Riqualificazione globale: ultimi giorni per usare le detrazioni al 65%
L'agevolazione si applica a tutti gli interventi di efficientamento energetico, senza necessità di individuarne in modo specifico la tipologia
Esiste una particolare agevolazione per gli interventi di riqualificazione globale del proprio immobile, che però non tutti conoscono.
Riqualificazione energetica globale: come utilizzare la detrazione al 65%?
Il comma 344, articolo 1, della Legge 296/2006, integrato dal Decreto interministeriale del 6 agosto 2020, ha previsto una detrazione d’imposta del 65% fino ad un massimo di 100.000 euro, che corrisponde ad un limite massimo di spesa agevolata di 153.846 euro, per la realizzazione di tutti gli interventi di efficientamento energetico dell’immobile, senza necessità di individuare in modo specifico la tipologia di intervento.
Infatti, questa agevolazione è consentita in funzione del risultato ottenuto, poiché gli immobili oggetto d’interventi devono conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (che riproduce le tabelle di cui all’allegato C del decreto legislativo 192 del 2005, come modificato dal decreto legislativo 311 del 2006).
Ad esempio, rientrano nella stessa agevolazione la sostituzione degli infissi, l’isolamento termico e la sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Pertanto, se l’insieme degli interventi realizzati raggiunge l’indice di prestazione energetica previsto, tutta la spesa sostenuta nei limiti di 153.846 euro è ammessa in detrazione al 65%.
Riqualificazione energetica globale: soggetti e immobili ammessi
I soggetti ammessi a questa agevolazione sono sia le persone fisiche sia le società che posseggono l’immobile in base ad un diritto reale ed è detraibile in dieci anni dall’IRPEF e dall’IRES.
Tutti gli immobili sono ammessi all’agevolazione, senza discriminazioni sul loro utilizzo.
Ovviamente, l’immobile deve risultare esistente in catasto e riscaldato prima dell’inizio dei lavori. A tale proposito, si ricorda che ai fini delle agevolazioni in commento, deve essere dimostrabile che l'edificio sia dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature.
Concorrenza con altre detrazioni per riqualificazione energetica
Un interessante tema ai fini delle detrazioni è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 36/2007, in cui ci si è posto il problema della eventuale concorrenza con la detrazione collegata agli altri interventi agevolati.
“Potrebbe accadere, ad esempio”, dice l’Agenzia, “che il risparmio energetico invernale previsto dal comma 344, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di 100.00 euro, sia realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale il successivo comma 347 stabilisce un limite di detrazione d’imposta di 30.000 euro (senza richiedere la misurazione del rendimento energetico conseguito), e/o mediante la sostituzione di infissi, intervento individuato al comma 345 con un limite massimo di detrazione di 60.000 euro.
Nell’esempio prospettato, se mediante la sostituzione dell’impianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del D.Lgs. 192/2005, realizzando quindi “la qualificazione energetica dell’edificio” di cui al comma 344, i lavori potranno essere ricondotti alla previsione contenuta in tale disposizione, usufruendo della detrazione nel limite massimo di spesa di 100.000 euro”.
Se, invece, non si vuol tenere conto dell’indice di prestazione energetica raggiunto, si potrà tranquillamente fruire dei limiti di spesa previsti per le due agevolazioni. In questo caso, però, la detrazione prevista fino al 31 dicembre 2024 per la sostituzione degli infissi si riduce al 50%, mentre resta uguale per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Per quanto riguarda i limiti di detrazione, essi sono rispettivamente pari a 60.000 euro e 30.000 euro. La spesa massima, invece, si alza a 120.000 euro per gli infissi e 46.154 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento per un totale di 166.154 euro.
L’Agenzia, poi, continua ricordando che “Resta fermo che, qualora si intenda usufruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal comma 344, non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi, ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante, nell’intervento più generale.
Potranno invece essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l’installazione dei pannelli solari di cui al successivo comma 346, per i quali la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell’edificio di cui al comma 344”.
Quale detrazione scegliere?
A questo punto corre l’obbligo valutare la convenienza dell’utilizzo dell’agevolazione in commento.
Il vincolo della riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale potrebbe far veicolare le scelte verso le classiche e più usate detrazioni di cui ai commi 347 (sostituzione impianto di riscaldamento) e 345 (sostituzione di infissi) dell’art. 1 della Legge 296/2006.
Ma, da un punto di vista fiscale, la scelta della riqualificazione globale vince sulle due detrazioni.
Ipotizziamo una spesa sostenuta per sostituzione dell’impianto di riscaldamento e sostituzione degli infissi per € 100.000.
Riqualificazione globale (comma 344)
- Detrazione € 65.000 (65% di € 100.000)
Interventi di sostituzione impianto di riscaldamento (comma 347) e infissi (comma 345)
- Spesa sostenuta per sostituzione impianto di riscaldamento €
40.000
Detrazione € 26.000 (65% di € 40.000) - Spesa sostenuta per sostituzione infissi € 60.000
Detrazione € 30.000 (50% di € 60.000)
Totale detrazione € 56.000
Il risultato è che, con la seconda scelta, si perdono 9.000 euro di detrazioni.
Questo vantaggio fiscale si potrà ottenere solo fino al 31 dicembre 2024 se si dimostra di aver iniziato i lavori e se l’intero importo sia anticipato all’impresa esecutrice.
Dal 1° gennaio 2025 l’aliquota di detrazione scenderà al 50% per i soli immobili utilizzati come abitazione principale del titolare di un diritto reale sull’immobile e al 36% per tutte le altre categorie di immobili e di soggetti ammessi.
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità