Superbonus: quando è dovuta la nuova comunicazione ad Enea?
L’esperto risponde sul nuovo obbligo di comunicazione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente dal superbonus
Nel caso di lavori di superbonus relativi solo all’efficientamento energetico di un condominio, ultimati ed asseverati a fine giugno 2024, vige l’obbligo di comunicazione ad Enea di cui all’art. 3 del Decreto Legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024?
L’esperto risponde: le nuove comunicazioni per il superbonus
Oggi proviamo a rispondere al Geom. Fausto C. che chiede maggiori informazioni in merito al nuovo obbligo previsto dal citato art. 3 del D.L. n. 39/2024 e reso operativo solo a partire dalla pubblicazione del DPCM 17 settembre 2024.
Prima di rispondere occorre una dovuta premessa in merito a questo nuovo obbligo che vale unicamente per i lavori agevolati dal superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) e sui quali occorre distinguere tra:
- superecobonus;
- suspersismabonus.
In entrambe in casi, la norma prevede che vadano comunicati i seguenti dati:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 fino al 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024);
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 29 maggio 2024 negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Nel caso di superecobonus i dati vanno comunicati ad Enea, mentre per il supersismbonus al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Chi deve trasmettere i dati e le sanzioni
L’art. 3, comma 3, del D.L. n. 39/2024 definisce le casistiche soggette al nuovo obbligo di comunicazione (perché trattasi di “obbligo”). In particolare, tale comma (senza alcuna distinzione tra supereco o supersismabonus) dispone che sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni i soggetti che:
- entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
Sostanzialmente:
- nel caso di “fine lavori” entro il 31 dicembre 2023, l’obbligo non sussiste;
- nel caso, invece, di fine lavori nel 2024 (anche se gli interventi agevolati sono terminati entro il 31 dicembre 2023), l’obbligo di comunicazione sussiste.
Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni sono stati definiti con il citato DPCM 17 settembre 2024 che ha previsto delle particolarità differenti a seconda che si tratti di superecobonus o supersismabonus.
In entrambe i casi (eco e sisma), il comma 5, art. 3, del D.L. 39/2024 prevede che l’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati dal DPCM 17 settembre 2024 comporta:
- l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000;
- per gli interventi per i quali la CILAS ovvero l’istanza per
l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e
la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dal 29 maggio
2024, la decadenza dall’agevolazione fiscale senza alcuna
possibilità di applicare le disposizioni di cui all’art. 2, comma
1, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.
44/2012, che (ricordiamo) dispone:
La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
La comunicazione ad Enea
Per quanto riguarda la comunicazione al PNCS abbiamo già pubblicato numerosi approfondimenti tra i quali la proroga al 30 novembre 2024. Relativamente alla comunicazione ad Enea, il DPCM 17 settembre 2024 ha previsto una disciplina completamente differente che è ancorata al portale Enea e alle tempistiche di comunicazione delle asseverazioni per il superbonus energetico.
Entrando nel dettaglio, per la comunicazione ad Enea occorre considerare l’art. 4 del citato DPCM 17 settembre 2024 che dispone:
- i professionisti incaricati della nuova comunicazione sono gli stessi tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del Decreto Rilancio;
- la nuova comunicazione è effettuata mediante l’invio dell’asseverazione di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, ed è parte integrante della stessa asseverazione (aggiunta una sezione aggiuntiva).
Ciò premesso, l’art. 4 del DPCM prevede disposizioni differenti a seconda che la comunicazione riguardi asseverazioni a SAL o a fine lavori trasmesse prima o dopo la data di entrata in vigore del nuovo DPCM (che è quella di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero il 26 settembre 2024).
In particolare, la sezione aggiuntiva contenuta nell’asseverazione Enea con i dati relativi alla nuova comunicazione non è richiesta per le asseverazioni per SAL e per fine dei lavori trasmesse prima del 26 settembre 2024.
La risposta al quesito
Alla luce di quanto previsto dalla norma e in considerazione che gli interventi di supercobonus di cui al quesito iniziale sono terminati e asseverati a giugno 2024, non sussiste alcun obbligo di comunicare i nuovi dati ad Enea.
L’asseverazione del rispetto dei requisiti minimi di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del Decreto Rilancio, è stata effettuata utilizzando il portale Enea all’interno del quale non era ancora presenta la sezione aggiuntiva per l’invio dei nuovi dati.