Super-sismabonus e comunicazione al PNCS: un pasticcio che durerà anche nel 2025

La scadenza del 31 ottobre impone di risolvere il problema dei tecnici che, per qualche motivo, non sono più disponibili. Ma l’adempimento sarà necessario anche dopo tale data

di Cristian Angeli - 28/10/2024

Mancano ormai pochi giorni alla fatidica scadenza del 31 ottobre 2024, data entro la quale, stando al testo del DPCM 17 settembre 2024, è necessario effettuare la comunicazione sul PNCS (Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche) dei dati relativi agli immobili e alle spese sostenute e da sostenere per il loro miglioramento sismico agevolato con Superbonus.

L’obbligo non deve essere rispettato indiscriminatamente da tutti i fruitori della maxi-detrazione, ma solo in relazione agli interventi antisismici che non risultano conclusi al 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati a partire dal 1° gennaio 2024. E non solo, perché la citata scadenza del 31 ottobre 2024 riguarda solo alcuni casi, cosicché non potremo dimenticarci del PNCS col finire del mese in corso.

È lo stesso decreto, infatti, al suo art. 6, a precisare che in tutti i casi in cui i SAL siano approvati in una data successiva al 1° ottobre 2024, la comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni “a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL”.

Così, avremo a che fare con il Portale ancora per lungo tempo, per tutto il 2025, considerando che il Super-sismabonus sarà fruibile fino al 31 dicembre 2025.

Ma più passa il tempo e più sorgono domande, molte delle quali non trovano risposte nelle FAQ pubblicate sul PNCS, mentre altre trovano risposte parziali o contraddittorie. E ogni dubbio merita non solo un trattamento tempestivo (dato appunto l’avvicinarsi della scadenza), ma anche un approfondimento che possa fornire una bussola per i mesi che verranno, nei quali, appunto, il PNCS non smetterà di “tenerci compagnia”.

Il quesito

Sono uno dei tanti italiani che si è trovato in difficoltà con il Superbonus. Nel condominio nel quale vivo, infatti, sono partiti i lavori nel 2022 ma poi si sono più volte fermati, a causa di problemi di liquidità del costruttore. Siamo riusciti a fare un SAL nel 2023 e, con molte difficoltà, un altro nel 2024.

I lavori per fortuna sono conclusi, ma non siamo sicuri che siano stati eseguiti gli adempimenti formali per la fine lavori nel 2023 e quindi potremmo ricadere nel caso previsto dal DPCM 17 settembre 2024, ovvero nell’obbligo di effettuare la comunicazione al PNCS.

Siamo molto preoccupati, perché ora il GC non ci risponde più e non abbiamo rapporti diretti con i professionisti, che erano di sua fiducia e da lui incaricati.

Per questo, temiamo che la comunicazione, che non ha una stretta correlazione con i lavori, non venga fatta.

Vorremmo sapere come comportarci.

L’Esperto risponde

Anzitutto, bisogna ricordare che la comunicazione al PNCS non rappresenta in tutto e per tutto un “obbligo”. Sembra, piuttosto, dalla formulazione del DPCM, che il fruitore del Super-sismabonus possa sottrarsene, pagando però una sanzione amministrativa. Certo, il suo ammontare è salato (10.000 euro), quindi la preoccupazione del gentile lettore è comunque comprensibile.

Per offrire una risposta completa, tuttavia, servirebbero alcuni dettagli in più, perché il problema non è semplice.

In generale, la correttezza vorrebbe che i professionisti, seppure nominati dal GC, che quindi risulta il loro committente, si adoperino per svolgere correttamente l’intera procedura relativa al Superbonus. In effetti, però, non è scontato (né del tutto dovuto) che lo facciano, soprattutto considerato che i nuovi obblighi comunicativi sono stati introdotti da poco, in un momento in cui i rapporti (anche contrattuali) con i professionisti potrebbero essere conclusi. Molto, allora, dipenderà dal rapporto contrattuale intercorrente tra il condominio e il GC e tra il quest’ultimo e i professionisti.

Se, ad esempio, i tecnici addetti alle opere strutturali, che non sempre coincidono con quelli addetti alle opere architettoniche, fossero stati “liquidati”, potrebbero considerare concluso il loro rapporto professionale e ritenersi così esonerati dall’obbligo. È evidente che, invece, per i cantieri che saranno aperti in futuro o che sono ancora in corso, sarà fondamentale specificare nei contratti che l’incarico professionale comprende l’inoltro dei dati al PNCS, per evitare spiacevoli e problematiche “latitanze” come quella descritta dal lettore.

Come fare

Poco tempo ci separa dalla scadenza del 31 ottobre 2024. Dunque, in caso di dubbi, e vista l’entità della sanzione, è certamente opportuno che la compagine condominiale, in qualità di destinataria dell’eventuale sanzione collegata al mancato rispetto dell’obbligo comunicativo, si attivi tempestivamente.

Una buona strada da seguire può essere quella di scrivere tramite Pec sia al General Contractor che, per conoscenza, ai professionisti addetti alle opere strutturali (progettista e Direttore dei lavori), invitandoli formalmente ad adempiere in loro nome agli obblighi imposti dal DPCM entro la data di scadenza e preavvertendo che, in caso di mancato adempimento, verranno ritenuti responsabili delle eventuali sanzioni.

Può un tecnico terzo effettuare la comunicazione?

Una volta tentato di chiamare a rapporto GC e professionisti, non è detto che questi rispondano positivamente. Come accennato, infatti, i loro “doveri” nei confronti del condominio potrebbero considerarsi esauriti, in base ai contratti sottoscritti, che magari hanno avuto ad oggetto unicamente lo svolgersi della pratica Superbonus già conclusa.

In tal caso, la situazione si fa complessa, poiché non è chiaro se all’obbligo di comunicazione dei dati al PNCS possano provvedere soggetti (comunque qualificati) diversi.

In linea teorica, infatti, la comunicazione dovrebbe essere redatta dal progettista e dal Direttore dei lavori che si sono occupati personalmente dell’intervento agevolato, ciascuno dei quali dovrebbe accedere con il proprio Spid all’interno del Portale. Tuttavia, qualora i tecnici direttamente interessati non fossero disponibili, come extrema ratio, si ritiene che anche un altro incaricato possa eseguire la comunicazione dei dati al PNCS, in quanto in base al DL 39/2024 (che ha imposto l’obbligo, poi dettagliato dal punto di vista operativo dal DPCM 17 settembre) a mettere in atto l’adempimento devono essere “i soggetti” che hanno presentato la CILAS, vale a dire i committenti dei lavori, beneficiari del Superbonus.

Le asseverazioni, dunque, dovranno certamente essere firmate dal progettista e dal Direttore dei lavori che hanno seguito gli interventi antisismici, ma i committenti, essendo i soggetti tenuti all’adempimento, potrebbero ben avere la libertà di incaricare tecnici diversi dello svolgimento pratico della comunicazione sul Portale.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

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