Stop a incentivi caldaie a combustibili fossili: la UE sulla Direttiva Green
Dal 2025, incentivi finanziari solo per sistemi di riscaldamento a energie rinnovabili o ibridi: l’obiettivo è un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050
Uno dei punti più controversi della Direttiva Green è lo stop, a partire dal 1° gennaio 2025 agli incentivi per l’acquisto di caldaie a combustibili fossili. Un veto sul quale la Commissione Europea ha deciso di fornire alcuni chiarimenti, contenuti nella Comunicazione del 18 ottobre 2024, n. 6206, riportata nella GUUE.
Direttiva Green: la UE sullo stop agli incentivi caldaie a combustibili fossili
La comunicazione fornisce orientamenti in merito all'articolo 17, paragrafo 15, della Direttiva (UE) 2024/1275, con l’obiettivo di facilitare Stati membri e altri soggetti coinvolti in un'applicazione più uniforme e coerente.
Secondo quanto disposto dalla norma, a partire dal 1º gennaio 2025, gli Stati membri non potranno più offrire incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Si tratta di un cambiamento che punta a ridurre l’impatto ambientale degli impianti energetici degli edifici e ad accelerare la transizione verso fonti rinnovabili.
Come riportato nella Comunicazione, una caldaia può essere considerata:
- «alimentata a combustibili fossili» in funzione del mix di combustibili nella rete del gas al momento dell'installazione.
- «alimentata a combustibili rinnovabili» solo previa verifica delle autorità competenti dello Stato membro sia al momento dell'installazione che per il resto della sua vita utile.
Di norma, quando la rete locale del gas trasporta prevalentemente gas naturale, l'installazione di caldaie a gas non dovrebbe ricevere incentivi finanziari; può invece beneficiare di incentivi a norma dell'articolo 17, paragrafo 15, se la rete locale del gas trasporta prevalentemente combustibili rinnovabili
Incentivi che non rientrano nel divieto
Andranno quindi concessi incentivi finanziari soltanto agli impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili, e soltanto in misura proporzionale all'uso di energie rinnovabili in tali impianti. Di conseguenza l'installazione di un impianto di riscaldamento basato al 100 % su energie rinnovabili dovrebbe essere incentivata maggiormente rispetto all'installazione di un impianto di riscaldamento ibrido.
La comunicazione fornisce alcuni esempi di casi cui non si applica l'articolo 17, paragrafo 15, dato che non si qualificano come incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Si tratta di casi in cui possono essere dati incentivi, a condizione che siano in linea con le norme in materia di aiuti di Stato quando il beneficiario è un'impresa:
- Impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili
- Eventuali costi aggiuntivi connessi alla transizione verso l'uso di gas rinnovabili in una caldaia
- Incentivi non correlati all'installazione (per esempio: manutenzione, riparazione o smantellamento di caldaie a combustibile fossile
- Misure volte ad affrontare la questione dell'accessibilità economica dell'energia (sostegno ai prezzi al consumo, tariffe sociali o sostegno al reddito per il riscaldamento per famiglie vulnerabili)
- Incentivi non correlati alle caldaie
- Erogazione di incentivi concessi e comunicati al beneficiario prima del 1° gennaio 2025
Le eccezioni
L’art. 15, par. 15 prevede un'eccezione al divieto di incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili dopo il 1° gennaio 2025 qualora sussistano contemporaneamente due condizioni:
- sono finanziati a titolo:
- del PNRR;
- del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione
- dell’art. 73 del regolamento (UE) 2021/2115 che fa riferimento agli investimenti a favore dello sviluppo rurale,
- sono stati selezionati per gli investimenti prima del 2025.
L'obiettivo dell'eccezione è consentire il completamento di tutti gli investimenti concordati prima del 1° gennaio 2025, indipendentemente dal momento in cui è stato pubblicato l'invito a presentare progetti e sono iniziate tutte le fasi successive.
Occhio alla tipologia di impianto
In tale contesto, è importante sottolineare che, sebbene l'articolo 17, paragrafo 15, non vieti gli incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili rinnovabili, questi potrebbero essere preclusi dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull'etichettatura energetica.
Nel caso di impianti fino a 70 kW gli Stati membri possono incentivare solo quelli che rientrano nelle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti. Attualmente le caldaie uniche non rientrano in queste due classi e non possono dunque essere incentivate, indipendentemente dal fatto che siano alimentate a combustibili fossili o rinnovabili.
Possono invece essere incentivate le caldaie ibride e le pompe di calore, più efficienti, che rientrano quindi nelle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti in questione.
Restano escluse le caldaie specificamente concepite per funzionare con combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente a partire da biomassa, in quanto non soggette alle norme dell'UE in materia di etichettatura energetica. Per le caldaie a biomassa a combustibile solido esiste un regolamento specifico in materia di etichettatura energetica, con una scala adattata: dato che rientrano nelle due classi più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, possono beneficiare di incentivi.
Documenti Allegati
Comunicazione