Bonus edilizi 2025: il cumulo dei limiti di spesa

Bonus casa, eliminazione barriere architettoniche, efficientamento energetico. Ecco le agevolazioni disponibili e come calcolare massimali di spesa e di detrazione

di Luciano Ficarelli - 30/10/2024

In base al riordino delle detrazioni e alle riduzioni delle aliquote dei bonus edilizi previste dalla prossima Legge di Bilancio che sta seguendo il suo iter parlamentare, i committenti che hanno intenzione di effettuare degli interventi sui propri immobili a partire dal prossimo anno hanno necessità di capire quanta spesa è ammessa alle agevolazioni per pianificare l’aspetto finanziario sempre strettamente collegato a quello fiscale.

Bonus edilizi 2025: quali sono previsti

È previsto che la detrazione del 50% resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025 e solo se le spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (i diritti reali sono usufrutto, uso e abitazione).

Per il momento, sembrano escluse tutte quelle categorie di soggetti da sempre ammessi alle agevolazioni: comodatari, locatari, coniugi conviventi, soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori), soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), i parenti conviventi entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge, il convivente more uxorio, il componente dell’unione civile.

La detrazione al 50% è prevista, per le stesse categorie di soggetti in riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale, anche per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico.

Resta intatta la detrazione del 75% sugli interventi eseguiti per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

I limiti di spesa

Per quanto riguarda i limiti di spesa, la normativa non è uniforme. Per alcuni interventi prevede dei massimali di spesa, mentre per altri prevede dei massimali di detrazione. In tal modo, soprattutto a seguito di modifiche legislative come quella prevista, i massimali di spesa laddove la norma fa riferimento solo alla detrazione, possono cambiare radicalmente.

Per essere più chiari sull’argomento, la norma prevede i massimali di spesa solo per i seguenti interventi:

  • 96.000 euro per gli interventi di Ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR;
  • Abbattimento barriere architettoniche:
    • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • Per i soli interventi sulle parti comuni di riqualificazione energetica dell’involucro di cui ai commi 2-quater e 2-quater.1, art. 14 del D.L. 63/2013:
    • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e per gli stessi interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al D.M. 26 giugno 2015 “Linee guida”;
    • 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli stessi interventi di cui alla lettera a) che prevedono contestualmente interventi per la riduzione di una o più classi di rischio sismico (c.d. “eco-sisma bonus”).
  • Invece, per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, la norma prevede dei massimali di detrazione:
    • 30.000 euro per la sostituzione di caldaie a condensazione o pompe di calore o scalda acqua di cui al comma 347, articolo 1, Legge 296/2006;
    • 60.000 euro per la sostituzione di finestre, lucernari e porte comprensivi di infissi di cui al comma 345, articolo 1, Legge 296/2006 (se l’intervento è eseguito contestualmente alla coibentazione dell’involucro opaco verticale e/o orizzontale, la detrazione massima complessiva rimane 60.000 euro);
    • 60.000 euro per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e chiusure oscuranti di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013;
    • 60.000 euro per la coibentazione delle strutture opache ai sensi del comma 345, articolo 1, Legge 296/2006 (se l’intervento è eseguito contestualmente alla sostituzione dei serramenti e riguarda la stessa unità immobiliare, la detrazione massima complessiva rimane pari a 60.000 euro);
    • 60.000 euro per l’installazione di collettori solari di cui al comma 346, articolo 1, Legge 296/2006;
    • 30.000 euro per la sostituzione o l’installazione di generatori di calore a biomassa di cui al comma 2.bis, articolo 14, D.L. 63/2013;
    • 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione di cui al comma 2.1, articolo 14, D.L. 63/2013;
    • 100.000 euro per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti di cui al comma 2. b-bis, articolo 14, D.L. 63/2013;
    • 15.000 euro per l’installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation di cui al comma 88, articolo 1, Legge 208/2015;
    •  100.000 euro per la riqualificazione globale di cui al comma 344, articolo 1, Legge 296/2006 e Decreto interministeriale 06/08/2020.

La differenza tra limite di spesa e limite di detrazione è fondamentale:

  • Per i limiti di spesa, l’agevolazione spetta fino all’importo previsto dalla norma. Le fatture pagate possono essere comprese nell’agevolazione fino al totale previsto su cui poi applicare l’aliquota di detrazione. Ad esempio, per la ristrutturazione edilizia, il limite di spesa è di 96.000 euro e la detrazione ammessa sarà di 48.000 euro;
  • Per i limiti di detrazione, occorre far riferimento all’aliquota di detrazione. Ad esempio, per la sostituzione degli infissi, la detrazione del 50% permette di avere un limite di spesa di 120.000 euro.

Il cumulo dei massimali

In base alla Circolare 24/2020, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che, qualora si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, “il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione”.

Anche la Circolare del 31.05.2007 n. 36/E aveva fornito a suo tempo dei chiarimenti in tal senso. Al paragrafo 6 chiarisce che “nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, ad esempio, se sono stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di euro 60.000, ed è stato sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di euro 30.000, è possibile fruire della detrazione massima di euro 90.000”.

Per quanto riguarda le spese sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche vale lo stesso principio. In sostanza, se le spese sono riferite a due diversi interventi, non esiste alcuna norma che precluda la fruizione del bonus casa, di cui all'articolo 16-bis del Tuir Dpr 917/1986, per spese relative a un immobile e, contemporaneamente, la fruizione del bonus barriere architettoniche al 75 per cento, di cui all'articolo 119-ter del Dl 34/2020, per spese diverse relative allo stesso immobile. Diversamente da ciò che è previsto nel super-sismabonus, in cui gli interventi trainati di abbattimento delle barriere architettoniche richiamati al comma 2 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 rientrano nel limite di spesa previsto di 96.000 euro per unità immobiliare e sono assorbiti dal limite di spesa previsto per il sismabonus.

Pertanto, alla luce del chiarimento dell’Agenzia, un committente potrà andare ben oltre il limite di 96.000 euro previsti come limite di spesa per la ristrutturazione dell’abitazione principale se saprà pianificare gli interventi e facendo attenzione alla distinta contabilizzazione delle spese.

Ad esempio, un committente può prevedere di sostenere nel 2025 le seguenti spese sulla propria abitazione principale unifamiliare:

  • 40.000 euro per rifacimento del bagno, nuova disposizione dei tramezzi, sostituzione dei pavimenti, rifacimento dell’impianto idrico ed elettrico;
  • 50.000 euro per l’installazione di un ascensore interno;
  • 70.000 euro per la sostituzione dei serramenti e la coibentazione delle strutture opache;
  • 25.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
  • 25.000 euro per l’installazione di sistemi di Building Automation.

In questo esempio, il committente rientra in tutti i limiti (sia di spesa che di detrazioni) previsti dalla normativa e può cumularli tra loro. In totale, spenderà 210.000 euro e potrà portare in detrazione tutto al 50% ad eccezione delle spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche che detrarrà al 75%.

E nel caso in cui il suo reddito di riferimento sarà inferiore a 75.000 euro, non avrà limiti alla detrazione delle spese.

In conclusione, il committente detrarrà 80.000 euro per quanto riguarda le spese detraibili al 50% e 37.500 euro per quanto riguarda le spese detraibili al 75%, per un totale di 117.500 euro in dieci rate costanti annuali di 11.750 euro.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

 

 

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