.001 e ha due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2.

Pertanto, i dati da prendere in considerazione sono i seguenti:

Comma 1 - reddito superiore a 75.000 euro: si applica il limite alle detrazioni

Comma 2 – importo base € 14.000 (limite di spesa massimo)

Comma 3 – coefficiente da applicare: 0,85 (2 figli)

Si procede al calcolo in base ai dati del primo, secondo e terzo comma:

€ 14.000 x 0,85 = € 11.900 (detrazione massima)

Pertanto, il Sig. Costa ha la possibilità di detrarre al massimo 11.900 euro. Considerato che ha speso € 80.000 per interventi sull’abitazione principale, tenuto conto della detrazione decennale pari al 50% in 10 anni, egli potrà portare in detrazione tutta la spesa sostenuta in quanto rientra nel limite delle 11.900 euro. Infatti, 80.000 euro al 50% = € 40.000/10 = € 4.000. Avrà anche ampio margine per portare in detrazione altri oneri e spese abitualmente sostenuti.

Terzo esempio

Il Sig. Melillo ha sostenuto, per ristrutturare la sua abitazione principale, spese per € 260.000. Il suo reddito complessivo è di € 110.000 e ha tre figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2.

Pertanto, i dati da prendere in considerazione sono i seguenti:

Comma 1 - reddito superiore a 100.000 euro: si applica il limite alle detrazioni

Comma 2 – importo base € 8.000 (limite di spesa massimo)

Comma 3 – coefficiente da applicare: 1 (più di 2 figli)

Si procede al calcolo in base ai dati del primo, secondo e terzo comma:

€ 8.000 x 1 = € 8.000 (detrazione massima)

Pertanto, il Sig. Melillo ha la possibilità di detrarre al massimo 8.000 euro. Considerato che ha speso € 260.000 per interventi sull’abitazione principale, tenuto conto della detrazione decennale pari al 50% in 10 anni, egli potrà portare in detrazione al massimo 8.000 euro invece di 13.000 euro (€ 260.000 al 50% = € 130.000/10), con una perdita netta di 50.000 euro complessivi (€ 5.000 x 10 anni), oltre a perdere la possibilità di “scaricare” altri oneri e spese detraibili.

La considerazione da fare sull’applicazione dei limiti di detrazione è che si possono creare delle forti differenze ai limiti inferiori e superiori degli importi base. Ad esempio, due contribuenti con 1.000 euro di differenza di reddito, il primo con 74.500 euro e l’altro con 75.500 euro, senza figli e con 150.000 euro di spese di ristrutturazione, subiscono un trattamento completamente diverso: il primo detrae 75.000 euro, il secondo solo 70.000 euro. Inoltre, il primo continua a portare in detrazione tutti gli altri oneri e spese mentre il secondo no.

Le altre novità sulle detrazioni

Il quarto comma del nuovo articolo 16-ter del TUIR esclude le spese sanitarie dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite alle detrazioni.

Sembra una buona notizia ma, in realtà, poiché queste spese sono detraibili al 19% con una franchigia di 129,11 euro, chi subisce le limitazioni imposte dalla nuova norma e ha delle spese detraibili con aliquota maggiore (come, ad esempio, la ristrutturazione edilizia sia al 50% che al 36%) preferirà perdere la detrazione di spese mediche e utilizzare tutto il margine disponibile per portare in detrazione le spese con aliquota più alta.

Il quinto comma, oltre a quanto abbiamo già visto precedentemente, specifica che ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, sono esclusi gli interessi su prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, le rate delle spese sostenute per l’acquisto di mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti e tutte le rate relative alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Pertanto, non occorre allarmarsi sulle detrazioni in corso per le spese già sostenute fino ad oggi e che si sosterranno entro il 31 dicembre 2024. Tali detrazioni resteranno immuni dal taglio delle detrazioni.

Resta, comunque, in vigore il comma 3-bis dell’art. 15 del TUIR il quale prevede che la detrazione spetta:

a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Questa norma, si ricorda, prevede che le detrazioni siano progressivamente ridotte al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240.000 euro.

In questo caso, vanno tenute presenti entrambe le norme, cioè il nuovo articolo 16-ter e il comma 3-bis dell’art. 15 del TUIR con la conseguenza chiarita con un esempio:

ESEMPIO

Il Sig. Percasi percepisce un reddito di 140.000 euro e ha sostenuto spese e oneri detraibili per complessivi 20.000 euro pari a 10.000 euro di detrazione (questa volta abbiamo considerato già l’importo rateizzato delle spese pluriennali come quelle di ristrutturazione). Ha un figlio a carico.

In questo caso, si dovrebbero applicare prima le regole del nuovo art. 16-ter secondo cui il Sig. Percasi deve prendere come riferimento l’importo base di € 8.000 e il coefficiente familiare di 0,70. L’ammontare massimo di detrazione ammessa è pari a € 8.000 x 0,70 = 5.600 euro.

Questo importo sarà ulteriormente ridotto ai sensi del comma 3-bis dell’art. 15 del TUIR, con il seguente calcolo:

€ 240.000 - € 140.000 = € 100.000

€ 100.000/€ 120.000 = 0,83

€ 5.600 x 0,83 = 4.399 euro (limite massimo di detrazione per l’anno di competenza)

Pertanto, il Sig. Percasi dovrà rinunciare alla differenza tra 10.000 euro di detrazione che gli spettava fino al 2024 e il limite massimo di 4.399 euro che spetta per il 2025.

In conclusione, con maggior convinzione occorre che i contribuenti interessati a realizzare interventi di ristrutturazione edilizia detraibili al 50% presentino l’inizio lavori prima possibile in modo da poter sostenere le spese entro fine anno e tenerle fuori dalle nuove disposizioni. Corre l’obbligo ricordare che gli interventi devono risultare almeno iniziati entro il 31 dicembre 2024, oltre che pagati, per poterli considerare detraibili.

Invece, per gli interventi agevolati con il Superbonus previsti al 65% per il 2025 sarà possibile portarli in detrazione solo a condizione che alla data del 15 ottobre 2024 risulti:

  • a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
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