Whistleblowing: in arrivo le nuove Linee Guida ANAC
Aperta la consultazione pubblica sulle linee guida aggiornate. Gli stakeholders potranno inviare le proprie osservazioni fino al 9 dicembre
È aperta fino al prossimo 9 dicembre la consultazione pubblica online sulle nuove Linee Guida ANAC in materia di whistleblowing, il cui schema è disponibile sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Whistleblowing: consultazione pubblica sulle nuove Linee Guida ANAC
Gli stakeholders del settore pubblico e privato potranno inviare il proprio contributo compilando il questionario messo a disposizione da ANAC. Obiettivo dell’iniziativa è garantire un’applicazione corretta e uniforme della normativa in materia di whistleblowing e supportare i soggetti coinvolti nella sua attuazione.
Lo schema proposto integra le Linee Guida già approvate con la delibera ANAC del 12 luglio 2023, n. 311, nella quale erano state fornite indicazioni sulla presentazione ad Anac delle segnalazioni esterne e sulla loro gestione, ai sensi del d.Lgs. n. 24/2023, che ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione dei whistleblowers.
Le nuove Linee Guida e i canali interni di segnalazione
In particolare, le nuove Linee Guida contengono le indicazioni operative per la gestione dei canali interni di segnalazione che gli enti pubblici e privati sono tenuti ad attivare per ricevere e gestire le denunce, soprattutto in materia di riservatezza sull’identità del segnalante, delle persione coinvolte, del contenuto della segnalazione della documentazione a supporto del caso.
Questi i contenuti delle linee Guida:
- canale interno di segnalazione
- modalità di effettuazione della segnalazione e ipotesi sanzionatorie;
- gestore e sua attività;
- doveri di comportamento del personale dei soggetti sia del settore pubblico sia del settore privato;
- formazione del personale;
- ruolo di sostegno svolto dagli enti del Terzo settore.
Il monitoraggio ANAC e la consultazione con gli stakeholders
Come spiega ANAC la nuova consultazione è frutto anche del monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa sul whistleblowing: ne è emerso che è necessario rafforzare la comunicazione interna e la formazione del personale anche in termini di gestione dei canali di segnalazione e chiarire alcuni aspetti normativi e interpretativi.
Proprio per questo, nella predisposizione del nuovo schema, l’Autorità ha coinvolto soggetti istituzionali, organizzazioni della società civile, associazioni di rappresentanza delle imprese ed enti del terzo settore, e in generale soggetti coinvolti nell’applicazione del d.Lgs. n. 24/2023, per favorire l’applicazione corretta ed efficace della disciplina.
Whistleblowing: il decreto legislativo a tutela dei segnalatori
Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, disciplina la protezione dei “whistleblowers”, ovvero dei soggetti che, venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della PA o dell'ente, provvedono a segnalarle.
Le tutele si applicano a:
- dipendenti delle amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, delle società in house , degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato,
- lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
La tutela si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, ai colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.
I canali di segnalazione
Le segnalazioni possono essere fatte tramite canali interni ed esterni. Nel caso di segnalazione interna, la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.
La segnalazione esterna può essere effettuata alle seguenti condizioni:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo del whistleblower, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso d.Lgs.;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le segnalazioni esterne sono effettuate:
- sulla piattaforma messa a disposizione da Anac;
- oppure in forma scritta o orale;
- oppure tramite un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole.