Contratti di forniture: chiarimenti da ANAC sulla nomina del DEC
Il Codice stabilisce dei casi ben precisi in cui è necessario nominare un DEC per appalti di servizi e forniture. Vediamo quali
La nomina obbligatoria del Direttore per l’Esecuzione del Contratto diverso da RUP nel caso di appalti di servizi e forniture è rimessa alle disposizioni dell’Allegato II.14 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), che stabilisce importi e tipologie di affidamenti per cui è necessario prevedere il DEC.
Contratti di forniture sopra soglia: ANAC sulla nomina del DEC
A spiegarlo è l’interessante Parere ANAC di Funzione Consultiva del 16 ottobre 2024, n. 53, in risposta a una SA alle prese con una procedura per l’affidamento di un contratto di fornitura soprasoglia ma di importo inferiore a 500mila euro e sulla sussistenza o meno dell’obbligo di nomina di un DEC diverso dal RUP, anche in previsione dell’erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche.
Il RUP: dal responsabile del procedimento al responsabile di progetto
Preliminarmente, ANAC ha ricordato che il d.lgs. n. 36/2023 ha ridisegnato la figura del RUP, mantenendo la centralità del ruolo, ma ridefinendo lo stesso come responsabile unico “di progetto” e non più di “procedimento”. In questo modo, si introduce, la figura del responsabile di una serie di fasi preordinate alla piena realizzazione di un intervento pubblico.
Nel dettaglio, l’art. 15 del d.lgs. 36/2023 stabilisce:
- al comma 1 che nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico, la stazione appaltante nomina un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;
- al comma 5 che il RUP deve assicurare «il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi».
- al comma 4, ferma l’unicità del RUP per ciascun intervento, che «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP».
L’allegato I.2 cui rinvia la norma, specifica le modalità per procedere alla nomina del Rup da parte della stazione appaltante, nonché i requisiti di professionalità e i compiti dello stesso.
Viene quindi in rilievo un soggetto responsabile non di un singolo procedimento, ma di una pluralità di procedimenti: tutti quelli relativi, appunto, alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante contratti pubblici.
Servizi e forniture: casi in cui il DEC è diverso dal RUP
L’Allegato. I.2. individua poi i compiti del RUP. Lo stesso allegato, all’art. 8, comma 3 dispone che «Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto», e al comma 4 che il DEC è invece soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
In assenza di indicazioni del legislatore volte a stabilire la ricorrenza congiunta di tutte le ipotesi individuate nell’art. 8, comma 4, dell’All. I.2, per la nomina del DEC, ANAC afferma che esse siano alternative tra loro, con possibilità quindi di procedere alla predetta nomina anche in presenza di una sola di esse.
Pertanto, la nomina del direttore dell’esecuzione può ricorrere anche:
- negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore a quello considerato dalla norma, purché caratterizzati da particolare e oggettiva complessità;
- nelle fattispecie ulteriori (e specifiche per servizi e
forniture) identificate nell’art. 114 del Codice il cui comma 8
dispone che «L’allegato II.14 individua i contratti di servizi
e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle
prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere
diverso dal RUP».
In particolare l’art. 31, comma 1, dell’All. II.14, stabilisce che «L’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32».
Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:
- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi».
Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500mila euro.
Deriva quindi che ordinariamente, in fase di esecuzione, le funzioni di DEC sono svolte dal RUP ma che nei casi elencati:
- dall’art. 8, comma 4, dell’All. I.2;
- dall’art. 32, commi 2 e 3, dell’Allegato II.14 il legislatore
ha previsto come necessaria la nomina del DEC, con l’ulteriore
considerazione per cui tale nomina è prevista:
- per i servizi, con riguardo alla qualità delle prestazioni;
- nel caso delle forniture di importo superiore a 500mila euro.
Pur condividendo i dubbi posti dalla SA sulla stratificazione delle disposizioni dedicate alla nomina del DEC negli appalti di servizi e forniture, ANAC sottolinea che alla luce dello status quo della normativa (l’art. 32 dell’All. II.14 del Codice), per i contratti di fornitura, la nomina del DEC sia sempre necessaria ove l’importo degli stessi superi i 50m,ila, in quanto ritenuti dal legislatore, sulla base dell’importo della prestazione, “di particolare importanza”.
Le conclusioni di ANAC
In conclusione, di regola le funzioni di DEC negli appalti di servizi e forniture, sono svolte dal RUP.
Tuttavia, per gli appalti di fornitura (sui quali verte il quesito) la nomina del DEC deve ritenersi obbligatoria nei seguenti casi:
- appalti di fornitura di importo superiore a 500mila euro, in quanto ritenuti dal Codice di “particolare importanza” (art. 32, co.3 dell’All. II.14 del Codice);
- appalti di fornitura di importo inferiore a 500mila euro ma superiore alla soglia comunitaria (art. 8, co. 4, lett. a) All. I.2);
- appalti di fornitura anche di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti in uno dei casi di cui alle lett. da b) a e) dell’art. 8, co.4, dell’allegato I.2.
Documenti Allegati
Parere