Riacquisto prima casa: quando spetta il credito d'imposta?
L'Agenzia delle Entrate ricorda quando è possibile avere il credito d'imposta in caso di riacquisto prima casa e successiva alienazione dell'immobile inizialmente comprato
Chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire degli stessi benefici, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato, anche quando il riacquisto avviene con contratto di appalto o di permuta.
Il credito d’imposta spetta anche quando il primo immobile non sia stato ancora rivenduto, ma l’alienazione deve avvenire comunque entro un anno dal nuovo acquisto.
Riacquisto prima casa: il Fisco sul credito d'imposta
A ribadirlo è Fisco Oggi in risposta a un contribuente, che ha acquistato una nuova abitazione con le agevolazioni prima casa senza ancora avere alienato l’immobile precedentemente acquistato con gli stessi benefici.
Sul punto, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 448/1998, il soggetto che vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali “prima casa” ed entro un anno ne compra un’altra, ha diritto, qualora sussistano le condizioni richieste dalla normativa per usufruire degli stessi benefici, a un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta con il primo acquisto agevolato.
Come utilizzare il credito d'imposta
Il credito d’imposta non può comunque essere superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente:
- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto;
- per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
- in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24.
In quest’ultimo caso, se utilizzato solo parzialmente, la somma residua non compensata potrà essere indicata nell’apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta.
Ok al credito anche se il primo immobile non è stato ancora venduto
Non solo: tenendo conto delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 55 della Legge n. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016), il credito d’imposta spetta anche quando la nuova abitazione viene acquistata prima di vendere quella già posseduta, come confermato dal Fisco stesso con la Circolare n. 12/2016.
Il credito d’imposta invece non spetta ai soggetti che non fruiscono dei benefici fiscali al momento dell’acquisto dell’immobile, oppure in caso di decadenza dal beneficio (Iva o imposta di registro agevolata).