Qualificazione stazioni appaltanti: ANAC bacchetta Asmel

La responsabilità della fase di gara e quindi dello svolgimento dell’intera procedura fino al provvedimento di aggiudicazione spetta al soggetto qualificato delegato

di Redazione tecnica - 29/10/2024

Sono diverse le violazioni agli artt. 62 e 63 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) riscontrate da ANAC nei confronti di ASMEL, che ha agito per conto di Stazioni Appaltanti non qualificate senza rispettare quanto previsto dal Codice in caso di soggetti delegati allo svolgimento delle procedure di gara.

Qualificazione stazioni appaltanti: le delibere ANAC contro Asmel

Lo dimostrano le 5 delibere ANAC del 23 ottobre 2024, n. 465, 466, 467, 468 e 469, tutte relative a procedure gestite da Asmel Consortile e che hanno messo in evidenza alcuni profili di criticità, quali:

  • violazione dell’art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023 per omessa nomina del responsabile del progetto da parte della stazione appaltante qualificata;
  • violazione dell’art. 62-63 e dell’art. 1 co.2 Allegato II.4 d.lgs. 36/2023 per svolgimento della procedura di gara da parte di soggetto non qualificato;
  • violazione dell’art. 100 co. 11-12, per la previsione di un requisito di capacità tecnica illegittimo e comunque sproporzionato;
  • violazione dell’art. 17 co. 5 e dell’art. 99 d.lgs. 36/2023 per omessa verifica dei requisiti speciali.

Come emerge dalle delibere, Asmel ha sostanzialmente svolto un’attività di consulenza e assistenza nelle procedure, quando invece spetta al soggetto qualificato delegato la responsabilità della fase di gara e quindi del contenuto degli atti di gara e dello svolgimento dell’intera procedura fino al provvedimento di aggiudicazione dell’affidamento.

In particolare, l’Autorità ha rilevato come ASMEL non abbia assolto l’obbligo giuridico di svolgere la fase di affidamento per conto degli enti comunali privi della necessaria qualificazione, che invece hanno adottato illegittimamente atti e provvedimenti fondamentali e caratterizzanti la fase di gara.

Il sistema di qualificazione delle SA nel nuovo Codice Appalti

Sul punto ANAC ricorda che l’art. 62 ai commi 1, 5 e 13 d.lgs. 36/2023 prevede che le procedure di gara superiori alle soglie previste dalla legge siano svolte da soggetti qualificati, che se ne assumono la responsabilità in tal senso, l’art. 1, co. 2, Allegato II.4 prevede che “La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti: a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure”.

Con l’introduzione del sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti, il Legislatore ha riservato a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della loro maggiore complessità e della maggiore competenza degli enti qualificati.

Ne deriva che i soggetti non qualificati sono tenuti a ricorrere necessariamente agli strumenti messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate,motivo per cui che il soggetto qualificato deve assumersi la responsabilità dell’intera fase di gara, mentre l’adozione di atti e i provvedimenti della fase di affidamento da parte della stazione appaltante non qualificata determina un’elusione del sistema di necessaria qualificazione.

Diversamente opinando, e ove dunque la responsabilità della legittimità dei criteri di selezione o degli elementi essenziali del contratto ricadesse sull’ente beneficiario delegante non qualificato (come invece eccepito da Asmel), sarebbe completamente stravolta la ratio essendi dell’innovazione introdotta dal sistema di qualificazione necessaria delle stazioni appaltanti e cioè l’esigenza di garantire che le procedure di gara più complesse siano svolte da soggetti qualificati i quali, proprio perché qualificati, sono in grado di verificare la legittimità dei provvedimenti adottati, assumendone le responsabilità.

 

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