Correttivo Codice Appalti: ANCE fa il punto

La Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell'Associazione analizza le modifiche più rilevanti al d.Lgs. 36/2023 approvate dal Consiglio dei Ministri

di Redazione tecnica - 03/11/2024

Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, in via preliminare, del nuovo schema di decreto legislativo c.d. “correttivo” al Codice dei Contratti Pubblici, la Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell’ANCE ha sintetizzato in un interessante documento le principali novità con cui il d.Lgs. n. 36/2023 dovrebbe essere modificato.

Codice dei Contratti Pubblici: ANCE interviene sul correttivo

Il documento dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili rappresenta un vero e proprio vademecum, suddiviso in tematiche, nel quale ritrovare le principali modifiche al Codice Appalti, che adesso dovranno passare al vaglio del Parlamento:

  • Progettazione
  • Prezzari
  • Procedure di gara
  • Suddivisioni in lotti
  • Lavori sottosoglia
  • Revisione dei prezzi
  • Qualificazione delle stazioni appaltanti
  • Qualificazione degli operatori economici
  • Esecuzione
  • Subappalto
  • Anticipazione del prezzo
  • Collegio Consultivo Tecnico (CCT)
  • Settori Speciali
  • Contratto di disponibilità e finanza a progetto
  • Contratti Collettivi e clausole sociali

Vediamo le indicazioni dell'Associazione nel dettaglio.

Progettazione

Nell’ambito della progettazione, ANCE segnala le seguenti novità:

  • all'art. 41, viene introdotto il comma 5-bis secondo cui i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, esclusi gli interventi per il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati sulla base di un PFTE costituito almeno da:
    • a) relazione generale
    • b) computo estimativo dell’opera;
    •  c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
    •  d) piano di sicurezza e di coordinamento (elaborati di cui all’articolo 6, co 8- bis dell’Allegato I.7).

L’esecuzione può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Inoltre all'art. 44, comma 1 si affida al CSLLPP, tramite linee guida, la definizione di indirizzi tecnici per lo sviluppo del PFTE da porre a base di gara per gli appalti integrati e all'art. 5 dellAll. I.7 si permette l’appalto a corpo nei casi appositamente motivati dalla SA.

Prezzari

In relazione alla definizione dei prezzi, al comma 13 dell'art. 41 si precisa che per i contratti di lavori, il costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente.

Inoltre al comma 2 dell'a. 6 dell'All. II.14 si introduce tra i compiti del tavolo tecnico per la revisione dei prezzi, la definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da utilizzare anche come base per l’aggiornamento dei prezzari regionali.

Anticipazione del prezzo

Novità anche in relazione all’art. 125, in tema di anticipazione del prezzo contrattuale.

Il correttivo prevede che:

  • la suddivisione per anni contabili nei lavori pluriennali opera solo per i servizi e forniture; conseguentemente, per i lavori l’anticipazione dovrà essere calcolata sull’importo complessivo del contratto di appalto, anche nel caso di contratti pluriennali;
  • in caso di appalto integrato, l’anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
  • l’importo dell’anticipazione viene rimodulato, risultando pari al 20% per i contratti di importo inferiore a 500 mln di euro, pari al 15% per i contratti di importo compreso tra 500 mln e 5 miliardi di euro e, infine pari al 10% per i contratti di importo pari o superiore a 5 miliardi di euro. Resta salva la possibilità per le stazioni appaltanti, con i documenti di gara, di prevedere un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30% per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, fino al 20% per i contratti di importo compreso tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro e fino al 15% per i contratti di importo pari o superiore ai 5 miliardi di euro.

Procedure di gara

Numerose e riguardanti differenti norme le correzioni e le novità in ambito di procedure di gara. Tra le più salienti ANEC segnala:

  • l'art. 17, comma 3-bis e l0All. I.3, comma 1, che precisano che i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto;
  • l'art. 70, che introduce la possibilità per il bando di prevedere l’offerta in aumento individuandone i limiti di operatività;
  • l’art. 82-bi,  che inserisce l’istituto dell’accordo di collaborazione plurilaterale. Con l’obitettivo di perseguire il principio del risultato, esso prevede che le parti rilevanti, coinvolte nell’esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, regolano le interazioni tra i loro rapporti e definiscono gli impegni, le attività e gli obiettivi della reciproca collaborazione.
  • l'art. 98, in tema di illecito professionale, specifica che rientra tra le condotte dell’operatore economico che la stazione appaltante può ritenere rilevante ai fini dell’esclusione, l’applicazione di penali in misura pari o superiore al 2% dell’ammontare del netto contrattuale;
  • l’art. 106, in tema di garanzie, chiarsice che la riduzione fino al 20%, dovuta al possesso delle certificazioni indicate nell’allegato II.13 del Codice, è cumulabile con quella del 10% prevista in caso di utilizzo di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
  • l'art. 108, comma 7, prevede dei criteri premiali per gli OE che:
    •  in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi cinque anni, hanno ottenuto premio di accelerazione;
    • in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi dieci anni, hanno adempiuto correttamente all’accordo di collaborazione.

Suddivisioni in lotti

  • all’art. 58 si introduce l’obbligo per le SA di effettuare adeguate verifiche del mercato di riferimento volte a individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre, che, per gli affidamenti “soprasoglia”, è trasmessa all’AGCOM.
  • per quanto riguarda l’individuazione del lotto quantitativo, si modifica l’All. I.1, art. 3, co 1, lett. u, prevedendo adesso che non sia funzionalmente autonomo, purché inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome.

Appalti di lavori sottosoglia

Queste le novità più rilevanti in materia di appalti di lavori “sottosoglia”:

  • all’art. 49 si dispone che in casi motivati, ove la stazione appaltante utilizzi le procedure negoziate senza bando, ai sensi dell’articolo 50, il contraente uscente può essere essere reinvitato o individuato quale affidatario diretto, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa;
  • All’art. 53, si introduce la possibilità per la SA di non richiedere la garanzia per la rata di saldo; inoltre si conferma che, per questi contratti, gli importi delle garanzie (provvisoria e definitiva), non sono soggetti alle riduzioni e agli aumenti previste per il “soprasoglia”;
  • all’art. 61 si prevede che le SA possano riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e/o concessione o di riservarne l’esecuzione alle PMI
  • all’All. II.2 è stato sistemato il metodo A per la determinazione della soglia di anomalia, ai fini dell’esclusione automatica.

Revisione dei prezzi

In tema di revisione dei prezzi, si segnalano le seguenti modifiche:

  • all’art. 60 si precisa che l’importo revisionale liquidabile è nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5%;
  • si introduce l’Allegato II.2-bis che recepisce il lavoro del tavolo MIT sulla revisione dei prezzi.
    Sul punto ANCE segnala che:
    • a) sono escluse le manutenzioni straordinarie;
    • b) l’obbligo di revisione dei prezzi anche per il subappalto e/o subfornitore;
    • c) il momento di riferimento per il calcolo è il provvedimento di aggiudicazione (non la stipula, né il termine per la presentazione delle offerte);
    • d) l’indice sintetico viene individuato dal progettista;
    • e) la revisione viene effettuata in automatico dalla SA, anche in assenza di istanza di parte;
    • f) il compenso a titolo revisionale si può pagare con Sal revisionali o con un unico Sal che riporti distintamente le somme;
    • g) in caso di appalto integrato, l’indice viene individuato in sede di approvazione del PFTE ed è ricalcolato al momento della progettazione esecutiva; in caso di mancanza di risorse, è ammessa la rimodulazione della programmazione triennale e annuale.

Qualificazione SA e OE

In relazione alla qualificazione delle Stazioni appaltanti vengono modificati sl’art. 62, 63 e l’Allegato II.4:

  • all’art. 63 si chiarisce che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti opera anche per la fase di esecuzione, fissando i relativi requisiti separatamente nell'allegato II.4;
  • all’art. 62, comma 17, si escludono dal sistema di qualificazione delle SA i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del Codice (opere di urbanizzazione a scomputo);
  • all’art. 1 dell’All. II.4 si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2026 (dal 30 giugno 2024) per gli uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione, di progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura.

Per quanto riguarda gli OE vengono disposte numerose modifiche, dipendenti anche dall’ambito soggettivo.

Queste le segnalazioni di ANCE in merito ai consorzi stabili:

  • è espressamente vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile,
  • si introduce il divieto di avvalimento per i requisiti del consorzio non maturati in proprio (art. 67, co 7);  
  • si consente ai consorzi stabili di qualificarsi:
    • a) sulla base dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio;
    • b) sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni;
    • c) sulla base dei requisiti posseduti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, mediante avvalimento (art. 67, co 2);
  • all’art. 67, comma 3, si estende ai consorzi di cooperative e a quelli tra imprese artigiane l’obbligo di possesso dei requisiti generali per le consorziate esecutrici e per quelle che prestano i requisiti;
  • nel caso di appalti di lavori di importo ≥ 20 mln di euro, non è più prevista la richiesta da parte delle SA, in alternativa ad eventuali parametri economico-finanziari, di un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, realizzato dall’O nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando. Rimane fermo però, nell’Allegato II.12 l’obbligo per l’operatore di dimostrare una cifra d’affari in misura pari a 2,5 volte l’importo a base di gara nel quinquennio antecedente (art. 103);
  • all’art. 104, comma 12, si dispone che in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta, il previsto divieto di partecipare alla medesima gara per l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, viene mitigato, ritenendolo operativo salvo che l’impresa ausiliata non dimostri in concreto che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell’offerta ad uno stesso centro decisionale;
  • si modifica l’art. 222, comma 7, eliminando la rilevanza del rating di legalità, ai fini della determinazione del rating di impresa;
  • all’art. 225, comma 5 si dispone in via transitoria che sono considerati restauratori di beni culturali i soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del d.Lgs. n. 50/2016 di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l’intervento;
  • infine, all’All.II.12 si dispone che i soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l’incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni.

Esecuzione dei contratti

Diverse le modifiche riscontrabili nelle norme relative all’esecuzione dei contratti.

Sul punto ANCE evidenzia:

  • l’introduzione all’art. 59 del comma 5-bis secondo cui quando l’esecuzione dell’accordo quadro non garantisce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, è sempre fatta salva la possibilità per l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta;
  • l’introduzione all’art. 120 di una disciplina più compiuta delle varianti in corso d’opera, richiamando esplicitamente come causa di varianti rinvenimenti imprevisti o non prevedibili, nonché le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;
  • l’obbligo, all’art. 122 di risoluzione del contratto di appalto da parte della stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore, nel caso in cui al momento dell’aggiudicazione ricorra una delle cause di esclusione automatica;
  • l’obbligo, all’art. 126 di introdurre il premio di accelerazione, il cui importo va stabilito dalla SA secondo soglie progressive e tenendo conto anche delle scansioni temporali al cui raggiungimento il premio è riconosciuto;
  • innalzamento, all’art, 126, comma 1 dei criteri di calcolo in misura giornaliera delle penali, che adesso oscillano tra lo 0,5 ‰ e l’1,5 ‰, e non più tra lo 0,3‰ e l'1‰;
  • il rilascio da parte del RUP del CEL entro trenta giorni dalla richiesta dell’esecutore (All. I.2, art. 8);
  • l’obbligo di compilazione dei libretti delle misure attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l’esecutore, come previsto dall’All. II.14, art. 12, co 11);
  • contabilità semplificata inoltre per i lavori di importo inferiore a 40mila euro, come previsto dal comma 11-bis introdotto all’art. 12 dell’All. II.14.

Subappalto

Queste le modifiche all’art. 119 segnalate dall’Associazione:

  • al comma 2, la previsione dell’obbligo di stipula del relativo contratto in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
  • al comma 20, la possibilità per i soli subappaltatori di utilizzare i CEL relativi alle prestazioni eseguite limitando per l’appaltatore l’utilizzo dei lavori dati in subappalto, in sede di qualificazione dell’appaltatore stesso, ai solo fini della dimostrazione della cifra d’affari complessiva, come previsto dall’art. 23 dell’All. II. 12.

Collegio Consultivo Tecnico - CCT

Numerose le indicazioni fornite da ANCE in tema di Collegio Consultivo Tecnico.

In particolare si prevede che:

  • il CCT si applica ad appalti e concessioni (art. 215, co 1);
  • il parere del CCT vada obbligatoriamente acquisito nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa o controversia che insorga durante l’esecuzione di un contratto di lavori “sopra-soglia”, nonché in caso di risoluzione contrattuale (art. 216, co 1);
  • le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e dell’Allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore dell’art. 225-bis, si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla stessa data;
  • ai sensi dell’art. 218, che il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell’atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo la sussistenza di riserve o altre richieste in merito al collaudo stesso; in quest’ultimo caso, il collegio è sciolto con l’adozione della relativa pronuncia;
  • le dimissioni dei componenti del CCT sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo; inoltre, i componenti non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione (All. V.2, art. 5);
  • nel caso in cui un'opera possa dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti (All. V.2, art. 7, co 3);
  • alla segreteria tecnico amministrativa è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10% del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Il compenso è posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le stesse modalità e tempistiche previste per i componenti del collegio (All. V.2, art. 8);
  • all’All. V.2, art. co 5 delle indicazioni su linee guida e parametri per la definizione del ntità del compenso complessivo spettante al collegio e alla segreteria tecnico amministrativa.

Infine, il documento contiene le indicazioni in materia di settori speciali, PPP, clausole sociali e applicazione dei contratti collettivi.

Settori Speciali

In riferimento all’art. 141, ANCE segnala che:

  • al comma 4 si consente a tutte le stazioni appaltanti e agli enti concedenti operanti in tali settori – quindi non più soltanto a imprese pubbliche e soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi – di specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme euro-unitarie;
  • al comma 3 si uniforma la disciplina delle garanzie rispetto ai settori ordinari sia per la garanzia provvisoria che per quella definitiva;
  • sempre al comma 3, l’applicazione obbligatoria dell’istituto dell’anticipazione del prezzo contrattuale, del CCT e del collaudo;

Inoltre all’art. 169, comma 1 si evidenzia che la possibilità per le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi di stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all’articolo 98, validi per i settori ordinari.

PPP

All’art. 2 dell’All. I.1 si precisa che:

  • il contratto di disponibilità ha ad oggetto la realizzazione, riqualificazione o rifunzionalizzazione e la concessione in godimento all’amministrazione aggiudicatrice un’opera, destinata ad uso pubblico o di interesse pubblico.
  • È possibile ricorrere a fondi comuni di investimento o Società immobiliari, prevedendo anche ì il conferimento da parte dell’amministrazione in tali fondi o in favore di tali Società di immobili, a titolo di corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del relativo valore di mercato, da riqualificare mediante l’utilizzo di risorse finanziarie private e da destinare ad uso pubblico o di interesse pubblico.

Infine all’All. I.7 si introduce un progetto di fattibilità ad hoc per la finanza di progetto.

Contratti Collettivi e clausole sociali

Ultimo aspetto considerato da ANCE quello sui contratti collettivi e le calsuole sociali, evidenizatno al comma 1 dell’art. 57 l’introduzione dell’obbligo di prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Infine si introduce l’allegato I.01, in tema di contratti collettivi.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati